Nel mese di luglio verrà erogata la quattordicesima per i pensionati Inps che hanno un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo, una somma aggiuntiva sulla pensione che, a seconda del reddito del pensionato e degli anni di contributi accreditati, può arrivare sino a 655 euro.
Requisiti
L’assegno sarà corrisposto a chi percepisce una pensione di anzianità, oppure una di vecchiaia. Stessi diritti anche per chi percepisce una pensione anticipata o per chi percepisce un assegno di invalidità e una pensione destinata ai superstiti. I requisiti, nello specifico, sono i seguenti:
- almeno 64 anni di età;
- titolarità di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’assicurazione generale obbligatoria (Ago: dipendenti, artigiani, commercianti, coltivatori) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima (ad esempio Inpdap, Enpals, Ipost, fondo elettrici, telefonici, etc.), gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria;
- un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo, cioè non superiore a 894,69 euro (per l’anno 2018), per la percezione della quattordicesima in misura integrale;
- un reddito non superiore a 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, per la percezione parziale del beneficio: nel dettaglio, il reddito non deve superare:
- 10331,69 euro, per chi ha meno di 15 anni di contributi (18 se lavoratore autonomo);
- 10440,69 per chi ne possiede meno di 25 (28 se autonomo);
- 10549,69 euro per chi ne possiede oltre 25 (28 se autonomo).
Con la nuova normativa, la quattordicesima è stata estesa a chi percepisce redditi sino a 2 volte il minimo: l’importo aggiuntivo spetta in misura piena, cioè, a chi percepisce sino a 13.192,92 euro annui. A chi possiede un reddito tra 1,5 e 2 volte il trattamento minimo spettano, però, importi di quattordicesima differenti rispetto a quelli spettanti a chi possiede un reddito non superiore a 1,5 volte il minimo.
Importi
L’importo della quattordicesima varia a seconda degli anni di contributi posseduti e del reddito del pensionato. In particolare, per l’anno 2018 è pari a:
- 437 euro fino a 15 anni di contributi, se il beneficiario era lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 546 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- 655 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.
Gli importi elencati si riferiscono al beneficio spettante in misura piena, cioè spettante a chi non supera 1,5 volte il trattamento minimo. Per chi supera tale soglia, ma non supera la soglia determinata da 1,5 volte il trattamento minimo più l’importo della somma aggiuntiva ipoteticamente spettante, il beneficio è determinato dalla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito.
Ad esempio, se un pensionato percepisce 10mila euro di reddito annuo e ha oltre 25 anni di contributi, per capire a quale importo ha diritto dobbiamo:
- moltiplicare il trattamento minimo, pari a 507,42 euro mensili, per 1,5 volte e per 13 mensilità;
- si ottiene così 9894,69 euro, ai quali dobbiamo aggiungere 655 euro, quattordicesima spettante per chi ha oltre 25 anni di contributi;
otteniamo dunque10549,69 euro: sottraendo i 10mila euro di reddito, otteniamo 549,69 euro di quattordicesima, cioè l’importo corrispondente alla differenza tra la soglia di 10549,69 euro e il reddito stesso, in questo caso pari a 10mila euro.
Importi per redditi da 1,5 a 2 volte il minimo
La quattordicesima è stata recentemente estesa a chi possiede un reddito non superiore a 2 volte il trattamento minimo; gli importi, per questi pensionati, sono pari a:
- 336 euro fino a 15 anni di contributi, se l’interessato era un lavoratore dipendente, o sino a 18 anni di contributi se era un lavoratore autonomo;
- 420 euro oltre 15 anni di contributi e fino a 25 anni se ex lavoratore dipendente, o oltre 18 anni di contributi e sino a 28 anni se ex lavoratore autonomo;
- 504 euro oltre 25 anni di contributi se ex dipendente, oltre 28 anni se ex autonomo.
Gli importi elencati, anche in questo caso, si riferiscono all’erogazione del beneficio in misura piena, mentre chi supera 2 volte il trattamento minimo, ma non supera la soglia determinata da 2 volte il trattamento minimo più l’importo della quattordicesima stessa, ha diritto all’importo aggiuntivo corrispondente alla differenza tra la suddetta soglia e il reddito percepito.
Esclusi
Ad essere escluse da diritto ad un assegno per la quattordicesima sono le pensioni che riguardano l’invalidità civile, l’assegno soaicle e le pensioni di guerra.
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