In seguito all’emergenza maltempo che ha colpito l’Emilia Romagna, la protezione civile si è mobilitata in aiuto dei territori colpiti dalle alluvioni e tra i volontari impegnati nelle varie attività ci sono molti lavoratori dipendenti che si sono assentati dal posto di lavoro.
Il volontariato di Protezione civile
Il volontariato di Protezione Civile è una struttura operativa che si articola in organizzazioni nazionali, associazioni locali e gruppi comunali che vantano competenze in diverse attività non solo per il soccorso e l’assistenza sanitaria, ma anche per la tutela dei beni culturali, l’allestimento delle aree di accoglienza, lo spegnimento degli incendi ecc.
Per partecipare alle attività di previsione, prevenzione e intervento in caso di eventi calamitosi e svolgere attività formative e addestrative, le organizzazioni di volontariato di Protezione civile devono essere iscritte in un apposito elenco nazionale.
Sono associazioni di volontariato di Protezione civile quelle costituite prevalentemente da volontari che non abbiano fini di lucro, anche indiretto, e che svolgono o promuovono attività di formazione, previsione e soccorso in vista o in occasione di calamità naturali, catastrofi o altri eventi simili.
Permessi retribuiti
Il lavoratore volontario può richiedere dei giorni di permesso retribuiti che si differenziano in base al tipo di attività svolta anche all’estero e purché autorizzata dal Dipartimento della Protezione Civile.
Per poter usufruire di tali permessi, deve essere iscritto a una delle associazioni inserite nell’elenco nazionale che comprende gli elenchi territoriali istituiti presso le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e l’elenco centrale presso il Dipartimento della Protezione civile
La normativa italiana ha previsto:
- per la partecipazione ad attività di addestramento con formazione tecnica o simulazione di emergenza, dei permessi fino a 30 giorni per anno (di cui massimo 10 continuativi) e il dipendente deve farne richiesta 15 giorni prima dello svolgimento;
- nel caso di missioni di soccorso e assistenza per eventi per cui è stato dichiarato lo stato di emergenza, è possibile assentarsi per un periodo 180 giorni per anno (di cui massimo 60 continuativi);
- nel caso, invece, di interventi per prestare soccorso e assistenza per calamità che devono essere fronteggiate con forze e mezzi straordinari possono essere richiesti permessi per 90 giorni annui (di cui massimo 30 consecutivi).
In caso di assenza, il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto di lavoro (pubblico o privato) e deve essergli garantita la normale retribuzione nonché la copertura previdenziale e assicurativa.
Il datore di lavoro deve acquisire l’attestazione comprovante l’avvenuto impiego nelle predette attività e i relativi periodi al fine di retribuire i permessi richiesti.
Rimborso al datore di lavoro
Entro due anni dal termine dell’intervento o dell’attività di formazione, il datore di lavoro può richiedere, all’autorità di Protezione civile, il rimborso delle retribuzioni erogate ai dipendenti volontari durante la loro assenza.
La richiesta dovrà essere indirizzata all’Autorità che ha disposto l’attivazione dell’organizzazione di protezione civile a cui afferisce il dipendente.
La domanda va presentata via PEC secondo il fac-simile reperibile sul sito della protezione civile e allegando l’attestato nominativo di partecipazione del volontario-dipendente, l’attivazione per l’attività in questione, copia del documento di identità del legale rappresentante dell’azienda che firma l’istanza di rimborso, il prospetto individuale del costo a carico del datore di lavoro.
L’azienda può scegliere di essere rimborsata tramite bonifico bancario o chiedere il riconoscimento di un credito d’imposta e procedere alla compensazione in F24 secondo le disposizioni del Decreto Interministeriale del 26 ottobre 2018.