Decreto PA, per le ferie non godute arriva il pagamento a fine rapporto: cosa cambia

La svolta imposta dalle norme UE: il Decreto PA approva il rimborso per i giorni di riposo rimasti arretrati prima dell'addio al lavoro

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Giorgia Bonamoneta

Giornalista

Nata ad Anzio, dopo la laurea in Editoria e Scrittura e un periodo in Belgio, ha iniziato a scrivere di attualità, geopolitica, lavoro e giovani.

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Arrivano i pagamenti per le ferie non godute nella Pubblica Amministrazione. Alla Camera è stato approvato il provvedimento che introduce le modifiche al Decreto PA del ministro Paolo Zangrillo. Tra le novità spicca la monetizzazione delle ferie non fruite dai dipendenti pubblici alla conclusione del rapporto di lavoro. Il testo passa ora al Senato per la conversione definitiva.

Il provvedimento si compone di 26 articoli e contiene, oltre alla disciplina sulle ferie arretrate, il superamento del tetto storico alla spesa per il personale in Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni, l’estensione dell’utilizzo di Cassa Depositi e Prestiti per la realizzazione di interventi finanziati con risorse pubbliche nazionali e diversi altri interventi.

Cosa succede se un dipendente pubblico non gode delle ferie?

Per capire l’impatto della riforma occorre partire dalle regole attuali. Nel pubblico impiego le ferie non godute non si convertono automaticamente in denaro: al contrario, il rischio concreto per i lavoratori è di vederle andare perse.

Eppure, per legge (articolo 10 del D.Lgs. 66/2003), il diritto alle ferie è strettamente legato alla tutela della salute del lavoratore. Il riposo, in sostanza, non è un privilegio ma un diritto fondamentale.

La regola di base stabilisce che le ferie debbano essere godute e non monetizzate, tuttavia il lavoratore le perde soltanto nel caso in cui l’amministrazione lo inviti formalmente a usufruirne ed egli scelga comunque di rinunciarvi. Spetta infatti all’ente dimostrare che il dipendente non ne ha usufruito deliberatamente, nonostante gli inviti ufficiali.

Decreto PA: come cambia la disciplina delle ferie

A spingere il Governo italiano a risolvere l’annosa questione delle ferie non godute è stata l’Unione Europea. La Direttiva 2003/88/CE (articolo 7) garantisce a ogni lavoratore almeno quattro settimane di ferie retribuite all’anno, specificando che tale diritto non può essere sostituito da indennità finanziarie se non alla cessazione del rapporto di lavoro. La Corte di Giustizia UE, con pronunce confermate nel 2024, ha ribadito che la perdita del compenso per le ferie arretrate non può derivare dalla semplice cessazione volontaria dal servizio.

Per evitare l’avvio formale di una procedura d’infrazione, l’Italia ha cambiato rotta. La nuova norma (articolo 1, commi 1 e 2 del D.L. n. 144/2026) introduce l’indennità sostitutiva per le ferie non godute a fine rapporto.

Attenzione: la novità non ha valore retroattivo. Restano quindi escluse dalla monetizzazione le ferie accumulate negli anni precedenti.

Quando il dipendente perde il diritto al rimborso

Il dipendente perde la possibilità di ottenere il pagamento delle ferie in busta paga se la Pubblica Amministrazione dimostra di aver adempiuto a due condizioni:

  • aver invitato formalmente e per tempo il dipendente a usufruire dei giorni di riposo;
  • averlo informato espressamente delle conseguenze e della perdita del diritto in caso di mancato godimento.

Da quando le ferie diventano monetizzabili?

Le nuove regole si applicheranno unicamente al monte ferie maturato successivamente all’entrata in vigore della legge di conversione del decreto (il cui termine per la conversione scade il 6 ottobre 2026).

Le ferie accumulate prima di tale data continueranno invece a essere disciplinate dalle vecchie regole e dalle eccezioni già vigenti.