Cosa sono decreto legge e decreto legislativo

Scopri le caratteristiche del decreto legge e del decreto legislativo e quali sono le differenze

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Silvia Baldassarre

Avvocato Civilista

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano nel 2011 dopo il conseguimento della laurea in Giurisprudenza a pieni voti, ha maturato esperienza professionale in diversi studi civilistici di Milano.

Pubblicato: 15 Aprile 2020 11:13Aggiornato: 9 Maggio 2024 15:06

Il decreto legge ed il decreto legislativo sono atti aventi forza di legge emanati dal Governo in situazioni di necessità ed urgenza nel primo caso e per discipline complesse e articolate nel secondo. Un’eccezione al normale processo di emanazione delle leggi ordinarie che spetta collettivamente alle due Camere (art. 70 Cost.). Secondo il principio di separazione dei poteri, il potere legislativo è infatti attribuito al Parlamento.

Quali sono i casi in cui il Governo, organo esecutivo, può emanare decreti legge e decreti legislativi? Che differenza c’è tra i due? Vediamo subito le caratteristiche e l’iter per l’entrata in vigore di entrambi i decreti.

Cos’è il decreto legge

L’articolo 77 della Costituzione disciplina il decreto legge (d.l.) stabilendo i casi in cui il potere legislativo è esercitato dal Governo. Quest’ultimo ha il potere di emanare atti aventi forza di legge ordinaria in caso di straordinaria necessità ed urgenza. Basta leggere l’articolo 77 per avere ben chiare le caratteristiche del decreto legge ed il suo procedimento legislativo.

“Il Governo non può, senza delegazione delle Camere, emanare decreti che abbiano valore di legge ordinaria. Quando, in casi straordinari di necessità e di urgenza, il Governo adotta, sotto la sua responsabilità, provvedimenti provvisori con forza di legge, deve il giorno stesso presentarli per la conversione alle Camere che, anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni. I decreti perdono efficacia sin dall’inizio, se non sono convertiti in legge entro sessanta giorni dalla loro pubblicazione. Le Camere possono tuttavia regolare con legge i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti non convertiti.”

Dunque il decreto legge è un atto avente forza di legge che il Governo può emanare nel caso in cui si verifichino situazioni di particolare necessità ed urgenza come calamità naturali o altri eventi eccezionali che richiedono un intervento tempestivo. La tempestività fa sì che non si possa ricorrere all’iter ordinario di legiferazione che è molto più lungo rispetto a quello previsto per il decreto legge.

La legge ordinaria necessita dell’approvazione di entrambe le Camere e nel caso in cui vengano apportati degli emendamenti, viene “rimbalzata” da una Camera all’altra fino all’approvazione. Inoltre la legge ordinaria entra in vigore 15 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale mentre il d.l. entra in vigore il giorno stesso o quello successivo alla pubblicazione.

Il percorso del decreto legge

Secondo quanto stabilito dall’articolo 77, il Governo deve inviare alle Camere il testo del decreto legge il giorno stesso della sua emanazione. Il Parlamento è tenuto a riunirsi entro 5 giorni e a convertirlo in legge entro 60 giorni. Se ciò non avviene il decreto legge perde efficacia in maniera retroattiva (ossia da quando è stato emanato dal Governo). Ultimo step è la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto legge che ne sancisce l’entrata in vigore.

Nonostante sia chiaro il rimando ai soli casi di necessità ed urgenza, negli anni il decreto legge è stato utilizzato impropriamente dal Governo anche per quelle discipline che invece avrebbero richiesto il ricorso alla legge ordinaria emanata dal Parlamento. Per tale motivo si sente spesso parlare di abuso del decreto legge, situazione che in Italia è piuttosto ricorrente.

Cos’è il decreto legislativo

L’articolo 76 della Costituzione stabilisce che il Governo può emanare atti aventi forza di legge su delega del Parlamento nel rispetto di una serie di vincoli circa l’oggetto ed i tempi di emanazione. In questo caso quindi è il Parlamento che delega al Governo il potere di legiferare su una determinata materia. Nello specifico si tratta delle materie caratterizzate da un grado di complessità tale da richiedere pareri tecnici e specifici come ad esempio nel caso dei Codici e Testi Unici.

Qual è l’iter del decreto legislativo?

Elemento imprescindibile del decreto legislativo è la legge di delega attraverso la quale il Parlamento delega al Governo il potere di emanare atti aventi forza di legge e stabilisce anche i contenuti, i limiti ed i tempi di emanazione degli stessi (durata della delega).

L’iter del decreto legislativo è il seguente:

  • deliberazione del Consiglio dei Ministri;
  • decreto presidenziale di emanazione;
  • pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale ed entrata in vigore.

Il decreto legislativo deve essere trasmesso al Presidente della Repubblica almeno 20 giorni prima del termine stabilito dalla legge di delega. Tale periodo permette al Capo dello Stato di poter esercitare la sua funzione di controllo e la relativa possibilità di rinviare il decreto legislativo al Consiglio dei Ministri.

Differenza tra decreto legge e decreto legislativo

La differenza tra il decreto legge ed il decreto legislativo riguarda l’iter di emanazione degli atti ed il relativo intervento parlamentare. Con il decreto legge, nei casi di necessità ed urgenza, il Governo può legiferare in maniera autonoma. L’atto viene esaminato dal Parlamento soltanto dopo la sua emanazione.  Le Camere, tuttavia, possono successivamente regolare con una legge i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto legge.

Con il decreto legislativo invece l’intervento del Parlamento è preventivo. Mediante la legge di delega infatti il Parlamento indica al Governo sia l’oggetto e i limiti del decreto legislativo che i tempi entro cui può esercitare la funzione legislativa.