La Commissione ha proposto di vietare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’UE, siano essi prodotti fabbricati nell’UE e destinati al consumo interno o rivolti all’esportazione o beni importati, senza distinzioni di categorie merceologiche.
Nel suo discorso sullo stato dell’Unione 2021, poi ripreso in quello del 2022, Ursula von der Leyen ha assunto diversi impegni e proprio dalle sue dichiarazioni parte la proposta che vuole l’UE promotrice di un lavoro che sia dignitoso, in tutti i settori, il che vuol dire anche comprendere norme fondamentali come l’eliminazione del lavoro forzato.
L’UE ha già intrapreso azioni risolute per promuovere il lavoro dignitoso su scala mondiale, contribuendo al miglioramento della vita delle persone in tutto il mondo.
Nel luglio 2021 la Commissione e il Servizio europeo per l’azione esterna (SEAE) hanno pubblicato degli orientamenti sul dovere di diligenza per aiutare le imprese dell’UE ad affrontare il rischio del lavoro forzato nelle loro operazioni e catene di approvvigionamento, in linea con le norme internazionali. Gli orientamenti sono volti ad aumentare la capacità delle imprese di eliminare il lavoro forzato dalle loro catene del valore fornendo consigli pratici concreti su come individuare, prevenire, mitigare e affrontare tale rischio.
La comunicazione sul lavoro dignitoso in tutto il mondo, presentata nel febbraio 2022, ha definito le politiche interne ed esterne che l’UE si propone di mettere in campo e nella sua proposta di direttiva sul dovere di diligenza delle imprese ai fini della sostenibilità, adottata sempre nel febbraio 2022, la Commissione ha stabilito obblighi di diligenza per le società di più grandi dimensioni, che dovranno individuare, prevenire, attenuare e rendere conto degli impatti negativi, siano essi effettivi o potenziali, delle loro attività sui diritti umani, compresi i diritti dei lavoratori, e sull’ambiente lungo le catene di approvvigionamento globali.
Indice
La proposta della Commissione
La Commissione ha proposto di vietare i prodotti ottenuti con il lavoro forzato sul mercato dell’UE: tutti i prodotti, siano essi prodotti fabbricati nell’UE destinati al consumo interno e alle esportazioni o beni importati, senza concentrarsi su società o industrie specifiche.
27,6 milioni di persone sono vittime del lavoro forzato, in molte industrie e in tutti i continenti.
Cos’è il lavoro forzato
Il lavoro forzato è definito dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) come “tutto il lavoro o servizio che è richiesto da qualsiasi persona sotto la minaccia di una pena e per il quale la persona non si è proposta volontariamente nell’eseguire quel lavoro o servizio.”
Si riferisce a situazioni in cui le persone sono costrette a lavorare attraverso l’uso di violenza o intimidazione, o con mezzi più indiretti come il debito manipolato, la conservazione dei documenti di identità o minacce di denuncia alle autorità di immigrazione.
La proposta in pratica
La proposta si basa su definizioni e norme concordate a livello internazionale e sottolinea l’importanza di una stretta cooperazione con i partner globali.
A seguito di un’indagine, le autorità nazionali avranno la facoltà di ritirare dal mercato dell’UE i prodotti ottenuti con il lavoro forzato.
Le autorità doganali dell’UE individueranno e bloccheranno alle frontiere dell’UE i prodotti ottenuti con il lavoro forzato.
Le autorità nazionali degli Stati membri attueranno il divieto attraverso un approccio di applicazione solido e basato sul rischio. In una fase preliminare valuteranno i rischi di lavoro forzato sulla base di molteplici fonti di informazione, che congiuntamente dovrebbero facilitare l’individuazione dei rischi e aiutare le autorità a concentrare i loro sforzi.
Tra le fonti di informazione possono rientrare i contributi della società civile, una banca dati dei rischi di lavoro forzato incentrata su specifici prodotti e aree geografiche e il dovere di diligenza esercitato dalle imprese.
Le autorità avvieranno indagini sui prodotti per i quali vi sono fondati sospetti che siano stati ottenuti con il lavoro forzato. Possono chiedere informazioni alle società ed effettuare controlli e ispezioni, anche in paesi al di fuori dell’UE.
