Come funziona il congedo di maternità facoltativa

La scheda sulla maternità facoltativa e su come richiederla, alla luce delle ultime novità di legge

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

Pubblicato: 1 Giugno 2020 19:10Aggiornato: 7 Maggio 2024 16:39

La maternità facoltativa è un diritto che spetta alle mamme, ed ai papà, che lavorano e consiste nella possibilità di richiedere un periodo di astensione dal lavoro per la nascita del bambino.

Oltre al congedo obbligatorio di maternità/paternità, i genitori possono dunque scegliere liberamente di fruire o meno anche della maternità facoltativa – o meglio del congedo parentale – entro i primi 12 anni di vita del bambino.

Come per la maternità / paternità obbligatoria, anche per il congedo parentale è prevista un’indennità erogata dall’Inps. La durata della maternità facoltativa e l’importo dell’indennità corrisposta sono variabili.

Scopri se possiedi i requisiti necessari per poter richiedere tale tipologia di congedo e come presentare la domanda.

Chi può richiedere il congedo di maternità facoltativa

Grazie alla maternità facoltativa dunque i genitori siano essi naturali, adottivi o affidatari possono godere di un periodo aggiuntivo di astensione dal lavoro, per soddisfare i bisogni affettivi e relazionali di uno o più bambini.

Per tutta la durata del congedo parentale, l’Inps riconosce ai genitori un’indennità. In merito al funzionamento della maternità facoltativa è importante sapere che i genitori possono fruirne contemporaneamente e scegliere anche se in modo continuativo o frazionato (anche a ore).

La maternità facoltativa, prevista dall’Inps, spetta alle seguenti categorie di lavoratrici e lavoratori:

  • dipendenti: che abbiano in essere un rapporto di lavoro al momento della presentazione della domanda. Per le lavoratrici ed i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato sono necessarie 51 giornate di lavoro precedenti all’anno della richiesta del congedo, se la richiesta è effettuata nel primo anno di età/ingresso nella famiglia del bambino. Se la richiesta viene inoltrata negli anni successivi e fino al 12° anno di età/ingresso in famiglia del bambino sono necessarie 51 giornate di lavoro nell’anno precedente all’evento o nello stesso anno a patto che siano state tutte svolte prima della richiesta del congedo
  • iscritti alla Gestione Separata: titolari di contratto a progetto (e categorie assimilate) e professionisti che non percepiscono pensioni e che non sono iscritti ad altre forme previdenziali. Sono necessari almeno 3 mesi di contribuzione nei 12 mesi presi in considerazione per l’erogazione dell’indennità di congedo parentale. Deve inoltre sussistere un rapporto di lavoro all’atto di presentazione della domanda e l’astensione dall’attività lavorativa deve essere effettiva. Inps precisa altresì che gli iscritti alla Gestione Separata debbono aver versato la contribuzione maggiorata (0,72%) di cui all’art. 59, comma 16, legge 27 dicembre 1997, n. 449
  • lavoratrici autonome: coloro che hanno effettuato il versamento dei contributi relativi al mese precedente a quello in cui ha avuto inizio la maternità facoltativa e soltanto nel caso in cui l’astensione dall’attività lavorativa è effettiva

Non spetta ai genitori disoccupati o sospesi, lavoratori/trici domestici, lavoratori/trici a domicilio.

Inoltre, come spiega Inps nel suo sito web:

nel caso in cui il rapporto di lavoro in atto cessi all’inizio o durante il periodo di fruizione del congedo, il diritto al congedo stesso viene meno dal momento in cui è cessato il rapporto di lavoro.

Come funziona il congedo di maternità facoltativo

Abbiamo appena visto chi sono i beneficiari di questa agevolazione e quali requisiti debbono avere, ora scopriamo il meccanismo del congedo parentale.

Lavoratori/lavoratrici dipendenti

Il periodo complessivo di congedo parentale tra i due genitori non può superare i 10 mesi. Se il padre si astiene dal lavoro per un periodo continuativo o frazionato di almeno 3 mesi, il congedo parentale può invece durare fino ad 11 mesi.

