Con la sentenza n. 216 del 2025, la Corte Costituzionale è intervenuta su un tema di forte impatto sociale: il pignoramento delle pensioni da parte di Inps, per il recupero di indebiti previdenziali o per mancati versamenti di contributi.
La decisione in oggetto chiarisce definitivamente che questa forma di pignoramento è legittima. Ma attenzione, perché l’istituto può avvalersene soltanto entro precisi limiti, e nel rispetto di una soglia minima di tutela per il pensionato.
Indice
Il caso concreto e il possibile contrasto delle norme
In sintesi, la pronuncia nasce dall’iniziativa del tribunale di Ravenna, che aveva messo in dubbio la compatibilità della normativa speciale previdenziale con i principi di uguaglianza e di tutela sociale, stabiliti dalla Costituzione. Il giudice romagnolo si era rivolto alla Consulta, che con la pronuncia n. 216 dello scorso anno ha fatto definitivamente chiarezza in proposito. Al contempo, ha colto l’occasione per offrire una ricostruzione articolata e coerente del bilanciamento tra diritti individuali e interesse collettivo.
Il caso in oggetto si caratterizzava per il confronto tra pignoramento “ordinario” e pignoramento previdenziale. Lo schema è sostanzialmente il seguente:
- in linea generale, il codice di procedura civile (art. 545) regola il pignoramento delle pensioni per debiti comuni (verso banche, finanziarie, privati) e prevede un’ampia tutela del pensionato. Infatti, una parte della pensione pari al doppio dell’assegno sociale — e comunque non inferiore a 1.000 euro — è assolutamente impignorabile. Soltanto sulla quota eccedente può essere applicato, di regola, un pignoramento fino a un quinto;
- la legge n. 153 del 1969 sulla previdenza sociale disciplina, all’art. 69, il recupero da parte di Inps di somme indebitamente incassate, o di contributi non versati. Qui le regole sono speciali e più severe perché consentono all’istituto di pignorare fino a un quinto della pensione, a patto che sia salvaguardato il trattamento minimo pensionistico, che è inferiore alla soglia prevista dal codice civile e variabile annualmente in base al costo della vita.
Proprio questa differenza, secondo il tribunale di Ravenna, creava una disparità di trattamento irragionevole tra regole e situazioni, in violazione del testo della Costituzione.
La risposta della Corte: nessuna incostituzionalità
La sentenza della Corte Costituzionale toglie ogni dubbio, perché ha dichiarato non fondate tutte le questioni sollevate. Spiega che il confronto tra le due discipline non può essere fatto in modo automatico. Il punto centrale della decisione sta nella natura del credito.
Come si può leggere nel limpido Comunicato dell’Ufficio Stampa della Corte, infatti:
Quanto alla denunciata irragionevole disparità di trattamento fra la norma censurata e quanto previsto dall’articolo 545, settimo comma, del codice di procedura civile, la Corte ha rilevato che la specialità dell’articolo 69 trova la propria giustificazione nella specificità dei crediti tutelati: il recupero degli indebiti previdenziali e delle omissioni contributive serve, infatti, a ripristinare risorse di cui è stato privato il sistema pensionistico e che sono necessarie al suo stesso sostentamento.
In altre parole, se e quando l’ente previdenziale recupera indebiti o omissioni contributive, non sta agendo come un creditore qualunque. Quei crediti rappresentano risorse sottratte al sistema pensionistico pubblico (e indirettamente agli altri cittadini). E questo sistema, come è noto, si regge su un principio di solidarietà e su un equilibrio finanziario delicato.
Ecco perché la Corte Costituzionale rimarca che il recupero Inps delle somme è espressamente mirato a:
- ripristinare risorse indebitamente sottratte;
- garantire la sostenibilità e stabilità del sistema previdenziale;
- tutelare non solo l’ente, ma l’intera collettività, inclusi i pensionati attuali e futuri.
Pertanto, la disciplina dell’art. 69 della legge 153/1969 è e resta una norma speciale. Come tale va letta, interpretata e, quindi, giustificata da interessi pubblici costituzionalmente rilevanti.
Perché Inps ha “corsie preferenziali” rispetto agli altri creditori
Da questo ragionamento, la Corte conclude che non esiste né una irragionevole disparità di trattamento tra pensionati, né alcuna ingiusta lesione del loro reddito. C’è una differenza sostanziale, e non meramente formale, tra debiti civili e previdenziali, che risiede appunto nella natura del corrispondente credito.
Infatti, nel primo caso il pignoramento “generale” tutela gli interessi dei privati. Nel secondo, invece, il pignoramento “speciale” di Inps assicura il recupero di somme, che servono al buon funzionamento del sistema previdenziale nel suo complesso.
Da un lato, i poteri conferiti all’ente evitano che errori, omissioni o comportamenti scorretti gravino sull’intero apparato degli uffici previdenziali. Dall’altro, impediscono che ogni rischio che il costo degli indebiti venga scaricato sulla collettività.
Togliendo ogni dubbio, la Corte ha così chiarito che il legislatore può legittimamente prevedere livelli di protezione differenti per il debitore, a seconda del tipo di credito e del soggetto che lo vanta. Perciò, non c’è alcuna violazione degli articoli 3 e 38 della Costituzione.
Dolo e funzione deterrente del pignoramento
Un elemento spesso trascurato, ma centrale nella sentenza, riguarda la tutela del pensionato in buona fede. Infatti, la Corte ricorda che il sistema previdenziale non è punitivo, in modo automatico. La restituzione degli indebiti è richiesta, in linea generale, soltanto in presenza di dolo, cioè quando il pensionato ha consapevolmente incassato somme sapendo di non averne diritto.
E questo introduce una funzione deterrente nella disciplina, perché chi agisce in modo fraudolento sa, o dovrebbe sapere, di poter subire conseguenze più incisive. Mentre, chi commette errori senza intenzionalità gode di maggiori tutele.
Il regime dei crediti previdenziali, quindi, non è cieco né sproporzionato — spiega la Corte — ma costruito per scoraggiare abusi senza colpire indiscriminatamente tutti i pensionati.
Che cosa cambia
La sentenza n. 216 del 2025 della Corte Costituzionale traccia una linea chiara e chiude un periodo di incertezza interpretativa, in merito ai rapporti tra pensionati e Inps. In generale, la pronuncia ci ricorda che i debiti verso l’istituto possono comportare il pignoramento della pensione e che il pignoramento può arrivare fino a un quinto dell’importo.
Tuttavia, resta intoccabile il trattamento minimo pensionistico. Invece, per altri debiti (civili o commerciali) continua a valere la disciplina più favorevole di cui al codice di procedura civile.
A favore di Inps, la decisione conferma la legittimità delle procedure di recupero e rafforza il suo ruolo di garante dell’equilibrio previdenziale. Vero è che la tutela del pensionato è fondamentale, ma non può tradursi — sempre e comunque — in un ostacolo assoluto al recupero di risorse pubbliche, indebitamente sottratte.
Nel bilanciamento tra diritti individuali e interesse collettivo, la salvaguardia del sistema pensionistico viene riconosciuta come un valore costituzionale primario. Concludendo, il pignoramento della pensione, entro limiti rigorosi e con la protezione del “minimo vitale”, diventa così strumento legale per garantire equità, sostenibilità e solidarietà tra generazioni.