L’indennità di frequenza ha uno scopo di dare sostegno alle famiglie in cui sono presenti minori invalidi, le quali si trovano inevitabilmente a sostenere spese legate alla frequenza a scuola, sia essa pubblica o privata, o presso un centro di riabilitazione specializzato.
Indice
Tutto sull’indennità di frequenza
L’indennità di frequenza è stata istituita per la prima volta nel 1990 ed è solitamente concessa ai minori di 18 anni. Il suo scopo è quello di dare sostegno economico alle famiglie che hanno bisogno di sostenere ogni spesa legata alla partecipazione del piccolo a scuola o in altri centri specializzati. L’indennità viene solitamente pagata mensilmente ed è concessa nel suo importo commisurato tramite assegno mensile, il quale è erogato per gli invalidi civili parziali. La sua differenza con l’indennità di accompagnamento, è che quella di frequenza è concessa solo a chi ne ha bisogno, ovvero ai titolari di un reddito inferiore a una certa soglia. Pena, la mancata possibilità di ricevere questi soldi.
Requisiti per l’indennità di frequenza: quali sono?
Tra i requisiti dell’indennità di frequenza ci sono diversi elementi importanti. Tra essi:
- Un’età non superiore ai diciotto anni;
- essere in possesso della cittadinanza italiana, oppure essere cittadini europei residenti in Italia, oppure cittadini extracomunitari dotati di permesso di soggiorno CE per coloro che permangono per lunghi periodi di tempo, o per almeno un anno di cui all’art. 41 TU immigrazione;
- aver ottenuto il riconoscimento di “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni proprie dell’età” o “minore con perdita uditiva superiore a 60 decibel nell’orecchio migliore”;
- necessità di frequentare con assiduità o periodicità dei centri ambulatoriali specifici, diurni o semi-residenziali operanti nel regime convenzionale, specializzati nel trattamento o nella terapia di riabilitazione di persone portatrici di handicap, oppure frequenza di scuole pubbliche o private riconosciute, partendo dall’asilo nido, oppure frequenza di centri di formazione o addestramento professionale pubblici o privati, purché convenzionati, al fine del reinserimento sociale dei soggetti;
- residenza in Italia stabile ed abituale;
- non superare un reddito annuo di 4.926,35 euro;
- non essere ricoverati con permanenza in istituti pubblici;
- stato di bisogno economico da parte della famiglia;
- per i cittadini stranieri comunitari, è necessario essere iscritti all’anagrafe del comune di residenza.
Come ottenere l’indennità di frequenza
Per ottenere l’indennità di frequenza è necessario sottoporsi alla verifica dei requisiti summenzionati, la quale viene effettuata da commissioni mediche. La certificazione viene poi allegata all’ASL, e deve contenere una definizione chiara e precisa della minorazione presente sul più piccolo. Al fine degli accertamenti medici, il verbale definitivo viene inviato al cittadino dall’INPS e, se il giudizio finale prevede l’erogazione dell’indennità, sarà lo stesso cittadino a dover inserire online sul sito dell’INPS i dati richiesti.
Per esempio, reddito personale, ricoveri a carico dello Stato, frequenza a scuole o centri di riabilitazione, coordinate bancarie. Queste informazioni completano la banca dati INPS e consentono di ottenere l’invalidità civile. Il procedimento si conclude con l’erogazione delle provvidenze economiche, ammesso e non concesso che il diritto sia attestato dal possesso dei requisiti.
L’indennità di frequenza comincia ad arrivare con la decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello di inizio del trattamento terapeutico o riabilitativo, oppure del corso scolastico o di formazione, anche professionale – ammesso che l’avente diritto abbia già avuto i suoi requisiti convalidati dalla commissione medica. L’indennità decorre dal primo giorno del mese successivo all’erogazione della domanda, e non prima dell’inizio della frequenza ai corsi.
L’indennità di frequenza viene erogata solo nei periodi contestuali all’effettiva durata del trattamento o del corso, e ha termine il mese successivo alla cessazione della frequenza. Qualora altri accertamenti risultino in una condizione non soddisfatta, la revoca avviene immediatamente, decorrendo dal primo giorno del mese successivo alla data del provvedimento. In caso di mensilità riscosse in assenza dei requisiti, l’INPS può anche procedere al recupero delle somme impropriamente erogate.
L’importo dell’indennità di frequenza ammonta, nel 2023, a 313,91 euro al mese per tutta la durata del diritto. In sede di prima liquidazione, vengono dunque considerati i redditi dell’anno in corso dichiarati dall’interessato in via presuntiva. Negli anni successivi, si considerano, per le pensioni, i redditi percepiti nell’anno solare di riferimento.