La procura per vendere un immobile è uno degli strumenti più utilizzati quando il proprietario non può o non vuole occuparsi direttamente della vendita. Si tratta di un atto giuridico che attribuisce a un’altra persona, il procuratore, il potere di compiere, in nome e per conto del proprietario, tutte o alcune delle attività necessarie alla cessione dell’immobile.
Nonostante il suo uso frequente, la procura a vendere genera spesso dubbi: chi può rilasciarla? Quali poteri può conferire? Lecito anche chiedersi quali rischi può comportare e se serve un atto notarile. Comprendere bene come funziona questo strumento è fondamentale per evitare errori, tutelare i propri interessi e garantire che la vendita si svolga in modo rapido e sicuro.
Indice
Che cos’è la procura a vendere un immobile
La procura è un atto con cui una persona (il rappresentato) conferisce a un’altra persona (il rappresentante) il potere di compiere atti giuridici in suo nome (spendita del nome) e per suo conto. Nel caso della vendita di un immobile, la procura consente al procuratore di firmare il contratto di compravendita come se fosse il proprietario.
L’ istituto giuridico in questione è disciplinato dall’articolo 1387 del Codice Civile e dagli articoli seguenti.
La procura è un atto unilaterale rivolto a terzi che non richiede l’accettazione formale del procuratore, anche se nella pratica è ovviamente necessario che questi sia disponibile a svolgere l’incarico. La sua funzione è unicamente quella di attribuire poteri rappresentativi, non di trasferire diritti di proprietà.
- Se il potere rappresentativo è conferito dalla legge si parla di rappresentanza legale;
- se il potere rappresentativo è conferito dal soggetto interessato si parla di rappresentanza volontaria.
È importante distinguere la procura dal mandato: il mandato è un contratto che disciplina il rapporto interno tra mandante e mandatario (obblighi, compensi, responsabilità) e può essere, a sua volta, con o senza rappresentanza. I due atti possono coesistere, ma non sono la stessa cosa.
Perché si utilizza la procura a vendere
Le situazioni in cui la procura a vendere risulta utile sono molteplici. I casi più frequenti in cui si decide di non compiere personalmente l’atto giuridico sono:
- impossibilità fisica o logistica – il proprietario vive all’estero, è ricoverato, ha difficoltà a spostarsi o non può essere presente il giorno del rogito;
- mancanza di tempo – chi ha impegni lavorativi o familiari può preferire delegare la gestione della vendita;
- gestione professionale – si può delegare un avvocato, un notaio o un agente immobiliare di fiducia per seguire l’intera procedura.
Quali sono le conseguenze del potere di rappresentanza
Il punto sul quale prestare particolare attenzione nel momento in cui si conferisce ad altri il potere di rappresentanza è che gli effetti degli atti compiuti si producono direttamente in capo al soggetto rappresentato.
Per fare un esempio, in caso di procura a vendere il procuratore sottoscrive il contratto esprimendo il consenso alla conclusione del contratto di alienazione ma chi acquisterà i diritti e assumerà gli obblighi nascenti dall’atto sarà direttamente il soggetto rappresentato, ovvero il venditore.
Dunque, in concreto, sarà il rappresentato a cedere il bene e a incassare il prezzo della cessione dell’immobile. Questo meccanismo trova attuazione a seguito della spendita del nome, con cui la controparte acquirente viene a conoscenza del fatto che l’effettivo venditore era il soggetto rappresentato che ha rilasciato la procura.
Chi può rilasciare la procura e in quali casi
Può rilasciare la procura chi ha la capacità di agire, cioè chi è maggiorenne e non è sottoposto a misure di protezione (interdizione, amministrazione di sostegno con limitazioni specifiche, ecc.).
Nel caso di casa in comproprietà, tutti i proprietari devono rilasciare la procura, perché ciascuno può disporre solo della propria quota.
Per le persone giuridiche (società, associazioni, enti), la procura deve essere rilasciata dal legale rappresentante o da chi ha poteri statutari o deliberativi per farlo.
Chi può essere nominato procuratore
La legge non impone requisiti particolari. Può essere nominato procuratore chiunque abbia la capacità naturale di intendere e di volere, a prescindere dal rapporto tra i due soggetti. Non è necessario che si tratti di un professionista.
Nella pratica, i procuratori più frequentemente sono:
- un familiare;
- un avvocato o un notaio;
- un agente immobiliare;
- un socio o un amministratore (nel caso di società).
La scelta del procuratore è cruciale: deve essere una persona di assoluta fiducia, perché avrà il potere di firmare atti vincolanti.
Affinché la vendita produca validamente i suoi effetti nella sfera giuridica del soggetto rappresentato, deve essere conclusa nei limiti delle facoltà conferitegli, in nome (spendita del nome) e per conto (cioè nell’interesse) del rappresentato.
Quali requisiti deve avere la procura
Per essere valida ed efficace, la procura deve essere rilasciata con una forma particolare, come disciplinato dall’articolo 1392 del Codice Civile.
Deve avere la forma richiesta per l’atto che il procuratore dovrà sottoscrivere. In caso di procura a vendere sarà dunque necessaria la forma solenne. Dovrà essere cioè in forma scritta e redatta davanti al notaio (atto pubblico o scrittura privata autenticata da notaio). Una procura orale o comunque non autenticata non può ritenersi valida.
La procura dovrà contenere:
- i dati del rappresentato e del procuratore;
- la descrizione dell’immobile;
- l’indicazione dei poteri conferiti;
- eventuali limiti.
I poteri conferiti devono essere indicati in modo chiaro e possono essere:
- trattare e concludere la vendita;
- firmare il preliminare;
- firmare il rogito;
- incassare il prezzo;
- rilasciare quietanze;
- consegnare la documentazione.
La definizione dei limiti è un punto fondamentale in quanto il rappresentato potrebbe stabilire un prezzo minimo, un acquirente specifico, le modalità di pagamento, il divieto di sub-delega.
Quali sono le tipologie di procura
La procura può essere di due tipologie:
- procura speciale, riguardante un singolo determinato affare;
- procura generale, riguardante una serie determinata di affari (ad esempio concernenti l’amministrazione di un immobile) o relativa a tutti gli affari del soggetto rappresentato.
La procura generale non comprende gli atti che eccedono l’ordinaria amministrazione, a meno che non siano espressamente indicati nella procura stessa.