Detrazioni interessi passivi dei mutui: che succede con le abitazioni all’estero

Si può godere delle detrazioni sugli interessi passivi dei mutui per abitazioni all'estero? La risposta dell'Agenzia delle Entrate

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Pubblicato: 16 Luglio 2019 13:34Aggiornato: 9 Febbraio 2024 15:02

Gli interessi passivi sul mutuo per l’acquisto dell’abitazione principale sono tra i documenti che è possibile allegare alla dichiarazione dei redditi. Ma cosa succede, invece, se la casa acquista è all’estero? In questo caso, l’Agenzia delle Entrate, ha chiarito che gli interessi passivi non spettano in nessun caso.

Su questo tema gli uffici preposti sono intervenuti più volte. Vediamo quali sono state le prese di posizione ufficiali.

Acquisto di una prima casa con mutuo all’estero

L’acquisto di una prima casa con mutuo, infatti, dà diritto a detrarre dal Modello 730 o dal Modello Persone Fisiche gli interessi passivi versati alla banca per l’acquisto di un immobile destinato a ospitare la residenza dell’intestatario del mutuo o di un suo familiare. La detrazione è applicabile nella misura del 19% degli interessi versati nel corso dell’anno fiscale, fino a un massimo di 4.000 euro. Ciò vuol dire che la detrazione massima che si può ottenere è di 760 euro.

Quanto descritto sinora, però, è valido nel caso in cui si acquisti un’abitazione in Italia. Cosa cambia se, ad esempio, decidiamo di acquistare una casa in Francia, Spagna, Austria o Germania e pagarla tramite un mutuo ipotecario? Insomma, è possibile ottenere la detrazione degli interessi passivi del mutuo anche nel caso in cui decidessimo di comprare casa all’estero? La risposta arriva direttamente dall’Agenzia delle Entrate che, con l’interpello 218 del 2019, affronta la questione di un frontaliero al contrario.

L’interpellante, chiamato “ALFA”, vive in Austria (con moglie e figlio di un anno) da oltre 20 anni, ma continua a lavorare in Italia, nella provincia di Bolzano. Qui il frontaliero al contrario svolge un lavoro nella Pubblica Amministrazione e, come tale, deve effettuare la dichiarazione dei redditi in Italia e non nel Paese di residenza (ossia, l’Austria). Il lavoratore, non potendo presentare dichiarazione per redditi da lavoro nel suo Paese, ritiene di poter ottenere la detrazione dal Modello 730 italiano anche se la sua abitazione (e residenza) è in Austria.

Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, non è affatto così. Anche se l’articolo 24 del TUIR (Testo Unico delle Imposte sui Redditi) prevede che chi acquisisce un immobile come propria abitazione principale possa godere delle detrazioni anche nel caso in cui non sia residente, il comma 3 dello stesso articolo specifica che le detrazioni si applicano solo per immobili situati all’interno del territorio nazionale italiano. Insomma, il transfrontaliero al contrario, pur pagando le tasse in Italia mentre risiede in Austria, non può godere delle detrazioni sugli interessi passivi del mutuo.

Cittadino italiano che acquista un immobile all’estero con un mutuo

La situazione, invece, analizzata all’interno di una risposta fornita dalla rivista FiscoOggi è sostanzialmente speculare a quanto abbiamo visto fino a questo punto. L’Agenzia delle Entrate, nella rivista online, ha risposto ad un quesito posto da un lettore, che chiedeva espressamente se potesse detrarre gli interessi passivi per un mutuo contratto per acquistare un immobile collocato all’estero. Nella risposta gli uffici tributari hanno spiegato che

quando il mutuo è contratto per acquistare un’unità immobiliare situata in un Paese estero la detrazione degli interessi passivi, di cui all’art. 15, comma 1, lettera. b), del Tuir, non spetta.

Questo significa, in estrema sintesi, che al contribuente non spetta alcuna detrazione per gli interessi passivi relativi ad un mutuo nel caso in cui l’immobile è collocato all’estero.

La disposizione, che abbiamo appena visto, vale per i contribuenti che risultino essere fiscalmente residenti in Italia, per i quali, in estrema sintesi, l’abitazione principale si configura, nella maggior parte dei casi, in relazione a degli immobili che sono collocati nel nostro paese. Per questi contribuenti l’imposta viene sostanzialmente determinata rispettando le disposizioni che sono contenute all’interno dell’articolo 24 del Tuir.

Fiscooggi ha poi sottolineato che

le stesse istruzioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi delle persone fisiche non residenti (modello Redditi Pf 2020 – fascicolo 2 – Parte III) specificano che sono detraibili gli interessi pagati su alcuni mutui e prestiti, tra cui anche quelli per mutui ipotecari per l’acquisto dell’abitazione principale, ma solo ‘con riferimento ad immobili situati in Italia.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate

Sullo stesso tema, inoltre, è intervenuta anche l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 524, nella quale ha provveduto a sottolineare che, nel momento in cui si procede ad acquistare un immobile da adibire ad abitazione principale, per i residenti che risultino essere residenti fiscalmente in Italia, l’abitazione principale, in genere, viene posta in un immobile situato nel nostro paese. Questo porta ad una conseguenza ben precisa: la detrazione non spetta nel caso in cui il mutuo sia sottoscritto per acquistare degli immobili che siano collocati in un paese straniero.

Ribadiamo, benché lo abbiamo anticipato in precedenza, per i mutui spetta uno sconto fiscale pari al 19% della spesa sostenuta dal contribuente, fino ad un massimo pari a 4.000 euro. I costi si riferiscono agli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione legate a clausole di indicizzazione per i mutui prima casa.

Può accedere alla detrazione prevista per la prima casa l’intestario della stessa. Nel caso in cui ci siano dei coniugi intestatari, hanno la possibilità di detrarre in parti uguali, sempre che uno non sia fiscalmente a carico dell’altro: in questo caso potrà detrarre il 100% degli interessi.