Rating ESG, trovato un primo accordo sugli investimenti sostenibili

Il Consiglio e il Parlamento Ue hanno raggiunto un accordo sulle attività di rating ambientale, sociale e di governance (ESG), che mira a consolidare la fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili

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Donatella Maisto

Esperta in digital trasformation e tecnologie emergenti

Dopo 20 anni nel legal e hr, si occupa di informazione, ricerca e sviluppo. Esperta in digital transformation, tecnologie emergenti e standard internazionali per la sostenibilità, segue l’Innovation Hub della Camera di Commercio italiana per la Svizzera. MIT Alumni.

Gli investimenti ambientali, sociali e di governance (ESG), ossia gli investimenti che tengono conto dei fattori ESG nel prendere decisioni di investimento, noti anche come investimenti sostenibili, stanno diventando una parte importante della finanza ordinaria.
In particolare i fondi di investimento con caratteristiche o obiettivi sostenibili sono notevolmente aumentati in termini di numero, dimensioni e tipo di capitale che attraggono, che si è reso necessario sviluppare un ecosistema di investimenti ESG, che comprende, tra l’altro, la fornitura di rating ESG.

Cresce la domanda di rating ESG

Tali rating ESG sono commercializzati in quanto forniscono un parere sull’esposizione di un’impresa o di un soggetto a fattori ambientali, sociali e/o di governance e sul loro impatto sulla società.
I rating ESG hanno un impatto sempre più importante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili e svolgono un ruolo abilitante per il corretto funzionamento del mercato dell’UE della finanza sostenibile, mettendo a disposizione fonti critiche di informazione per le strategie di investimento, la gestione dei rischi e gli obblighi di informativa da parte di investitori ed enti finanziari.
Sono, inoltre, utilizzati da imprese che cercano di comprendere meglio i rischi e le opportunità in materia di sostenibilità legati alle loro attività o a quelle dei loro partner, nonché per fini di confronto con i loro omologhi.
La crescita della domanda di rating ESG è determinata:

  • dalla natura mutevole dei rischi per le imprese
  • dalla crescente consapevolezza degli investitori delle implicazioni finanziarie di tali rischi
  • dalla crescita dei prodotti di investimento che cercano esplicitamente di rispettare determinate norme di sostenibilità o di conseguire determinati obiettivi di sostenibilità.

I rating ambientali, sociali e di governance (ESG) forniscono un parere sul profilo di sostenibilità di un’impresa o di uno strumento finanziario, valutandone l’esposizione ai rischi per la sostenibilità e l’impatto sulla società e sull’ambiente. I rating ESG, quindi, diventano un elemento sempre più rilevante sul funzionamento dei mercati di capitali e sulla fiducia degli investitori nei prodotti sostenibili.
Le norme sono intese a rafforzare l’affidabilità e la comparabilità dei rating ESG migliorando la trasparenza e l’integrità delle attività dei fornitori di rating ESG e prevenendo potenziali conflitti di interessi.

Elementi principali dell’accordo provvisorio

Il Consiglio e il Parlamento hanno chiarito le circostanze in cui i rating ESG rientrano nell’ambito di applicazione del regolamento, fornendo ulteriori dettagli sulle esclusioni applicabili. L’accordo precisa, inoltre, l’ambito di applicazione territoriale del regolamento, stabilendo cosa si intende per “operanti nell’UE”.
Il Consiglio e il Parlamento hanno convenuto che, se i partecipanti ai mercati finanziari o i consulenti finanziari divulgano rating ESG nell’ambito delle loro comunicazioni di marketing, includeranno sul loro sito web informazioni sulle metodologie utilizzate in tali rating ESG. Ciò è stato stabilito mediante una modifica del regolamento relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari.
In base alle nuove norme, i fornitori di rating ESG dovranno:

  • essere autorizzati dall’Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
  • essere soggetti alla sua vigilanza e rispettare gli obblighi di trasparenza, in particolare per quanto riguarda la metodologia utilizzata e le fonti di informazione.

L’accordo prevede la possibilità di fornire rating distinti per i fattori E, S e G (ambientali, sociali e di governance). Tuttavia, ove sia fornito un rating unico, occorre rendere esplicita la ponderazione dei fattori E, S e G.

Le criticità dell’attuale mercato

L’attuale mercato dei rating ESG soffre di carenze e non funziona correttamente, in quanto le esigenze di investitori e soggetti valutati in materia di rating ESG non vengono soddisfatte e la fiducia nei rating risulta minata. Questo problema deriva da situazioni come:

  • la mancanza di trasparenza sulle caratteristiche dei rating ESG, sulle loro metodologie e sulle loro fonti di dati
  • la mancanza di chiarezza sulle modalità operative dei fornitori di rating ESG. I rating ESG non consentono agli utenti, agli investitori e ai soggetti valutati di prendere decisioni informate in merito ai rischi, agli impatti e alle opportunità connessi ai fattori ESG.

