Significato e pena del reato di diffamazione

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Silvia Baldassarre

Avvocato Civilista

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2011 dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza a pieni voti, ha maturato esperienza professionale in diversi studi civilistici di Milano.

La diffamazione consiste nel comportamento di chi comunicando con più persone, offenda la reputazione di un soggetto assente. Tale comportamento è previsto come reato dall’ordinamento penale italiano a norma dell’art. 595 c.p., nel cui primo comma si stabilisce che “chiunque, fuori dei casi indicati nell’articolo precedente, comunicando con più persone, offende l’altrui reputazione, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa fino a euro 1.032”.

La norma è inserita all’interno del vigente Codice Penale nel capo secondo del titolo dedicato ai “delitti contro la persona”, tra i “delitti contro l’onore”. La clausola contenuta nella previsione normativa esclude dall’ambito di applicazione dell’art. 595 c.p. i casi rientranti nella diversa ipotesi di ingiuria, prevista dall’ormai abrogato art. 594 c.p. che stabiliva: “Chiunque offende l’onore o il decoro di una persona presente è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 516”.

Le due fattispecie hanno in comune l’elemento rappresentato dalla lesione dell’onore, ma si differenziano perché l’ingiuria si configura quando vengono offesi l’onore e il decoro di una persona presente, mentre la diffamazione si configura quando la comunicazione offensiva e lesiva della reputazione riguarda una persona assente e viene recepita da almeno due persone terze rispetto al soggetto attivo e al soggetto passivo del reato. A differenza della diffamazione, l’ingiuria è stata depenalizzata nel 2016 e costituisce ad oggi, nel nostro ordinamento, soltanto un illecito civile.

Elementi costitutivi della diffamazione e procedibilità

Trattandosi di un reato a forma libera, la diffamazione viene integrata attraverso la comunicazione con qualsiasi mezzo idoneo: non soltanto quindi la voce, ma ad esempio anche lo scritto, il mezzo stampa o altro mezzo di pubblicità o atto pubblico. Gli elementi oggettivi costitutivi del reato di diffamazione sono:

  • l’offesa alla reputazione altrui;
  • l’assenza della persona offesa;
  • la comunicazione con plurime persone.

L’offesa alla reputazione è l’elemento maggiormente vago e di difficile inquadramento, in quanto il concetto di reputazione è variabile in relazione alla percezione sociale in un dato momento storico. L’assenza della persona offesa non si integra soltanto quando la persona sia fisicamente altrove, ma anche in quei casi in cui non sia in grado di percepire le offese e non sia quindi posta in condizione di difendersi (si pensi al caso di una persona addormentata).

La comunicazione con plurime persone si integra quando il contenuto diffamatorio sia percepito da almeno due persone, che devono essere diverse dagli eventuali concorrenti nel medesimo reato: se dunque le persone che proferiscono le offese sono due e soltanto una persona terza le recepisce, il reato non viene integrato. D’altro canto la pluralità di persone non deve essere necessariamente simultanea, ma può essere integrata anche in momenti successivi.

Quanto all’elemento soggettivo del reato di diffamazione, questo è costituito dal dolo generico, consistente nella coscienza e volontà da parte del soggetto agente di offendere taluno comunicando con più persone. Quanto infine alle condizioni di procedibilità, la diffamazione è un reato procedibile a querela della persona offesa.

Aggravanti della diffamazione

L’articolo 595 c.p. prevede, nei commi successivi al primo, tre aggravanti specifiche che rendono il reato di diffamazione intrinsecamente più grave e, di conseguenza, punibile con una pena maggiormente elevata. In particolare:

