Con una recente sentenza la Cassazione ha ricordato quando il proprietario di un’abitazione, posseduta a titolo di prima casa, ha la facoltà di chiedere l’agevolazione per l’acquisto di una nuova abitazione. Le toghe hanno chiarito la materia con la sentenza n. 23978/2024, secondo la quale è sempre possibile ottenere le agevolazioni del caso, ma a condizione che il contribuente già proprietario di una prima casa si impegni a vendere l’immobile posseduto entro un anno, qualora intenda richiedere il beneficio per l’acquisto di un secondo immobile.
Il caso
Il caso concreto dal quale prende piede la sentenza della Cassazione riguarda un contribuente che ha acquistato una nuova abitazione nel 2016 con agevolazione prima casa, impegnandosi a vendere regolarmente l’immobile acquistato, che però era inagibile a causa del terremoto che ha colpito L’Aquila nel 2009. Le autorità preposte hanno revocato le agevolazioni inizialmente concesse perché l’immobile già posseduto non era stato venduto nei termini di legge.
Il contribuente si è opposto sostenendo che l’inagibilità dell’immobile, dovuta al terremoto, costituisse una causa di forza maggiore. Fra le argomentazioni addotte, veniva aggiunto che la casa in questione facesse parte di un complesso immobiliare e che dunque non fosse possibile procedere alla sua messa in sicurezza e alla ristrutturazione in maniera autonoma.
Il ricorrente ha visto bocciare la sua istanza sia in primo che in secondo grado di giudizio: sia la Ctp (Commissione tributaria provinciale) dell’Aquila con sentenza n. 74 del 19 febbraio 2019 che la Ctr (Commissione tributaria regionale) dell’Abruzzo con sentenza n. 171 del 3 marzo 2020 hanno respinto la richiesta. Investita della vicenda in terzo grado di giudizio, la Corte di Cassazione ha ulteriormente respinto tale argomentazione poiché l’inagibilità era già nota al momento dell’acquisto della nuova abitazione e il contribuente aveva comunque accettato l’obbligo di vendita.
La sentenza della Cassazione
La Cassazione ha argomentato sostenendo che le agevolazioni devono essere interpretate in modo restrittivo. Di conseguenza, l’inosservanza dell’obbligo di vendita comporta la decadenza automatica delle agevolazioni e la forza maggiore non è stata invocabile in questo caso poiché l’inagibilità non era un evento imprevedibile o sopravvenuto in un momento successivo. In conclusione, la Cassazione ha confermato la legittimità della revoca delle agevolazioni e la decadenza dei benefici fiscali.
La normativa
La normativa che disciplina l’agevolazione sulla prima casa è contenuta nella nota II-bis dell’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico sull’imposta di registro (Dpr n. 131/1986). La legge n. 208/2015 ha apportato una serie di modifiche in base alle quali l’agevolazione fiscale può essere chiesta anche dal contribuente che, pur essendo già titolare di un immobile acquistato con le agevolazioni, ne acquista un altro dietro l’impegno di alienare entro un anno la casa già posseduta. Nel regolamentare la materia il legislatore ha inteso dare un sostegno ai cittadini e imprimere una spinta al mercato immobiliare.
Nel 2025 il bonus prima casa non subirà modifiche, ma c’è allerta per la fine dell’agevolazione sui mutui per gli under 36 e delle garanzie statali all’80%.