Il diritto di astensione dal lavoro può essere esercitato nello specifico:

  • dalla lavoratrice dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 6 mesi
  • dal lavoratore dipendente per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 6 mesi, che passano a 7 nel caso sopra esposto
  • dai genitori soli per un periodo continuativo o frazionato non superiore ai 11 mesi. È bene specificare che la condizione di genitore solo si configura soltanto nei seguenti casi: morte o grave infermità di uno dei due genitori, affidamento del figlio ad uno solo genitore, abbandono o mancato riconoscimento del figlio.

In particolare, nel caso di adozione ed affidamento le modalità di fruizione sono le stesse: il congedo spetta entro i primi 12 anni dall’ingresso del minore nella famiglia, a prescindere dalla sua età e non oltre il compimento dei 18 anni. Il congedo parentale viene immediatamente interrotto nel caso in cui si verifichi la cessazione del rapporto di lavoro.

Lavoratrici/lavoratori Iscritti alla Gestione Separata

Per i lavoratori a progetto e liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata spetta un congedo parentale per un periodo non superiore ai 3 mesi entro e non oltre il primo anno di vita del bambino.

In caso di adozione e affidamento, i 3 mesi sono fruibili entro il primo anno dall’ingresso del minore in famiglia a condizione che lo stesso, all’atto dell’adozione/affidamento, non abbia compiuto i 12 anni d’età.

Lavoratrici autonome

Anche per le lavoratrici autonome, la durata della maternità facoltativa è pari a 3 mesi entro e non oltre il primo anno di vita/ingresso in famiglia del bambino.

Maternità facoltativa ad ore

La legge n° 228/2012 ha inoltre introdotto la possibilità per i genitori di frazionare a ore la maternità / paternità facoltativa. In merito alle modalità di fruizione del congedo parentale ad ore, ai criteri per calcolare la base oraria ed il monte orario giornaliero bisogna attenersi a quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali.

Qualora non siano presenti tali indicazioni, bisogna far riferimento a quanto stabilito dal d. lgs. n. 80 del 15 giugno 2015, recante misure per la conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, in attuazione del cd. Jobs Act.

La durata del congedo parentale ad ore è, di solito, corrispondente alla metà delle ore medie di lavoro. Se ad esempio la tua giornata di lavoro è mediamente di 8 ore, il permesso in oggetto sarà di 4 ore. La fruizione di tale tipologia di congedo non è però cumulabile con altre tipologie di permessi o riposi. In merito ai beneficiari e all’indennità prevista, si rimanda ai paragrafi successivi

Indennità di maternità facoltativa: quanto spetta e come viene erogata?

Come per la durata, anche l’importo dell’indennità di maternità facoltativa viene calcolato in base alla categoria lavorativa di appartenenza.

Dipendenti

Ai genitori lavoratori con contratto di lavoro subordinato spetta:

  • un’indennità corrispondente al 30% della retribuzione media giornaliera, quantificata in relazione alla retribuzione del mese anteriore all’inizio del periodo di congedo, entro i 12 anni di età del figlio/a (o dall’ingresso in famiglia in ipotesi di adozione o affidamento) e per un periodo totale complessivo (madre e/o padre) pari a 9 mesi, dei quali:
    • alla madre spetta un periodo indennizzabile pari a 3 mesi, da sfruttare entro il dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in ipotesi di adozione o affidamento
    • al padre va un periodo indennizzabile pari a tre mesi, fino al dodicesimo anno di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia in ipotesi di adozione o affidamento
    • ad ambo i genitori, alternativamente tra loro, va assegnato un supplementare periodo indennizzabile della durata totale di un trimestre
    • al genitore solo sono assegnati 9 mesi di congedo parentale pagati al 30% della retribuzione
  • per i periodi di congedo ulteriori ai nove mesi indennizzati, c’è un’indennità di congedo parentale al 30% della retribuzione media giornaliera, esclusivamente se il reddito individuale del genitore che fa domanda è al di sotto di 2,5 volte l’ammontare annuo del trattamento minimo di pensione;
  • un’indennità pari all’80% della retribuzione media globale giornaliera, per un mese complessivo, per ambo i genitori, da sfruttare entro il sesto anno di vita (o di ingresso in famiglia in ipotesi di adozione o affidamento), ma a patto che:
    • i periodi di congedo siano sfruttati a cominciare dal primo gennaio 2023
    • il congedo sia goduto per figli di età al di sotto dei 6 anni o entro 6 anni dall’ingresso del minore in ipotesi di affidamento/adozione
    • il periodo di congedo di maternità o, in alternativa, di paternità sia finito dopo il 31 dicembre 2022