  • comma 2: “Se l’offesa consiste nell’attribuzione di un fatto determinato, la pena è della reclusione fino a due anni, ovvero della multa fino a euro 2.065”. In questo caso l’aumento di pena è giustificato dalla maggiore gravità di una offesa della reputazione che non sia generica, ma che venga circoscritta ed avvalorata da determinati elementi. Per la configurazione dell’ipotesi aggravata è necessario e sufficiente che venga riferito un episodio specifico nelle sue linee essenziali;
  • comma 3: “Se l’offesa è recata col mezzo della stampa o con qualsiasi altro mezzo di pubblicità, ovvero in atto pubblico, la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni o della multa non inferiore a euro 516”. L’utilizzo del mezzo della stampa, della pubblicità (radio, televisione, volantini o altri mezzi di propaganda) o dell’atto pubblico costituisce una aggravante del reato di diffamazione per la evidente maggiore pervasività dell’offesa;
  • comma 4: “Se l’offesa è recata a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, o ad una sua rappresentanza o ad una autorità costituita in collegio, le pene sono aumentate”. Per Corpo politico si intende un ufficio elettorale o politico e gli organi costituzionali come il Governo e il Parlamento. Il Corpo amministrativo invece è un’autorità collegiale che esercita funzioni amministrative, come un consiglio Comunale o Provinciale, il Consiglio di Stato, ecc. Il Corpo giudiziario infine comprende gli organi collegiali che esercitano la giurisdizione. A ciò si aggiunge una clausola di chiusura, ovvero le autorità costituite in collegio, espressione che ricomprende qualsiasi ufficio pubblico esercitato in modo collegiale. Per la configurabilità di tale aggravante è necessario che l’offesa sia rivolta all’intero organo collegiale e non ad uno o più suoi membri.

Limiti del diritto di critica e di cronaca nella diffamazione

La tutela della reputazione degli individui deve essere però sempre bilanciata con la tutela del diritto di espressione, costituzionalmente garantito. L’art. 21 della nostra Costituzione infatti recita che “Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure […]”.

La problematica viene particolarmente in evidenza in relazione alla diffamazione a mezzo stampa e audiovisivo, dovendosi bilanciare la tutela della reputazione dei singoli individui con il diritto della collettività all’informazione, che viene garantita attraverso l’esercizio del diritto di cronaca e di quello di critica.

La cronaca ha il solo scopo di narrare i fatti in modo neutro, mentre la critica consiste in un giudizio, necessariamente soggettivo, sui fatti medesimi. In entrambi i casi, affinché l’esercizio del diritto scrimini il reato di diffamazione, è necessario che siano rispettati tre limiti:

  • Veridicità della notizia. Sussiste in capo al giornalista un obbligo di verifica delle fonti, affinché la notizia portata alla conoscenza dell’opinione pubblica sia vera. In alcuni casi anche l’omissione di alcune informazioni, che nel complesso possa alterare il quadro finale della notizia, costituisce violazione del canone di veridicità;
  • Interesse pubblico alla conoscenza dei fatti. La notizia, eventualmente lesiva dell’onore di una persona, può essere resa nota se ciò risponde ad un effettivo interesse per la collettività;
  • Continenza espressiva. Si intende per continenza la correttezza formale dell’esposizione, che deve evitare toni scandalizzati o drammatizzazioni artificiose, anche attraverso l’utilizzo di epiteti volgari o insinuazioni;

Critica politica e satira

La critica politica ha per oggetto i provvedimenti e i comportamenti assunti da soggetti politici o che comunque esercitano dei poteri pubblici, ed è fondamentale al fine di garantire il controllo da parte della collettività sull’operato dei propri amministratori. In questo contesto, i confini del diritto di critica sono relativamente più ampi: si ritiene infatti che la critica possa essere più accesa di quella che riguarda i privati cittadini.

La satira, invece, è finalizzata a suscitare ilarità nel pubblico. Al fine di escludere la sussistenza della diffamazione, dunque, devono comunque essere evidenti il paradosso, l’esagerazione e l’estremizzazione artefatta.

Nuove forme di diffamazione online

L’epoca della comunicazione digitale ha determinato la sostanziale modificazione delle modalità classiche di interazione, imponendo un globale ripensamento anche dell’ambito applicativo delle norme del Codice Penale. In particolare la diffamazione può pacificamente configurarsi quando il contenuto diffamatorio venga diffuso attraverso l’utilizzo di canali telematici, come blogsiti internet o social network.