Tutto pronto per il lancio della nuova Quota 103. La Legge di Bilancio 2024 non ha apportato modifiche ai requisiti per accedere alla pensione anticipata, ma ha introdotto variazioni per quanto riguarda il calcolo dell’importo e i termini per il suo avvio. L’Inps, tramite la circolare del 27 febbraio, fornisce tutte le istruzioni operative necessarie.
La misura e come cambia Quota 103
Per l’anno 2024, la pensione anticipata flessibile è confermata, con il diritto di accedervi quando si raggiungono almeno 62 anni di età e si possiede un’anzianità contributiva minima di 41 anni. Il requisito contributivo è valutato considerando tutte le contribuzioni versate o accreditate a favore dell’assicurato. Tuttavia, è necessario soddisfare contemporaneamente il requisito di almeno 35 anni di contribuzione, escludendo i periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, qualora richiesto dalla gestione previdenziale competente per il trattamento pensionistico.
Non sono ammessi alla pensione anticipata flessibile il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e polizia penitenziaria, il personale operativo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e il personale della Guardia di finanza.
Il calcolo degli importi della pensione Quota 103 avviene seguendo le regole del sistema contributivo. La pensione anticipata flessibile è concessa fino a un importo lordo mensile massimo, che non può superare quattro volte il trattamento minimo stabilito per ogni anno, in base alla legislazione in vigore. Per l’anno 2024, questo importo massimo è di 2.394,44 euro al mese.
Se al momento della liquidazione della pensione l’importo mensile lordo è inferiore a quattro volte il trattamento minimo, ma successivamente, a causa di una ricostituzione della pensione, l’importo supera il limite massimo, allora sarà corrisposto un importo mensile lordo pari al massimo consentito.
Da quando decorre
Per i soggetti che raggiungono i requisiti di 41 anni di anzianità contributiva e 62 anni di età nel corso del 2024, la data di decorrenza del trattamento pensionistico è definita in questo modo.
- Sette mesi dopo la data in cui vengono soddisfatti i requisiti, per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro diversi dalle pubbliche amministrazioni e i lavoratori autonomi. Di conseguenza, la pensione non può iniziare prima del 1° settembre 2024, se il trattamento pensionistico è liquidato da una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, oppure prima del 2 agosto 2024, se il trattamento è liquidato dalla gestione esclusiva dell’AGO.
- Nove mesi dopo il raggiungimento dei requisiti, per i lavoratori dipendenti delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. In questo caso, la pensione non può iniziare prima del 2 ottobre 2024, se il trattamento pensionistico è liquidato dalla gestione esclusiva dell’AGO, o prima del 1° novembre 2024, se il trattamento è liquidato da una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.
Per chi posticipa
Resta attivo l’incentivo al posticipo dell’uscita dal lavoro. I lavoratori dipendenti che acquisiscono il diritto alla pensione anticipata flessibile nel corso del 2024 e scelgono di continuare l’attività lavorativa dipendente hanno la possibilità di rinunciare all’accredito contributivo della quota dei contributi previdenziali a loro carico relativi all’Assicurazione Generale per l’Invalidità, la Vecchiaia e i Superstiti (IVS) o a forme sostitutive ed esclusive della stessa.
Per coloro che soddisfano i requisiti nel corso del 2024, l’esonero contributivo non può avere effetto prima delle seguenti date:
- 2 agosto 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, se il trattamento pensionistico è liquidato dalla Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° settembre 2024, per i lavoratori dipendenti di un datore di lavoro privato, se il trattamento pensionistico è liquidato da una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO;
- 2 ottobre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, se il trattamento pensionistico è liquidato dalla Gestione esclusiva dell’AGO;
- 1° novembre 2024, per i dipendenti delle pubbliche Amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, se il trattamento pensionistico è liquidato da una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO.