PNRR 2, tantissime novità anche per il digitale nella PA

Il secondo decreto legge per velocizzare l’attuazione del Pnrr (DL n. 36/2022) è entrato in vigore il 30 giugno. Tutte le novità

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Pubblicato: 4 Luglio 2022 10:46

Il secondo decreto legge per velocizzare l’attuazione del Pnrr (DL n. 36/2022), convertito in legge con il voto favorevole della Camera il 29 giugno 2022, è entrato in vigore il 30 giugno.

Il PNRR 2 ha introdotto diverse ed importanti novità: sanzioni pagamenti POS, fattura elettronica forfettari, superbonus, realizzazione di una società ad hoc per accelerare la digitalizzazione della PA, creazione di un portale del lavoro sommerso.

Vediamo insieme nel dettaglio le principali novità: iniziando dalla PA.

Le novità per la Pubblica amministrazione

Il secondo decreto legge per velocizzare l’attuazione del Pnrr (DL n. 36/2022) ha contribuito al completamento della riforma del pubblico impiego e, dunque, al pieno raggiungimento della milestone M1C1-56 prevista per il 30 giugno, anticipando anche alcuni degli elementi essenziali della milestone M1C1-58 che sarà completata entro il 30 giugno 2023.

Al fine di favorire maggiore efficienza e celerità d’azione nella realizzazione degli obiettivi di transizione digitale fissati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza” sarà costituita una società ad hoc. Inail, Inps e Istat costituiscono dunque una società a capitale interamente pubblico, finalizzata allo sviluppo, manutenzione e gestione di soluzioni software e di servizi informatici a favore delle pubbliche amministrazioni centrali. Il capitale sociale della società è interamente sottoscritto e attribuito a Inps, Inail e Istat.  Lo statuto è approvato dai ministri vigilanti, tra cui il ministro per la Pubblica amministrazione. La società si chiamerà 3-I S.p.A. e il capitale sociale sarà interamente sottoscritto e attribuito all’Inps, all’Inail e all’Istat.

  • Entro il 30 giugno 2022 con decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, previa intesa in Conferenza Unificata, sono emanate le linee di indirizzo per la definizione dei nuovi profili professionali individuati dalla contrattazione collettiva, con particolare riferimento all’insieme di conoscenze, competenze, capacità e attitudini del personale da assumere, anche per sostenere la transizione digitale ed ecologica della Pa.
  • Dal 1° luglio 2022 il Portale unico del reclutamento può essere utilizzato dalle amministrazioni pubbliche centrali e dalle autorità amministrative indipendenti.
  • Dal 1° novembre 2022, per le medesime amministrazioni, sarà obbligatoria l’iscrizione a inPA per l’accesso ai concorsi per le assunzioni a tempo determinato e indeterminato. Il ricorso al portale sarà esteso a Regioni ed enti locali con modalità da definire entro il 31 ottobre 2022 attraverso un decreto del ministro per la Pubblica amministrazione, adottato previa intesa in Conferenza Unificata. Dal 2023 la pubblicazione dei bandi avverrà soltanto sul portale e sul sito istituzionale dell’amministrazione che bandisce il concorso.

Sempre dal 1° novembre, i componenti delle commissioni esaminatrici dei concorsi saranno individuati, nel rispetto dei principi della parità di genere, attraverso il portale, prevedendo la partecipazione di soggetti in possesso di comprovata esperienza, tra cui anche specialisti in psicologia del lavoro e risorse umane. Attraverso inPA passerà, anche, il conferimento di incarichi per il Pnrr e la nomina dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione (OIV).

Nei concorsi per il personale non dirigenziale si prevede l’espletamento di almeno una prova scritta e di una prova orale, che comprenda l’accertamento della conoscenza di almeno una lingua straniera.

Per i dirigenti, è prevista l’introduzione di sistemi di valutazione volti ad accertare il possesso delle competenze e delle attitudini (assessment), intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali e manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando, e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego.