Gli obiettivi

L’impegno è quello di adottare misure che incidano sulla affidabilità, comparabilità e trasparenza dei rating ESG, con il desiderio:

  • di migliorare la qualità delle informazioni sui rating ESG
  • di migliorare la trasparenza delle caratteristiche e delle metodologie dei rating ESG
  • di garantire una maggiore chiarezza sull’attività dei fornitori di rating ESG e sulla prevenzione dei rischi di conflitto di interessi a livello dei fornitori di rating ESG
  • di consentire ai soggetti valutati di adottare decisioni informate sulla gestione dei rischi ESG e sull’impatto della loro attività
  • di promuovere la fiducia nell’attività dei fornitori di rating ESG garantendo il corretto funzionamento del mercato, nonché la prevenzione e la gestione dei conflitti di interessi da parte dei fornitori di rating ESG.

Dato che i rating ESG e i dati sottostanti sono utilizzati per le decisioni di investimento e l’allocazione di capitale, l’obiettivo generale è migliorare la qualità dei rating ESG per consentire agli investitori di prendere decisioni di investimento più informate riguardo agli obiettivi di sostenibilità.
E’ stato chiaro sin da subito che non si vuole armonizzare le metodologie di calcolo dei rating ESG, ma aumentarne la trasparenza.
I fornitori di rating ESG manterranno il pieno controllo delle metodologie che utilizzano e continueranno a essere indipendenti nella loro scelta, al fine di garantire che nel mercato dei rating ESG siano disponibili approcci diversi. Quello che si desidera raggiungere è facilitare lo sfruttamento delle potenzialità del mercato unico europeo e dell’Unione dei mercati dei capitali e contribuire alla transizione verso un sistema economico e finanziario pienamente sostenibile e inclusivo, in linea con il Green Deal europeo e gli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Cosa introduce il regolamento

Il regolamento introduce un approccio normativo comune al fine di rafforzare l’integrità, la trasparenza, la responsabilità, la buona governance e l’indipendenza delle attività di rating ESG, contribuendo alla trasparenza e alla qualità dei rating ESG. Esso mira a contribuire al buon funzionamento del mercato interno, conseguendo nel contempo un livello elevato di protezione dei consumatori e degli investitori e prevenendo il greenwashing o altri tipi di disinformazione, compreso il social washing, mediante l’introduzione di obblighi di trasparenza relativi ai rating ESG e norme sull’organizzazione e sulla condotta dei fornitori di rating ESG.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica ai rating ESG che sono emessi da fornitori di rating ESG operanti nell’Unione e sono resi pubblici o distribuiti a imprese finanziarie regolamentate nell’Unione, a imprese che rientrano nell’ambito di applicazione della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio oppure ad autorità pubbliche dell’Unione o degli Stati membri.

Il regolamento non si applica:

  • ai rating ESG privati non destinati a essere comunicati al pubblico o alla distribuzione;
  • ai rating ESG prodotti da imprese finanziarie regolamentate nell’Unione utilizzati per finalità interne o per la fornitura di prodotti e servizi finanziari interni;
  • alla fornitura di dati ESG grezzi che non contengono un elemento di rating o di punteggio e non sono soggetti ad alcuna modellizzazione o analisi che determini lo sviluppo di un rating ESG;
  • ai rating di credito emessi a norma del regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;
  • ai prodotti o ai servizi che integrano un elemento di un rating ESG;
  • ai pareri di un secondo soggetto in merito alle obbligazioni di sostenibilità;
  • ai rating ESG prodotti da autorità pubbliche dell’Unione o degli Stati membri;
  • ai rating ESG di un fornitore di rating ESG autorizzato che sono messi a disposizione degli utenti da terzi;
  • ai rating ESG prodotti da una banca centrale che soddisfano tutte le condizioni seguenti: i) non sono pagati dal soggetto valutato; ii) non sono comunicati al pubblico; iii) sono forniti nel rispetto dei principi, delle norme e delle procedure che garantiscono l’adeguatezza, l’integrità e l’indipendenza dell’attività di rating secondo quanto previsto dal presente regolamento; iv) non riguardano strumenti finanziari emessi dallo Stato membro di tale banca centrale

Requisiti per la fornitura di rating ESG nell’Unione

I fornitori di rating ESG stabiliti nell’UE dovranno ottenere un’autorizzazione dall’ESMA. I fornitori di rating ESG stabiliti al di fuori dell’UE, che desiderano operare nell’UE, dovranno ottenere l’avallo dei loro rating ESG da parte di un fornitore di rating ESG autorizzato nell’UE.
Si tratta di un riconoscimento basato su un criterio quantitativo o essere inclusi nel registro UE dei fornitori di rating ESG sulla base di una decisione di equivalenza in relazione al paese di origine e a seguito di un dialogo tra l’ESMA e l’autorità competente del paese terzo interessato.
Il Consiglio e il Parlamento hanno introdotto un regime di registrazione semplificato, temporaneo e facoltativo di tre anni per le imprese e i gruppi di piccole dimensioni che forniscono rating ESG.

