Videosorveglianza in condominio, serve l’approvazione dell’assemblea

Qual è la normativa da rispettare se si vuole installare un impianto di videosorveglianza in condominio. Cosa si può o non si può fare per garantire la privacy

Pubblicato: 22 Giugno 2024 09:00Aggiornato: 22 Giugno 2024 09:49

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Manuela Margilio

Content Specialist in diritto, fisco e immobilare

Esperta di diritto, sul web collabora con diverse riviste occupandosi del settore immobiliare e fiscale.

Al fine di tutelare la sicurezza delle cose e delle persone che vivono all’interno di un condominio può essere opportuno installare un impianto di videosorveglianza. La necessità viene maggiormente sentita in riferimento ai periodi estivi durante i quali gli appartamenti restano vuoti a causa delle vacanze e ciò rende maggiormente esposte a furti o ad aggressioni le singole unità abitative e le zone comuni.

Se prima della riforma del condominio, attuata con la legge 220/2012 la possibilità di installare sistemi di videosorveglianza sulle parti comuni non era prevista dalla legge e dunque il dissenso di qualche condomino poteva costituire un elemento ostativo, oggi, con l’introduzione dell’articolo 1122 ter del codice civile le cose sono cambiate. Il legislatore ha previsto una norma cui fare riferimento che ne disciplina il montaggio purché, come meglio approfondiremo, vi sia l’approvazione a maggioranza da parte dell’assemblea condominiale. Seconda condizione essenziale è che vengano rispettate le regole sulla privacy.

Impianto di videosorveglianza a tutela delle parti comuni dell’edificio

L’installazione di un sistema di videosorveglianza in condominio non è vietata ma per poter collocare un impianto sulle parti comuni dello stabile occorre l’approvazione da parte dell’assemblea. Per parti comuni si intendono quelle elencate nell’articolo 1117 del codice civile. Infatti, solitamente le telecamere vengono piazzate su portone di ingresso, garage, muri esterni, cortili. Per poter procedere, come stabilito dall’articolo 1122 ter, l’assemblea dovrà approvare la decisione avente ad oggetto il dispositivo con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno la metà del valore dell’edificio, secondo il disposto dell’articolo 1136, comma 2 codice civile.

Come rispettare la privacy

L’approvazione da parte dell’assemblea non è l’unico elemento da considerare quando si installa un impianto di videosorveglianza all’interno di un condominio. Non si può infatti prescindere dalla tutela della privacy di ciascun condomino e delle persone che gravitano all’interno dell’edificio. Registrare e visionare gli spostamenti di chi circola all’interno dello stabile, siano condomini o terze persone estranee al contesto abitativo, interferisce comunque potenzialmente con la riservatezza di chi viene ripreso.

È necessario, pertanto, capire come l’interesse alla sicurezza del condominio si concili con quello al rispetto di un diritto personale fondamentale quale è la privacy. È dunque opportuno, prima di procedere con l’installazione, capire ciò che è possibile fare e ciò che non lo è. In quali casi e con quali cautele la vita privata di ciascuno può essere esposta.

A garanzia di quanto sopra le riprese devono avere ad oggetto esclusivamente le zone comuni e non devono coinvolgere spazi di proprietà esclusiva di ciascun condomino.

Occorre inoltre procedere con la nomina del Responsabile della privacy, ruolo che può essere assunto dallo stesso amministratore, in seguito all’approvazione da parte dell’assemblea.

Videosorveglianza in condominio e trattamento dei dati personali

In base alla normativa sulla privacy la videosorveglianza di terze persone costituisce di per sé un dato personale. Nel momento in cui la ripresa viene effettuata per tutelare interessi prevalenti come la sicurezza, qualora si adottino gli opportuni accorgimenti, il consenso delle persone ritratte non è necessario, purché esse siano messe a conoscenza delle riprese mediante debita segnalazione. L’installazione di un impianto di videosorveglianza comporta il trattamento dei dati personali relativi agli individui che si trovano nel raggio d’azione dell’obiettivo. Pertanto sono da rispettare le regole in merito alla conservazione, protezione e visione di tali dati.

La conservazione non deve essere effettuata oltremisura, ovvero oltre il tempo necessario per soddisfare le finalità della raccolta dei dati. Generalmente entro 24 ore o al massimo 48 i dati devono essere cancellati. Essi inoltre devono essere debitamente protetti e si deve consentire l’accesso soltanto a persone a ciò autorizzate. Solitamente è l’amministratore ad avere il potere di accedere ma, in presenza di particolari circostanza e con la sua supervisione, anche i condomini che ne facciano richiesta.

Impianto di videosorveglianza privato in condominio

L’installazione di una telecamera che riprenda le parti comuni non è l’unica possibilità. Ciascun condomino può ritenere opportuno installare un sistema di sorveglianza a tutela esclusiva della propria abitazione senza alcuna autorizzazione o adempimenti formali. Si pensi ad esempio a una telecamera collocata dinnanzi al proprio pianerottolo o balcone. In tal caso, non è necessario richiedere il consenso dell’assemblea condominiale ma, anche in tale ipotesi, occorre rispettare alcune regole, al fine di non ledere il diritto alla riservatezza altrui dal quale non si può prescindere.

Anche qualora si sorvegli soltanto il pianerottolo dinnanzi all’ingresso del proprio appartamento la videosorveglianza potrà essere ritenuta legittima solo qualora ci si limiti a sorvegliare la porzione strettamente necessaria per garantire la sicurezza della propria abitazione. L’intento deve essere solo quello di preservare i beni del singolo senza interferenze nell’altrui sfera privata. Si esclude ogni ripresa, anche senza che essa venga registrata, che abbia ad oggetto aree comuni o di pertinenza di terzi. In tutti i casi in cui ciò non sia possibile è bene che vengano oscurate le porzioni di immagini relative a soggetti terzi.

Comportandosi diversamente si commette un illecito civile dal quale consegue il risarcimento dei danni nei confronti del soggetto leso. Il diritto a essere risarciti non scatta in automatico ma è subordinato alle prove che la persona offesa deve fornire in merito ai danni lamentati.

Come nel caso in cui l’impianto venga collocato sulle parti comuni dell’edificio, è obbligatorio darne segnalazione mediante un apposito cartello informativo per chiarire a tutti che si stanno riprendendo immagini per proteggere la sicurezza del condomino.

Quando installare una telecamera costituisce reato

Quando si decide di montare una telecamera in condominio al fine di prevenire furti o situazioni potenzialmente pericolose occorre fare molta attenzione al fine di evitare che tale comportamento integri una fattispecie di reato. Ci si riferisce al reato previsto all’articolo 615bis del Codice penale relativo alle Interferenze illecite nella vita privata.

Esso si configura quando un individuo utilizzando sistemi di registrazione visiva e sonora, acquisisce in modo indebito immagini e informazioni riferite alla vita privata che si svolge nell’ambito di un altrui unità abitativa o relativa agli spazi comuni di un edificio condominiale. Per chi commette il reato è prevista la pena della reclusione che va da sei mesi a quattro anni.