Stalking, messaggi WhatsApp utilizzabili come prova: la sentenza della Cassazione

La Cassazione chiarisce quando gli screenshot dei messaggi WhatsApp sono utilizzabili come prova anche senza sequestro dello smartphone

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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La Corte di cassazione si è espressa: gli screenshot dei messaggi WhatsApp sono prove pienamente utilizzabili durante il processo.

E ciò è garantito anche in assenza di un formale provvedimento di sequestro della corrispondenza, quando a consegnarli agli inquirenti è uno dei partecipanti alla conversazione e quando la persona offesa è ritenuta attendibile.

Stalking e messaggi WhatsApp

Il principio è stato ribadito dalla Cassazione penale con la sentenza n. 6024/2026, che ha respinto il ricorso di un imputato condannato per stalking nei confronti dell’ex moglie.

L’uomo contestava la legittimità dell’acquisizione di un dvd contenente messaggi scritti e vocali WhatsApp prodotti dalla donna sotto forma di screenshot, sostenendo che si trattasse di materiale selezionato ad arte e dunque potenzialmente fuorviante. L’uomo sosteneva che fosse necessaria una perizia tecnica sul supporto originario per accertare l’effettiva paternità dei messaggi.

La difesa aveva richiamato la tutela della corrispondenza privata, sostenendo che email, sms e messaggini WhatsApp conservano natura di corrispondenza anche dopo la ricezione e che, pertanto, la loro acquisizione dovrebbe avvenire con le garanzie previste dall’articolo 254 del Codice di procedura penale.

I giudici di legittimità hanno richiamato la Corte costituzionale che con la sentenza n. 170/2023 ha chiarito come la corrispondenza digitale conservi tutela giuridica anche una volta ricevuta dal destinatario.

Ma questa tutela non è illimitata: la protezione dell’articolo 15 della Costituzione riguarda le ingerenze esterne di terzi e non impedisce che uno dei partecipanti alla comunicazione decida di mettere a disposizione degli inquirenti il contenuto degli scambi. In altre parole, quando è la stessa vittima, parte della conversazione, a consegnare i messaggi, viene meno il profilo di illiceità dell’acquisizione.

Screenshot legittimi senza sequestro del dispositivo

La Cassazione chiarisce che non è necessario disporre il sequestro del dispositivoacquisire l’intero supporto telematico che contiene le chat quando:

  • i messaggi sono forniti da uno dei partecipanti alla conversazione;
  • la persona offesa è ritenuta credibile;
  • non emergono elementi concreti che facciano dubitare dell’autenticità del materiale prodotto.

Il principio è coerente con l’orientamento consolidato sulle registrazioni di conversazioni: se chi registra partecipa alla comunicazione o è legittimamente presente, non si configura un’indebita interferenza nella sfera di riservatezza altrui. Gli screenshot, dunque, diventano documenti utilizzabili, non coperti da segreto nei confronti dell’altro conversante.

Un ulteriore passaggio in questa sentenza sullo stalking riguarda la presunta parzialità della prova, con l’imputato che sosteneva che la produzione di soli estratti della chat avrebbe alterato il contesto reale della conversazione. La Suprema corte ha rigettato la tesi in assenza di una controproduzione o di elementi specifici che dimostrino manipolazioni. Se l’imputato ritiene che il contenuto complessivo della chat ribalti o ridimensioni il significato degli screenshot prodotti, ha l’onere di metterlo a disposizione del giudice.

Ma nel caso concreto, le dichiarazioni della parte offesa e dei testimoni, ritenuti attendibili, erano già sufficienti a integrare il quadro probatorio sul reato di atti persecutori. Gli screenshot, dunque, hanno avuto una funzione rafforzativa.

Cosa cambia per indagini e processi

Il principio affermato ha ricadute operative immediate:

  • le vittime di stalking possono consegnare direttamente screenshot di chat e audio WhatsApp agli inquirenti;
  • non è necessario attivare, in via automatica, il sequestro del dispositivo;
  • l’eccezione di inutilizzabilità fondata sulla riservatezza della corrispondenza non regge quando la produzione proviene da un partecipante alla conversazione;
  • resta fermo il potere del giudice di disporre accertamenti tecnici qualora emergano specifici indizi di alterazione o manipolazione.