Se le autorità nazionali dovessero accertare la presenza di lavoro forzato, ordineranno il ritiro dei prodotti già immessi sul mercato e vieteranno l’immissione sul mercato dei prodotti interessati e la loro esportazione. Le società dovranno smaltire i prodotti. Le autorità doganali degli Stati membri saranno responsabili dell’applicazione delle norme alle frontiere dell’UE.
Se le autorità nazionali non saranno in grado di raccogliere tutti gli elementi di prova necessari, ad esempio a causa della mancanza di collaborazione da parte di una società o dell’autorità di uno Stato terzo, possono prendere la decisione sulla base dei dati disponibili.
Le PMI
Durante l’intero processo le autorità competenti applicheranno i principi di valutazione basata sul rischio e di proporzionalità. Su tale base la proposta tiene conto in particolare della situazione delle piccole e medie imprese (PMI).
Senza essere esentate, le PMI saranno agevolate dall’impostazione specifica della misura: le autorità competenti, infatti, prima di avviare un’indagine formale, considereranno le dimensioni e le risorse degli operatori economici interessati e l’entità del rischio di lavoro forzato. Le PMI beneficeranno, inoltre, di strumenti di sostegno.
Entro 18 mesi dall’entrata in vigore del regolamento la Commissione pubblicherà anche orientamenti, che comprenderanno indicazioni sul dovere di diligenza in materia di lavoro forzato e informazioni sugli indicatori di rischio di lavoro forzato.
La nuova rete dell’UE sui prodotti del lavoro forzato fungerà da piattaforma per un coordinamento e una cooperazione strutturati tra le autorità competenti e la Commissione.
La proposta deve ora essere discussa e approvata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea prima di poter entrare in vigore e si applicherà a decorrere da 24 mesi dalla sua entrata in vigore.
Cosa accadrà se le aziende non rispetteranno le nuove regole
Se le autorità hanno stabilito che un prodotto è stato fabbricato con il lavoro forzato, questo non può essere venduto nell’UE o esportato dall’UE. Nel caso in cui il prodotto sia già sul mercato, la società in questione sarà tenuta a ritirarlo dal mercato.
Sarà, inoltre, tenuta a smaltire i prodotti.
L’operatore economico interessato sosterrà i costi di smaltimento del prodotto vietato. Ciò costituirà un forte deterrente e un incentivo per le imprese a conformarsi.
Inoltre, se una società non segue la decisione di uno Stato membro ai sensi del presente regolamento, è passibile di sanzioni ai sensi del diritto nazionale.
Quali benefici
La giustizia sociale è una questione che sta a cuore ai cittadini europei. Già l’Eurobarometro 2021 sulle questioni sociali aveva manifestato che nove europei su dieci ritengono che un’Europa sociale sia importante per loro personalmente e questo senso di appartenenza e di fiducia nei confronti dell’Europa e delle Istituzioni è emerso con vigore anche nell’Eurobarometro estate 2022.
Una volta entrato in vigore il nuovo regolamento, i consumatori europei si sentiranno più sicuri del fatto che i prodotti che stanno acquistando non sono stati prodotti con il lavoro forzato.
Le aziende potranno beneficiare di una maggiore fiducia del pubblico e la credibilità per i clienti, così come la minore reputazione e rischio del marchio.
La sostenibilità sociale sarà rafforzata e un insieme coerente di norme in tutta l’UE sarà più facile da seguire per le imprese.
Le imprese di tutte le dimensioni stanno sempre più investendo nella trasparenza della loro catena di approvvigionamento, che è uno strumento chiave per identificare se esiste o meno un rischio di lavoro forzato. Una adesione consapevole a queste regole accrescerà la loro brand reputation.
Gli investimenti e i costi, soprattutto da sostenere per monitorare la catena di approvvigionamento, varieranno a seconda delle dimensioni dell’azienda, del settore e della catena di fornitura. Per sostenere gli sforzi delle imprese e dei paesi Partner, la Commissione proporrà l’adozione di misure di accompagnamento e di rafforzamento della capacità locale di affrontare il lavoro forzato.