Attenzione: la manovra 2023 non inserisce un altro mese di congedo parentale pagato all’80% della retribuzione, piuttosto fissa l’aumento dell’indennità dal 30% all’80% di un solo mese.

Inoltre, sono indennizzati – come visto – all’80% della retribuzione, fino al raggiungimento del limite di un mese della coppia, gli iniziali periodi di congedo parentale. I periodi posteriori sono pagati con il 30% della retribuzione, nei limiti individuali e di ambo i genitori del congedo parentale, nonché nei termini temporali entro cui è possibile fruire del congedo stesso.

Il mese indennizzato all’80% della retribuzione vale altresì per il genitore solo.

Iscritti alla Gestione Separata

L’indennità riconosciuta alle lavoratrici e lavoratori iscritti alla Gestione Separata è pari al 30% del reddito di lavoro. L’istituto di previdenza usa queste parole per indicare come viene pagata:

L’indennità è calcolata, per ciascuna giornata del periodo indennizzabile, in misura pari al 30% di 1/365 del reddito derivante da attività di lavoro a progetto o assimilata, percepito negli stessi 12 mesi presi a riferimento per l’accertamento del requisito contributivo.

Il pagamento è effettuato direttamente dall’Inps.

Lavoratrici autonome

L’indennità di maternità facoltativa è pari al 30% della retribuzione convenzionale per l’anno in cui ha inizio il congedo stesso ed anche in questo caso è l’Inps che provvede direttamente al pagamento.

Maternità facoltativa: come si presenta la domanda

Se rientri nelle categorie di lavoratori su elencate e possiedi tutti i requisiti richiesti, hai diverse opzioni per richiedere il congedo di maternità facoltativa. La domanda può essere presentata:

  • online: con il servizio ad hoc nel portale web dell’Inps
  • tramite Contact Center dell’INPS: componendo il numero 803164 da rete fissa (gratuito) o il numero 06164 164 da cellulare (i costi dipendono dal tuo piano tariffario). Il servizio è attivo dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 20:00 ed il sabato dalle 8:00 alle 14:00.
  • tramite Caf e patronati 

La domanda va inoltrata prima dell’inizio del periodo di congedo, che hai intenzione di richiedere. Questo è un aspetto da non sottovalutare: se invii la domanda dopo ti verranno pagati soltanto i giorni successivi alla data di presentazione della domanda. Se ad esempio cominci il periodo di congedo parentale il 1 giugno ma invii la domanda il 7 giugno, riceverai il pagamento soltanto per i giorni dal 7 giugno in poi.

Ricorda inoltre che per ogni periodo di congedo, dovrai inviare una nuova richiesta.

In merito alle tempistiche, l’Inps rammenta che salvo i casi di oggettiva impossibilità, il genitore deve dare un preavviso al datore di lavoro secondo le modalità ed i tempi indicati nei contratti collettivi. Il termine di preavviso non può essere mai inferiore a 5 giorni nel caso di congedo parentale mensile e giornaliero.

Per il congedo parentale ad ore valgono le stesse modalità, cambia il termine di preavviso al datore di lavoro che non può essere inferiore a 2 giorni. Il sito web del Ministero del Lavoro precisa altresì che il lavoratore o la lavoratrice non possono essere licenziati o discriminati, per aver richiesto questa agevolazione.