Per i profili qualificati dalle amministrazioni, in sede di bando, ad elevata specializzazione tecnica, è prevista una fase di valutazione dei titoli legalmente riconosciuti e strettamente correlati alla natura e alle caratteristiche delle posizioni bandite, ai fini dell’ammissione a successive fasi concorsuali. I titoli e l’eventuale esperienza professionale, inclusi i titoli di servizio, possono concorrere, in misura non superiore a un terzo, alla formazione del punteggio finale.

Per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego per il profilo richiesto. Sono previste, infine, specifiche valutazioni e misure compensative per i candidati con disabilità accertata o con disturbi specifici di apprendimento.

Per il pieno conseguimento delle milestone e dei target del PNRR e per consentire il traguardo della milestone M1C1-58 con scadenza giugno 2023, è affidato a un decreto del presidente della Repubblica, da adottarsi entro il 31 dicembre 2022 su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione, il compito di operare una revisione organica del Dpr n. 487/1994 sui concorsi pubblici.

Per assicurare la piena attuazione degli interventi di transizione inclusi nel Pnrr legati al superamento dell’emergenza formativa digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della Pubblica amministrazione, è assegnato a Formez PA un contributo di 60 milioni di euro, finanziato con un’anticipazione di spesa del ministero dell’Economia.

Viene rafforzata con misure specifiche la Scuola Nazionale dell’Amministrazione (Sna), con particolare riguardo alle risorse umane, finanziarie e organizzative. È prevista la possibilità di istituire poli formativi su tutto il territorio nazionale.

Le novità fiscali e giustizia

Con le disposizioni previste dall’art. 18 si stabilisce l’obbligo di fatturazione elettronica esteso ai contribuenti forfettari e in regime di vantaggio e alle associazioni sportive dilettantistiche, in particolare:

  • a partire dal 1° luglio 2022 per i soggetti che nell’anno precedente abbiano conseguito ricavi ovvero percepito compensi, ragguagliati ad anno, superiori a euro 25.000,
  • e a partire dal 1° gennaio 2024 per i restanti soggetti.

Inoltre, nel primo trimestre di vigenza dell’obbligo (ovvero terzo trimestre del periodo d’imposta 2022) ai soggetti ai quali il predetto obbligo di fatturazione elettronica è esteso a decorrere dal 1° luglio 2022 non si applicano sanzioni se la fattura elettronica è emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Dal 30 giugno 2022, in luogo del 1° gennaio 2023, entrano in vigore le sanzioni per gli esercenti che non accettano pagamenti tramite i POS.

A decorrere dal 30 giugno 2022, nei casi di mancata accettazione di un pagamento, di qualsiasi importo, effettuato con una carta di pagamento, da parte di soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, si applica nei confronti degli stessi soggetti la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma pari a 30 euro, aumentata del 4% del valore della transazione per la quale sia stata rifiutata l’accettazione del pagamento.

Ai sensi dell’art. 42 slitta di due mesi, dal 16 maggio 2022 al 15 luglio 2022, l’entrata in vigore del Codice della crisi di imprese.

Un emendamento approvato durante la conversione in legge del Decreto cambia radicalmente il funzionamento della lotteria degli scontrini, trasformandola in un gioco a premi istantaneo il cui risultato si conoscerà già al momento del pagamento cashless.

L’emendamento non prevede nei dettagli quale sarà il nuovo funzionamento, rimandando a un successivo provvedimento attuativo.

Sarà necessario registrarsi al Portale della Lotteria degli Scontrini all’indirizzo lotteriadegliscontrini.gov.it, ma al codice occorrerà associare anche il metodo di pagamento elettronico del quale si è titolari.

In tema di Giustizia Civile il nuovo decreto prevede la costituzione di un Comitato tecnico-scientificoper il monitoraggio sull’efficienza della giustizia civile, sulla ragionevole durata del processo e sulla statistica giudiziaria, quale organismo di consulenza e di supporto nella valutazione periodica del raggiungimento degli obiettivi di accelerazione e semplificazione dei procedimenti civili, nel rispetto dei canoni del giusto processo, nonché di effettiva funzionalità degli istituti finalizzati a garantire un alleggerimento del carico giudiziario.”

