Cos’è il silenzio elettorale e come funziona: le regole

Le fonti normative del 1956 e del 1975 lasciano tuttavia scoperto il terreno dei social network e di internet

Pubblicato: 3 Ottobre 2021 16:57Aggiornato: 3 Ottobre 2021 20:33

Foto di Luca Incoronato

Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Da poche ore sono aperti i seggi per le elezioni del 3 e 4 ottobre. Fino alle 15 di lunedì, milioni di cittadini saranno chiamati a esprimere le proprie preferenze, rispettivamente all’elezione del sindaco e dei consiglieri comunali, al consiglio regionale (sono in Calabria), a un seggio per la Camera nelle elezioni suppletive di Siena e di Roma-Quartiere Primavalle.

In queste ore, molti si stanno chiedendo come si vota o in che modo le limitazioni anti Covid trovino applicazione in quelle che sono le prime consultazioni dell’era Draghi, peraltro riguardanti importanti capoluoghi di provincia, tra i quali Roma (il più grande tra quelli chiamati alle urne), Milano, Torino, Napoli, Bologna e Trieste.

Che cos’è il silenzio elettorale

Un altro aspetto riguarda il silenzio elettorale, che, nel caso delle amministrative attualmente in corso, è scattato a mezzanotte di venerdì 1 ottobre. Per quanto si continui a parlarne, è bene spiegare a tutti, anche ai giovani elettori che potrebbero esserne all’oscuro, che cosa si intende quando si fa riferimento al silenzio elettorale. Qual è il perimetro di applicazione? Per rispondere, occorre fare riferimento alle fonti normative, che sono legge 212 del 4 aprile del 1956, aggiornata nel 1975 con la legge 130 del 24 aprile.

In particolare, la legge 2021 stabilisce quanto segue: “Nel giorno precedente e in quelli stabiliti per le elezioni sono vietati i comizi e le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché la nuova affissione di stampati, giornali murali od altri o manifesti di propaganda o l’applicazione di striscioni, drappi o impianti luminosi. Nei giorni destinati alla votazione è vietata, altresì, ogni propaganda elettorale entro il raggio di 200 metri dall’ingresso delle sezioni elettorali”

Rispetto a quanto già espresso, la legge 130 aggiunge come qualsiasi soggetto che dovesse essere colto in contravvenzione alle norme indicate, sarà sanzionato con la reclusione fino a un anno. A ciò si aggiunge, poi, una “multa da lire 50.000 a lire 500.000”.

Il silenzio elettorale si applica al web?

Esiste però un problema di fondo per quanto riguarda la legislazione ancora in vigore in merito al silenzio elettorale. Com’è facile notare, non si è fatta alcuna menzione a internet. Qualcosa che appare decisamente anacronistico, considerando l’estrema diffusione ormai da molti anni dei social network.

Si tratta di veri e propri luoghi, per quanto virtuali, nei quali abbiamo creato un’estensione delle nostre vite. Dal punto di vista politico, inoltre, è innegabile come online si applichi gran parte della campagna elettorale, insieme con i salotti televisivi. Le comunicazioni politiche sono attualmente regolamentate sul web da alcune linee guida dell’Agcom che non hanno, però, la stessa efficacia di una legge. L’istituzione deputata alla vigilanza sul silenzio elettorale è il ministero dell’Interno, con la Direzione centrale dei servizi elettorale.

Tutto ciò comporta una vera e propria scappatoia per i politici di ogni partito. Anche in presenza dell’obbligo di silenzio elettorale, infati, è possibile proseguire nella comunicazione dei propri messaggi. Ciò non avviene in maniera plateale, è chiaro, perché vi sarebbe un danno d’immagine. Al tempo stesso, però, si gioca sul confine, certi del fatto di non poter incappare in vere e proprie conseguenze penali.