Bonus asilo nido, da luglio pagamenti più veloci: cosa cambia e per chi

Dal 1° luglio 2026 i Comuni comunicano all'Inps i dati degli asili nido e i rimborsi del bonus arrivano prima alle famiglie

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Mirko Ledda

Editor e fact checker

Scrive sul web dal 2005, come ghost writer e debunker di fake news. Si occupa di pop economy, tecnologia e mondo digitale, alimentazione e salute.

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L’Inps semplifica e il pagamento del bonus asilo nido. L’Istituto ha ricordato che dal 1° luglio 2026 gli enti locali comunicano all’Inps il codice fiscale e gli altri dati identificativi degli asili nido, pubblici e privati, in regola con il titolo per operare. La novità, prevista dall’articolo 6, comma 5-bis, del decreto legge 62/2026 convertito nella legge 112/2026, punta a velocizzare gli accrediti del contributo alle famiglie. I genitori, quindi, dovranno attendere meno tempo per vedersi rimborsata la retta.

Cosa cambia dal 1° luglio 2026

Fino a oggi la verifica delle strutture frequentate dai bambini era uno dei passaggi che rallentava l’erogazione del bonus. Con la nuova norma sono i Comuni a trasmettere direttamente all’Inps l’elenco degli asili nido autorizzati, con codice fiscale e dati identificativi.

In fase di prima applicazione, la comunicazione dovrà arrivare entro il 1° settembre 2026. Avendo i dati delle strutture già validati, l’Istituto potrà così snellire i controlli e accorciare i tempi del pagamento.

Cos’è il bonus asilo nido e a chi spetta

Il bonus asilo nido è un contributo che l’Inps riconosce alle famiglie per pagare le rette degli asili nido, pubblici o privati, frequentati da bambini fino ai 3 anni. Vale anche come forma di supporto domiciliare per i bambini che, a causa di gravi patologie croniche, non possono frequentare il nido.

La domanda deve essere presentata dal genitore che sostiene la spesa della retta, purché residente in Italia e in regola con i requisiti di cittadinanza. Il contributo viene erogato dietro presentazione delle ricevute di pagamento delle rette.

Gli importi 2026 in base all’Isee

L’importo del bonus dipende dall’Isee minorenni, cioè l’indicatore della situazione economica calcolato per le prestazioni rivolte ai figli minori, e dalla data di nascita del bambino.

Per i bambini nati prima del 1° gennaio 2024:

Isee minorenni Importo annuo
Fino a 25.000 euro 3.000 euro (272,73 euro per 11 mensilità)
Da 25.001 a 40.000 euro 2.500 euro (227,27 euro per 11 mensilità)
Oltre 40.000 euro o senza Isee 1.500 euro (136,37 euro per 11 mensilità)

Per i bambini nati dal 1° gennaio 2024:

Isee minorenni Importo annuo
Fino a 40.000 euro 3.600 euro (10 rate da 327,27 euro e una da 327,30 euro)
Oltre 40.000 euro o senza Isee 1.500 euro (136,37 euro per 11 mensilità)

I requisiti di dettaglio sono indicati nella scheda dedicata sul sito Inps.

La domanda ora vale 3 anni

La novità sugli enti locali si aggiunge a un’altra semplificazione già introdotta nel 2026. Con la circolare 29 del 27 marzo 2026, l’Inps ha stabilito che la domanda per il bonus nido non produce più effetti solo per l’anno in cui viene presentata, ma ha validità triennale.

Il genitore non deve dunque ripresentarla ogni anno per lo stesso bambino. Una volta accolta, copre anche le due annualità successive, fermo restando l’aggiornamento dell’Isee e delle ricevute delle rette.

Come e quando fare domanda

Il servizio per la domanda del bonus nido 2026 è attivo dal 31 marzo 2026 e si presenta online sul sito dell’Inps, tramite identità digitale Spid, Cie o Cns, oppure con l’aiuto di un patronato.

Con le due semplificazioni in vigore, validità triennale e comunicazione diretta degli asili da parte dei Comuni, l’Istituto punta a ridurre sensibilmente i tempi di attesa tra la spesa sostenuta dalle famiglie e il rimborso del contributo.

Dopo quanto arriva il rimborso

Il bonus nido è un rimborso legato alle spese effettivamente sostenute. Il genitore paga la retta al nido, carica sul sito dell’Inps la ricevuta del pagamento e l’Istituto rimborsa la mensilità corrispondente.

Il contributo è erogato mese per mese, fino a un massimo di 11 mensilità per anno solare, e non può mai superare l’importo della retta pagata.

Non è previsto un termine fisso di legge per il singolo rimborso: i tempi dipendono dalla verifica delle ricevute e delle strutture, e possono variare a seconda del periodo e della sede Inps competente.