Pensioni, nuove istruzioni Inps per anticipo con Ape Sociale 2022

Posticipato il termine di scadenza della sperimentazione e introdotte nuove disposizioni in materia di Ape Sociale, nuove istruzioni a chiarimenti sono stati forniti dall'Inps

Pubblicato: 2 Giugno 2022 12:43

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Miriam Carraretto

Giornalista politico-economica

Esperienza ventennale come caporedattrice e giornalista, sia carta che web. Specializzata in politica, economia, società, green e scenari internazionali.

Con l’approvazione della Legge di Bilancio 2022, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 49/L della Gazzetta Ufficiale n. 310 del 31 dicembre 2021, sono state introdotte dal legislatore modifiche e alcuni chiarimenti in materia di Ape Sociale. Posticipato il termine di scadenza della sperimentazione e introdotte nuove disposizioni in materia, con il messaggio n. 62 del 25 maggio 2022 l’Inps ha voluto fornire ulteriori e specifiche istruzioni applicative e chiarimenti al riguardo.

Vediamo, nello specifico, di cosa si tratta.

Ape Sociale: novità e chiarimenti sul posticipo del termine

Come comunicato con il messaggio n. 274 del 20 gennaio 2022 dell’Inps, in accordo con quanto stabilito dalla Legge di Bilancio 2022, il periodo di sperimentazione dell’Ape Sociale è stato pertanto posticipato al 31 dicembre 2022.

Quindi, specifica oggi l’Istituto, considerato che le nuove disposizioni: “Coloro che avevano perfezionato i requisiti per l’accesso al beneficio negli anni precedenti e che non hanno presentato la relativa domanda di verifica, nonché i soggetti decaduti dal beneficio (ad esempio, per superamento dei limiti reddituali annuali) e che intendono ripresentare domanda, dovranno tenere conto delle modifiche intervenute”.

Pertanto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2022, possono presentare domanda di accesso al beneficio senza dovere attendere, ove non ancora perfezionato, il decorso di almeno tre mesi dal momento in cui è terminata l’integrale fruizione della prestazione di disoccupazione spettante, coloro che si trovano in stato di disoccupazione a seguito di:

  • cessazione del rapporto di lavoro per licenziamento, anche collettivo;
  • dimissioni per giusta causa;
  • risoluzione consensuale del contratto;
  • scadenza del termine del rapporto di lavoro a tempo determinato (a condizione che abbiano avuto, nei trentasei mesi precedenti la cessazione del rapporto, periodi di lavoro dipendente per almeno diciotto mesi).

Resta fermo che, analogamente a quanto indicato al paragrafo 2 della circolare n. 15 del 1° febbraio 2019, i soggetti in possesso del provvedimento di “certificazione” potranno presentare domanda di accesso all’Ape Sociale anche successivamente al nuovo termine di scadenza della sperimentazione, introdotto dalla legge n. 234/2021 (31 dicembre 2022).

Per quanto riguarda gli operai agricoli, non sarà più necessario – ai fini della decorrenza del beneficio – computare il trimestre in argomento a fare data dal licenziamento o dalle dimissioni per giusta causa (verificati tramite le risultanze UNILAV) se avvenuti nell’anno in cui è proposta la domanda di APE sociale o, se avvenuti in precedenza, dalla fine dell’anno precedente a quello di presentazione della domanda.

Pensione anticipata con Ape Sociale: il nuovo elenco dei cd. lavori gravosi

Conseguentemente alla pubblicazione della Legge di Bilancio, a decorrere dal 1° gennaio 2022, possono presentare domanda di verifica delle condizioni di accesso all’Ape Sociale per la categoria dei lavoratori addetti alle cd. attività gravose esclusivamente i lavoratori dipendenti che svolgono professioni riconducibili alle classificazioni Istat.

L’Inps, a tal proposito, precisa che la definizione di tali categorie di destinatari non incide sul diritto di chi ha già ottenuto il beneficio, né limita le categorie già riconosciute dalla previgente normativa.

Inoltre, la Legge di Bilancio 2022, dopo avere esteso il beneficio ad altre categorie di lavoratori addetti alle attività gravose, ai fini dell’accesso all’Ape Sociale ha specificato che: “Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3)”, il requisito dell’anzianità contributiva è fissato ad almeno 32 anni.

Al fine di potere beneficiare della riduzione contributiva, il soggetto richiedente in questo caso deve avere svolto, per almeno sei anni negli ultimi sette anni o per almeno sette anni negli ultimi dieci anni.

L’Inps ha comunque precisato che che, nel caso di lavoratrici madri appartenenti alle categorie,, la riduzione del requisito contributivo di dodici mesi per ciascun figlio, fino a un massimo di ventiquattro mesi, opera con riferimento ai trentadue anni di anzianità contributiva.

Ape Sociale, nuovi modelli per la domanda di pensione

I nuovi modelli di domanda che gli utenti dovranno utilizzare per la verifica delle condizioni e per l’accesso alla pensione con Ape Sociale sono reperibili sul sito inps.it al seguente percorso:

  • “Prestazioni e Servizi”;
  • ”Prestazioni”;
  • “Ape Sociale-Anticipo pensionistico”;
  • “Accedi al servizio”.

Tutti i moduli sono aggiornati tenendo conto delle modifiche introdotte dalla Legge di Bilancio 2022.

I soggetti interessati e in possesso dei requisiti richiesti possono presentare domanda di riconoscimento delle condizioni di accesso all’Ape Sociale entro i termini di scadenza previsti:

  • 31 marzo 2022;
  • 15 luglio 2022;
  • comunque, non oltre il 30 novembre 2022.

Le domande presentate oltre i suddetti termini di scadenza e comunque entro il 30 novembre 2022 saranno prese in considerazione esclusivamente se, all’esito del monitoraggio delle domande presentate entro i termini suindicati, residueranno le necessarie risorse finanziarie.

I termini entro i quali l’Istituto deve comunicare ai richiedenti l’esito dell’istruttoria delle domande di verifica sono i seguenti:

  • 30 giugno 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 31 marzo 2022;
  • 15 ottobre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate entro il 15 luglio 2022;
  • 31 dicembre 2022, per le domande di verifica delle condizioni presentate oltre il 15 luglio 2022, ma entro il 30 novembre del medesimo anno.

L’Ape Sociale, in presenza di tutti i requisiti, decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda di trattamento, previa cessazione dell’attività di lavoro dipendente, autonomo e parasubordinato, svolta in Italia o all’estero.

Come chiarito al paragrafo 8 della circolare n. 100/2017, l’Ape Sociale “cessa il primo giorno del mese successivo al compimento dell’età anagrafica prevista per l’accesso al trattamento pensionistico di vecchiaia”.

Ape Sociale compatibile con il reddito di cittadinanza? I chiarimenti Inps

Il decreto-legge n. 4/2019, istitutivo del Reddito di cittadinanza, non prevede alcuna forma di incompatibilità o incumulabilità (totale o parziale) con l’Ape Sociale.

La percezione dell’anticipo pensionistico, pertanto, è del tutto irrilevante ai fini della concessione del Reddito di cittadinanza. Come chiarito dall’Inps nella sua ultima circolare, quindi: “Conseguentemente, in mancanza di un’espressa previsione normativa che vieti la contemporanea erogazione delle due prestazioni e in considerazione della natura dell’Ape Sociale quale prestazione a sostegno di particolari categorie di soggetti, le due prestazioni devono ritenersi compatibili”.

L’importo dell’Ape Sociale, però, concorre alla formazione del reddito familiare, incidendo sul valore ISEE, assunto come base per la concessione del RdC e per la determinazione del suo importo.