Nel perseguire tali obiettivi il Comitato si avvarrà:

  • della Direzione generale di statistica e analisi organizzativa del Dipartimento dell’organizzazione giudiziaria,
  • del personale e dei servizi del Ministero della giustizia,
  • dell’Istituto italiano di statistica,
  • dei soggetti appartenenti al Sistema statistico nazionale e delle altre banche dati disponibili in materia.

Il Comitato sarà presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato ed è formato da un numero di componenti non superiore a quindici che durano in carica tre anni. Ai componenti del Comitato non spetteranno compensi, gettoni di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Viene istituito un Portale unico del lavoro sommerso, “al fine di una efficace programmazione dell’attività ispettiva nonché di monitorare il fenomeno del lavoro sommerso su tutto il territorio nazionale“, all’interno del quale confluiranno tutte le risultanze dell’attività di vigilanza svolta dall’Ispettorato nazionale del lavoro, dal personale ispettivo dell’INPS, dell’INAIL, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza.

Il Portale andrà a sostituire e integrare le banche dati dell’Ispettorato, di Inps e Inail.

Ambiente, Sicurezza ed Energia

Numerose le disposizioni su queste tematiche. Il consumo di energia elettrica da fonti rinnovabili in impianti di elettrolisi non sarà soggetto al pagamento degli oneri generali di sistema, anche qualora l’impianto di produzione elettrica e l’elettrolizzatore siano collegati tra loro attraverso una rete con obbligo di connessione di terzi. Il provvedimento esonera inoltre l’idrogeno verde dalle accise a cui sono sottoposti i prodotti energetici, se  non  direttamente utilizzato in motori termici come carburante.

Il PNRR 2 interviene anche sulle disposizioni del precedente Decreto energia (Legge 20 maggio 2022, n. 51) inserendosi nelle misure per incrementare la produzione di energia elettrica da biogas ampliando le disposizioni anche agli impianti a biomasse di potenza fino ad 1 MW.

Con l’articolo 24 bis introduce una sorta di ecobonus per gli impianti sportivi. Il testo approva contributi in conto capitale per progetti di investimento nel limite massimo di 1 milione di euro finalizzati all’installazione di impianti di produzione energetica da fonti rinnovabili e di abbinati sistemi di accumulo. L’agevolazione è concessa ad associazioni e società sportive dilettantistiche, Federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva ed enti pubblici che gestiscono o sono proprietari di piscine o infrastrutture sportive nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna. La concessione è autorizzata nel limite massimo complessivo di spesa di 60 milioni di euro per l’anno 2023.

L’articolo 25 del DL 36/2022 modifica il Codice Ambiente inserendo il comma 6 bis all’art. 199 del D.Lgs.n.152/2006, che aggiunge alle competenze del Piano nazionale di gestione dei rifiuti anche il Piano di gestione delle macerie e dei materiali derivanti dal crollo e dalla demolizione di edifici ed infrastrutture a seguito di un evento sismico.

Le Linee guida, da adottare con specifico DPCM entro 6 mesi, dovranno indicare come redigere il Piano suddetto.

In base all’art. 26 al Ministero della Transizione ecologica viene fornito supporto tecnico e operativo per le misure attuative del Piano con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2022-2024, nell’ambito del programma.

L’art. 27 istituisce il Sistema nazionale prevenzione salute dai rischi ambientali e climatici, con l’obiettivo di  migliorare e armonizzare le politiche e le strategie messe in atto dal Servizio sanitario nazionale per la prevenzione, il controllo e la cura delle malattie acute e croniche, trasmissibili e non trasmissibili, associate a rischi ambientali e climatici.

Le attività del Sistema si svolgono anche mediante adeguata interazione con il Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA) – di cui alla L. 28 giugno 2016, n. 132 – e devono fare particolare riferimento alle esigenze di tutela delle persone vulnerabili o in situazioni di vulnerabilità.