I piccoli fornitori di rating

I piccoli fornitori di rating ESG che scelgono il regime semplificato beneficeranno di contributi per le attività di vigilanza proporzionati alla portata della vigilanza dell’ESMA. Dovranno rispettare alcuni principi generali di organizzazione e di governance, nonché obblighi di trasparenza nei confronti del pubblico e degli utenti.
Saranno, inoltre, soggetti al potere dell’ESMA di richiedere informazioni e di condurre indagini e ispezioni in loco. Al momento dell’uscita dal regime temporaneo, i piccoli fornitori di rating ESG dovranno rispettare tutte le disposizioni del regolamento, comprese le prescrizioni in materia di governance e di contributi per le attività di vigilanza.
Per i piccoli fornitori di rating ESG, l’accordo prevede inoltre che, se le condizioni sono soddisfatte, l’ESMA possa decidere di esentare un fornitore di rating ESG da alcuni requisiti, ma solo in casi debitamente giustificati e sulla base della natura, delle dimensioni e della complessità dell’attività del fornitore di rating ESG nonché della natura e della gamma dei rating ESG emessi.
L’accordo introduce, in linea di principio, una separazione delle attività commerciali, con la possibilità per i fornitori di rating ESG di non predisporre di un soggetto giuridico distinto per determinate attività, a condizione che vi sia una chiara separazione tra le attività e che siano messe in atto misure per evitare potenziali conflitti di interesse.
Tuttavia, tale deroga non si applicherebbe ai fornitori di rating ESG che svolgono:

  • attività di consulenza
  • attività di audit
  • attività di rating del credito

I fornitori di rating ESG possono, tuttavia, elaborare indici di riferimento se l’ESMA ritiene che siano state adottate misure sufficienti per affrontare i conflitti di interesse.

I fornitori di rating ESG

I fornitori di rating ESG:

  • garantiscono l’indipendenza delle loro attività di rating, anche da qualsiasi influenza o vincolo di tipo politico ed economico
  • si dotano di norme e procedure che garantiscono che i loro rating ESG siano forniti e pubblicati o messi a disposizione
  • utilizzano sistemi, risorse e procedure adeguati ed efficaci per ottemperare agli obblighi loro imposti dal presente regolamento, nonche’ adottano e attuano politiche e procedure scritte che garantiscono che i loro rating ESG si basino su un’analisi approfondita di tutte le informazioni pertinenti a loro disposizione
  • adottano e attuano politiche e procedure interne di dovuta diligenza che assicurano che i loro interessi aziendali non compromettano l’indipendenza o l’accuratezza delle attività di valutazione.
  • si avvalgono, per fornire i rating ESG, di metodologie rigorose, sistematiche, obiettive e convalidabili e le applicano costantemente.
  • istituiscono e mantengono una funzione di sorveglianza permanente ed efficace per tutti gli aspetti della fornitura dei propri rating ESG
  • elaborano e mantengono solide procedure per la loro funzione di sorveglianza
  • adottano, attuano ed applicano misure tese a garantire che i loro rating ESG si basino su un’analisi accurata di tutte le informazioni di cui dispongono che sono rilevanti a tal fine, secondo le proprie metodologie di rating
  • adottano tutte le misure necessarie per garantire che le informazioni da loro impiegate ai fini dell’assegnazione dei rating ESG siano di qualità sufficiente e provengano da fonti affidabili. I fornitori di rating ESG indicano esplicitamente che i loro rating ESG costituiscono il loro parere.

I fornitori di rating ESG non divulgano informazioni sul loro capitale intellettuale, proprietà intellettuale, know-how o sui risultati delle attività innovative che si qualificherebbero come segreti commerciali e apportano modifiche ai rating ESG soltanto nel rispetto delle loro metodologie di rating pubblico.
I fornitori di rating ESG non svolgono alcuna delle attività seguenti:

  •  attività di consulenza rivolte a investitori o imprese;
  •  emissione e vendita di rating del credito;
  •  elaborazione di indici di riferimento;
  •  attività di investimento;
  •  attività di audit;
  •  attività bancarie, di assicurazione o riassicurazione.

I passaggi successivi

L’accordo politico provvisorio è soggetto all’approvazione del Consiglio e del Parlamento prima di passare alla procedura d’adozione formale. Il regolamento si applicherà 18 mesi dopo la data di entrata in vigore.