Il Modello 770 deve essere presentato entro il 31 ottobre 2024. In diverse occasioni si è tentato di modificare o abrogare l’obbligo di compilazione ed invio di questo documento: per quest’anno la scadenza è fissata ed è necessario rispettarla. Sempre entro la stessa data, inoltre, è necessario inviare in maniera telematica la certificazione unica dei lavoratori autonomi.
L’Agenzia delle Entrate, per l’ennesima volta, ha confermato che non verranno applicate delle sanzioni a quanti dovessero effettuare l’invio telematico della certificazione unica degli autonomi entro il termine ultimo in cui presentare il Modello 770, ossia fine mese. Dal prossimo anno, però, le regole del gioco cambiano. Le scadenze delle CU dei lavoratori autonomi si allineano a quelle dei dipendenti: a prevederlo è stata la riforma fiscale.
Cerchiamo, a questo punto, di fare chiarezza e di capire quali siano gli obblighi legati al Modello 770 e della certificazione unica, in modo da non incappare in errori.
Indice
Modello 770 e certificazione unica, invio separato
I chiarimenti necessari per compilare ed inviare telematicamente il Modello 770 ci sono stati forniti direttamente con le istruzioni ministeriali per compilarlo. Al loro interno, infatti, viene spiegato che i sostituti d’imposta hanno la possibilità, inviando il Modello 770, di trasmettere oltre al frontespizio i quadri ST, SV, SX, che si riferiscono alle ritenute che vengono operate:
- sui redditi di lavoro dipendente ed assimilati;
- sui redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi;
- sui dividendi, proventi e redditi di capitale. Tra questi sono comprese le ritenute relative ai bonifici disposti per il bonus edilizi – ufficialmente si parla di quelli disposti per il recupero del patrimonio edilizio e gli interventi di risparmio energetico – che sono previsti dall’articolo 25 del Decreto Legge n. 78 del 31 maggio 2010. Per queste operazioni è necessario utilizzare il quadro SY;
- i redditi derivanti dalle locazioni brevi. L’articolo 4, del Decreto Legge n. 50 del 24 aprile 2017 – convertito con alcune modificazioni dalla Legge n. 96 del 21 giugno 2017 – prevede che siano inserite nella certificazione unica questi dati, quando i canoni di locazione vengono percepiti da degli intermediari e girati ai proprietari immobiliari;
- le somme che sono liquidate a seguito di un pignoramento presso terzi.
La possibilità di trasmettere separatamente il Modello 770 dalla certificazione unica è consentito purché sia stata trasmessa ai lavoratori dipendenti, ai loro assimilati, ai lavoratori autonomi e a quanti abbiano percepito delle provvigioni o dei redditi diversi le comunicazioni delle certificazioni entro il 16 marzo 2024 (a prevederlo è l’articolo 4 del Dpr n. 322 del 22 luglio 1998).
Nel caso in cui l’intermediario, che si è occupato della trasmissione della certificazione unica dei lavoratori dipendenti, abbia trasmesso tutto entro la scadenza del 16 marzo 2024 e l’intermediario che si occupa delle CU degli autonomi si prende l’impegno di effettuare l’invio entro il 31 ottobre 2024, è possibile inviare separatamente il Modello 770.
Una pratica senza problemi
Le istruzioni ministeriali relative al Modello 770, a differenza di quanto veniva indicato nel passato, hanno ribadito quanto l’Agenzia delle Entrate ricorda da molto tempo: l’invio delle certificazioni uniche dei lavoratori autonomi può essere eseguito contestualmente all’invio del Modello 770, rispettando la stessa scadenza (che quest’anno è fissata al 31 ottobre). Chi dovesse esercitare questa opzione non va incontro ad alcuna sanzione.
È necessario sottolineare, però, che questa opportunità è ancora valida per quest’anno. Dal 2025, infatti, le CU degli autonomi devono essere necessariamente completate ed inviate telematicamente entro il 16 marzo, rispettando la stessa scadenza di quella dei lavoratori dipendenti.
Questo significa, in senso stretto, che le istruzioni che abbiamo riportato in precedenza sono valide nel momento in cui le certificazioni uniche riferibili allo stesso contribuente siano di due tipologie, in caso contrario non avrebbe senso la separazione del Modello 770.
Modello 770, indicazione del codice fiscale
Un aspetto particolarmente importante nella fase dell’invio telematico del Modello 770 è l’indicazione dell’altro professionista. Da un po’ di anni a questa parte, infatti, è tornato l’obbligo di indicare il codice fiscale dell’intermediario che si prende l’incarico di inviare la parte restante del Modello 770, oltre alla tipologia di ritenute che costituiscono oggetto di invio.
Il codice fiscale deve essere inserito all’interno della sezione Redazione della Dichiarazione, che è possibile trovare direttamente nel frontespizio del Modello 770. I diretti interessati devono compilare, a seconda dei casi, i due quadri:
- quadri compilati e ritenute operate;
- gestione separata.
A pagina 11, paragrafo 5.4 delle istruzioni ministeriali viene specificato che il riquadro denominato Redazione della dichiarazione è composto dalle seguenti sezioni:
- Quadri compilati e ritenute operate;
- Gestione separata.
All’interno del riquadro Redazione della dichiarazione si trova il campo Tipologia invio: il contribuente lo deve utilizzare per indicare quale tipologia di trasmissione sta effettuando con l’invio del Modello 770. Il sostituto d’imposta, infatti, ha la possibilità di trasmettere i dati separatamente o insieme. Deve quindi indicare:
- unico flusso. Questa opzione deve essere utilizzata nel caso in cui decida per trasmettere in un unico flusso i dati che si riferiscono ai diversi redditi che sono gestiti all’interno del Modello 770. Stiamo parlando quindi di: redditi di lavoro dipendente, redditi di lavoro autonomo, redditi di capitale, redditi di locazione breve e redditi diversi;
- invio separato. Deve essere utilizzato nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia intenzione di trasmettere separatamente i redditi che sono gestiti attraverso il Modello 770. L’operazione può essere effettuata senza avvalersi di un soggetto incaricato.
In sintesi
Il 31 ottobre 2024 è la deadline per trasmettere telematicamente il Modello 770. In questi mesi, in più di un’occasione, si è accennato alla possibilità di modificarlo o, addirittura, di abrogarlo. Per quest’anno non è avvenuto niente del genere.
Con la stessa scadenza il sostituto d’imposta può trasmettere la certificazione unica dei lavoratori autonomi. Ma attenzione: dal prossimo anno quest’ultima operazione deve essere effettuata entro e non oltre il 16 marzo 2025.