Bonus edilizi: come utilizzare i crediti d’imposta

Come si devono utilizzare i crediti d'imposta derivanti dai vari bonus edilizi. Con le istruzioni per i cessionari e l'uso del cassetto fiscale

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 2 Ottobre 2023 09:30

Come devono essere utilizzati i crediti d’imposta derivanti da vari bonus edilizi? Sono molte le norme fiscali alle quali i contribuenti devono sottostare per l’utilizzo di queste agevolazioni. Regole molto rigide che devono essere rispettate fino all’ultima virgola e, per le quali, molto spesso, è necessario ricorrere ad un esperto del settore per evitare di cadere in errore. Nel corso degli ultimi tre anni, tra l’altro, sono sopraggiunti tutta una serie di provvedimenti che hanno complicato ulteriormente la questione. Altra domanda che attanaglia molte imprese è la seguente: come devono essere utilizzati i crediti presenti nel cassetto fiscale?

Rispondiamo una ad una a tutte queste domande e cerchiamo di capire come si debbano comportare i contribuenti per non commettere errori.

La detrazione diretta dei crediti d’imposta

Quando si parla di detrazione dei crediti d’imposta derivanti dai bonus edilizi vige sempre una regola molto precisa: l’agevolazione spetta in dichiarazione dei redditi solo e soltanto a chi ha effettuato materialmente la spesa. Non importa se sia un soggetto privato o un’impresa. Chi, invece, ha acquistato un credito d’imposta lo può compensare con altri debiti fiscali e contributi che, nella maggior parte dei casi, si devono pagare attraverso un Modello F24.

Il privato o l’impresa che ha sostenuto delle spese previste dai vari bonus edilizi nell’arco di un determinato anno, non potrà utilizzare il credito maturato nel corso dello stesso anno nel quale ha effettuato la spesa. Proviamo a fare un esempio: i crediti d’imposta maturati nel corso del 2023 non possono essere utilizzati per compensare dei debiti tributari del 2021. Questi potranno essere pagati, eventualmente con un ravvedimento operoso o a seguito di un avviso bonario ricevuto dall’Agenzia delle Entrate. I soggetti che hanno acquistato dei crediti, invece, non hanno la possibilità di portarli in detrazione attraverso la propria dichiarazione dei redditi, ma li potranno utilizzare in compensazione utilizzando un Modello F24.

I bonus edilizi

Soffermiamoci un attimo sui bonus edilizi. Questi producono un credito fiscale che, quantitativamente, è condizionato dalla aliquota di detrazione che spetta al contribuente per un determinato lavoro. La suddetta detrazione può essere ripartita in quote annuali dello stesso importo, che sono suddivise rispettando i tempi previsti dalla normativa vigente in relazione al tipo di bonus edilizio di cui i diretti interessati hanno usufruito. Il soggetto che acquista i crediti ha diritto a beneficiare dello stesso importo e della stessa ripartizione, andando a compensare i crediti con gli eventuali debiti fiscali e contributivi.

Proviamo a fare un esempio anche in questo caso. Chi ha acquistato dei crediti relativi a delle spese che sono state sostenute nel corso 2022 – che ad esempio si riferiscono al superbonus – ha la possibilità di compensare i debiti limitatamente con la quota di credito che si riferisca ad ogni singolo anno. Nel caso in cui un contribuente abbia sostenuto delle spese nel corso del 2022 per sostituire degli infissi esterni ed abbia speso 20.000 euro ha diritto ad una detrazione del 50%, che dovrà essere suddivisa in dieci quote annuali di 1.000 euro. Il cessionario che acquista crediti da superbonus da un qualsiasi cedente per 44.000 euro per delle spese sostenute nel 2022 di 40.000, potrà compensare una quota annua di 11.000 euro nell’arco di quattro anni.

L’importanza della capienza fiscale

Il committente dei lavori diretti ha la possibilità di accedere alla detrazione solo quando ha la capienza fiscale. Esserne in possesso rende, oltretutto, conveniente l’operazione.

Cos’è la capienza fiscale? È in altre parole, l’importo costituito dall’imposta che il contribuente è tenuto a versare a seguito della compilazione della dichiarazione dei redditi. Il committente che sia titolare di un reddito da lavoro dipendente, anche quando non ha mai presentato la dichiarazione dei redditi, può avere una capienza fiscale: questa è costituita dall’ammontare delle ritenute d’acconto che il datore di lavoro versa dallo stipendio lordo.

Il lavoratore autonomo, invece, che provvede a pagare le imposte a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi è sicuramente a conoscenza della propria capienza fiscale. In questo caso è bene domandare al proprio consulente fiscale un’anticipazione del risultato della dichiarazione dei redditi, in modo da capire se sia possibile o meno portare in detrazione i lavori effettuati con i diversi bonus edilizi.

Cassetto fiscale: l’accettazione dei crediti e degli sconti

Come funziona, invece, per i cessionari? In questo caso l’utente può accedere direttamente al proprio cassetto fiscale – per farlo deve entrare nell’area riservata dell’Agenzia delle Entrate con lo Spid o la Cie – e in questa sede ha la possibilità di visualizzare:

  • eventuali crediti dei quali risulta essere cessionario: sono quelli ceduti da altri soggetti;
  • le varie comunicazioni per le quali risulta essere un fornitore che ha praticato degli sconti, per i quali è richiesta l’accettazione. In questo caso è indicato il tipo di credito, l’anno di riferimento, il soggetto che lo ha ceduto e l’importo del credito ricevuto.

Sempre all’interno del cassetto fiscale è possibile verificare i crediti accertati, che possono essere utilizzati immediatamente tramite il Modello F24, indicando il codice tributo e l’anno di riferimento.

Nel caso in cui i crediti si riferiscano a delle annualità future, il cessionario ha la possibilità di utilizzarli in compensazione a partire dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. Nel caso in cui una quota di credito non sia stata utilizzata in compensazione nel corso dell’anno di fruibilità, la stessa può essere utilizzata nel corso degli anni successivi. Dovrà essere, comunque vada, sempre indicato l’anno di riferimento, che corrisponde a quello originario di fruibilità.

A cosa stare attenti

È necessario, però, stare attenti che le detrazioni per i lavori edilizia – come previsto dall’articolo 121 del Decreto Legge n. 34/2020 – possono essere utilizzati in compensazioni solo e soltanto dal 1° gennaio al 31 dicembre dell’anno di riferimento. Anche se è avvenuta una successiva cessione.

I crediti che sono stati ceduti ai sensi dell’articolo 122 del Decreto Legge n. 34/2020 possono essere utilizzati in compensazione esclusivamente entro il 31 dicembre dell’anno nel quale è avvenuta la cessione. Anche quando è avvenuta una successiva cessione.

Per sapere come gestire i crediti d’imposta derivanti dalle cessioni è necessario, quindi, consultare le disposizioni di riferimento per ciascun credito.