Nuova rateizzazione delle cartelle esattoriali: con l’approvazione di un apposito emendamento al decreto Milleproroghe il Governo ha deciso, durante la seduta del 17 febbraio 2022, di riaprire i termini per la dilazione dei pagamenti. La misura però non si rivolge indistintamente a tutti i contribuenti.
Vediamo, nello specifico, chi può accedere al nuovo piano a rate dell’Agenzia delle Entrate, come e da quando.
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Cartelle esattoriali: chi può chiedere la nuova rateizzazione e da quando
L’ufficialità della proroga è arriva con l’approvazione all’emendamento presentato in Commissione Bilancio della Camera. Quello che è stato deciso, però, riguarderà i decaduti da piani di dilazione prima del periodo di sospensione. Si tratta di una rateizzazione extra, che si potrà richiedere per tutte le domande inviate a partire dal 1° gennaio 2022.
Il “decreto Fiscale” aveva stabilito infatti che, per i contribuenti con piani di dilazione in essere all’8 marzo 2020, per i piani concessi prima del periodo emergenziale, il termine per il pagamento delle rate in scadenza nel periodo di sospensione era stato differito dal 30 settembre al 31 ottobre 2021. Inoltre, per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorreva dal 21 febbraio 2020.
Per i soggetti ammessi al nuovo piano di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate, quindi, c’è di nuovo la possibilità di richiedere la dilazione delle somme dovute senza saldare le rate pregresse, ma per un periodo limitato e circoscritto che va dal 1° gennaio al 30 aprile 2022.
Rientrato in questa categoria anche i soggetti che hanno usufruito della sospensione delle cartelle ammessa dal decreto “Cura Italia” con il quale era stato decretato lo stop ai versamenti dovuti nel periodo dall’8 marzo e fino al 31 agosto 2021.
Come funziona la rateizzazione delle cartelle esattoriali
Nessuna modifica è stata invece approvata per quanto riguarda il piano di rateizzazione delle cartelle esattoriali. Il Governo, intervenuto sui tempi, ha invece confermato che le somme richieste con le comunicazioni di irregolarità possono essere rateizzate con le seguenti modalità:
- fino a 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 8 rate trimestrali di pari importo
- oltre 5.000 euro, le somme possono essere pagate in un numero massimo di 20 rate trimestrali di pari importo.
A tal proposito, la prima rata va versata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Sull’importo delle rate successive – che scadono l’ultimo giorno di ciascun trimestre – sono dovuti gli interessi al tasso del 3,5% annuo, calcolati dal primo giorno del secondo mese successivo a quello di elaborazione della comunicazione (la data di elaborazione è riportata sulla comunicazione stessa) fino al giorno di pagamento della rata.
Sul sito dell’Agenzia è presente un’applicazione che consente di calcolare gli importi delle rate e dei relativi interessi, nonché di stampare i modelli F24.
Rateizzazione cartelle esattoriali: le multe in caso di inadempimento
In caso di inadempimento, i contribuenti ammessi ad un piano di rateizzazione dell’Agenzia delle Entrate andranno incontro a specifiche conseguenze. Una di queste è la decadenza del beneficio (con applicazione di eventuale sanzione). L’art. 3 del decreto legislativo n. 159/2015, infatti, ha previsto alcune ipotesi di “lieve inadempimento”, al verificarsi delle quali non si decade dalla rateizzazione.
In particolare, se la rata viene versata per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro, si procede all’iscrizione a ruolo della frazione non pagata, dei relativi interessi e della sanzione commisurati all’importo non versato, ma non si perde il beneficio della rateizzazione.
Nelle ipotesi di “lieve inadempimento” è possibile evitare l’iscrizione a ruolo versando, a titolo di ravvedimento, entro la scadenza della rata successiva, o entro 90 giorni in caso di ultima rata:
- la frazione non pagata, gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di insufficiente versamento della rata, per una frazione non superiore al 3% e, in ogni caso, a 10.000 euro
- gli interessi legali e la sanzione in misura ridotta, nei casi di tardivo versamento, non superiore a 7 giorni.
Le stesse disposizioni si applicano anche alle somme da versare a seguito del ricevimento delle comunicazioni riguardanti l’esito dell’attività di liquidazione effettuata sui redditi soggetti a tassazione separata, nonché delle comunicazioni relative alle liquidazioni periodiche Iva.