Mensilità aggiuntive in busta paga: cosa sono, quando arrivano

A chi spettano, come maturano e quando vengono erogate le mensilità supplementari, tra cui troviamo quattordicesima e tredicesima

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Claudia Garretta

Consulente del lavoro

Laureata, ha collaborato con importanti studi di consulenza del lavoro dal 2004. Assiste aziende italiane e internazionali nella gestione delle risorse umane.

Nel mese di giugno e luglio molti lavoratori del settore privato ricevono una mensilità aggiuntiva in busta paga, la c.d. quattordicesima anche chiamata gratifica feriale in vista del periodo di ferie estivo.
Le mensilità supplementari, tra cui troviamo anche la c.d. tredicesima, sono retribuzioni differite che vengono erogate in aggiunta a quella ordinaria secondo le modalità stabilite dai contratti collettivi.

A chi spettano: cenni storici

La tredicesima mensilità è stata introdotta nel 1937 dal contratto collettivo nazionale dell’industria per gli impiegati.
Circa dieci anni dopo, con l’Accordo interconfederale per l’industria del 27 ottobre 1946, il pagamento della tredicesima è stato esteso anche agli operai.
È grazie al DPR del 28 luglio del 1960 e al recepimento da parte dei contratti collettivi nazionali che è divenuta obbligatoria anche per i lavoratori degli altri settori.
La quattordicesima invece trae origine dagli accordi sindacali ed è prevista solo per alcune attività per lo più del terziario.
In passato vi erano alcuni settori come quello bancario che prevedevano anche la quindicesima mensilità.
Le mensilità aggiuntive spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato che sia a tempo indeterminato o determinato, in apprendistato, full time o part-time, ai domestici e agli intermittenti.

Maturazione

La tredicesima matura nel periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre mentre la quattordicesima dal 1° luglio dell’anno x al 30 giugno dell’anno x+1 salvo diversamente stabilito dalla contrattazione collettiva.
La mensilità aggiuntiva è pertanto la somma di tanti dodicesimi di retribuzione quanti sono quelli ricompresi nell’intervallo di tempo sopraindicato, ma il mese è considerato per intero solo se il lavoratore presta almeno 15 giorni di servizio nel mese stesso.
In caso di contratto a termine, saranno riproporzionate in base alla durata del rapporto di lavoro.

Vi sono alcuni eventi che influiscono sul conteggio quali ad esempio il congedo parentale, le assenze ingiustificate e altre assenze non retribuite come l’aspettativa. In questi casi, per il periodo di assenza, le mensilità aggiuntive non maturano.

  • Nelle ipotesi di cassa integrazione a zero ore, la quota di mensilità aggiuntiva è già ricompresa nell’indennità di integrazione salariale che viene erogata dall’ente previdenziale.
  • In caso di dimissioni o licenziamento, durante il periodo di preavviso spettano i ratei sia di tredicesima che quattordicesima, se prevista.
  • Per le assunzioni o cessazioni in corso d’anno, l’importo deve essere riproporzionato considerando il periodo lavorato.
  • Per i lavoratori a chiamata la maturazione dipende dalle ore effettivamente lavorate.

Come vengono calcolate

Ai fini del calcolo dell’importo delle mensilità aggiuntive si deve prendere a riferimento la retribuzione ordinaria in vigore nel mese in cui sono pagate ricomprendendo la paga base, gli scatti di anzianità, il superminimo ed eventuali altre indennità non occasionali.
La contrattazione collettiva può, tuttavia, escludere o aggiungere alcuni elementi retributivi ai fini del conteggio.
Vi sono CCNL che ad esempio prevedono il pagamento di un importo maggiore rispetto alla mensilità per coloro che hanno un’anzianità superiore a un certo numero di anni.
In caso di contratto part-time, saranno riproporzionate in base all’orario di lavoro.
L’importo è soggetto a contribuzione previdenziale e a tassazione ordinaria secondo le aliquote in vigore nel mese di erogazione.
Tredicesima e quattordicesima rientrano nella retribuzione utile ai fine del calcolo del trattamento di fine rapporto.

Quando vengono pagate

Le mensilità aggiuntive sono corrisposte una volta all’anno e liquidate alla cessazione del rapporto di lavoro in base ai ratei maturati.
In particolare, la tredicesima è pagata in dicembre in prossimità delle feste natalizie mentre la quattordicesima in giugno o luglio secondo quanto previsto dal CCNL di riferimento.
Si precisa che non sempre il pagamento viene effettuato direttamente dal datore di lavoro in busta paga.
Ad esempio nel settore edile la tredicesima per gli operai viene accantonata in un fondo gestito dalla Cassa Edile che provvede a erogarla direttamente ai dipendenti alle scadenze prefissate.

Le informazioni hanno carattere generale e sono in riferimento al settore privato. Si consiglia sempre di verificare in base alla situazione specifica, al settore di appartenenza e al CCNL applicato.