I liberi professionisti non iscritti ad un qualsiasi albo e quelli che vi sono iscritti, ma non hanno una cassa previdenziale di categoria, sono obbligati all’iscrizione presso la gestione separata Inps. Prima di procedere e di addentrarci nella questione, ricordiamo che i lavoratori autonomi titolari di partita Iva possono essere divisi in due grandi categoria:
- i soggetti iscritti ad un albo, come gli avvocati, i medici o i commercialisti;
- i soggetti che non sono iscritti ad un albo, come ad esempio i copywriter.
Per i contribuenti che rientrano nella prima tipologia esiste una cassa previdenziale privata, a cui i diretti interessati possono iscriversi. E alla quale, generalmente, sono obbligati ad iscriversi per legge. Chi invece rientra nel secondo gruppo deve obbligatoriamente optare per la gestione separata Inps. Vi è poi un ulteriore sottogruppo: quanti sono iscritti ad un albo professionale, ma senza cassa previdenziale. In questo caso è necessario iscriversi alla gestione separata Inps.
A fare il punto della situazione su come debbano muoversi i contribuenti ci ha pensato l’Inps con il messaggio n. 2403 del 27 giugno 2024, con il quale l’istituto si è messo in linea alle nuove sentenze della Corte Costituzionale. Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo come si devono muovere i diretti liberi professionisti iscritti o meno ad un albo.
Indice
Gestione separata Inps, l’obbligo scatta per i professionisti senza cassa
L’Inps ha dipanato ogni dubbio sugli obblighi di iscrizione alla gestione separata. Ad essere tenuti ad effettuare l’iscrizione non sono solo i liberi professionisti non iscritti ad un albo. Ma anche quelli che siano iscritti ad un albo, ma senza cassa. L’istituto, sostanzialmente, attraverso l’ultimo messaggio ha recepito le ultime sentenze della Corte Costituzionale in materia.
Entrando un po’ più nello specifico, nella circolare è stato sottolineato che è previsto l’obbligo di iscrizione alla gestione separata Inps anche per quanti stiano svolgendo un’attività professionale per la quale – per legge – è necessario essere iscritti ad un albo professionale. Ma che – per motivi reddituali o per qualsiasi altra ragione – non sono obbligati ad iscriversi alla relativa cassa di previdenza.
Perché il professionista non è iscritto ad una cassa
Perché un libero professionista non è iscritto ad una cassa previdenziale? Sono due le motivazioni per le quali si potrebbe trovare in questa situazione:
- l’albo di appartenenza non ha istituito una cassa previdenziale autonoma;
- il professionista ha un reddito basso che lo esonera dall’obbligo di iscrizione.
Gestione separata Inps: cosa dice la Corte Costituzionale
Il messaggio dell’Inps recepisce le indicazioni contenute all’interno della sentenza n. 104/2022 della Corte Costituzionale, con la quale era stato confermato l’obbligo di iscriversi alla gestione separata Inps da parte dei seguenti contribuenti:
- lavoratori autonomi non iscritti agli albi professionali;
- lavoratori autonomi iscritti agli albi professionali non tenuti al versamento del contributo soggettivo alla cassa previdenziale di appartenenza.
Una decisione che, sempre la Corte Costituzionale, aveva confermato con la sentenza n. 238/2022, con la quale era stato ribadito che i professionisti iscritti ad un albo e non alla relativa cassa fossero tenuti all’iscrizione alla gestione separata. L’obbligo scatta indipendentemente dai motivi per i quali il professionista non si sia iscritto alla cassa previdenziale di appartenenza, che possono essere dettati:
- dalla mancata integrazione dei presupposti per quali scatta l’obbligo;
- dalla presenza di un divieto, che deriva dall’iscrizione ad un’altra forma di previdenza obbligatoria, come nel caso di ingegneri e architetti.
Cosa significa tutto questo? Volendo sintetizzare al massimo quando i professionisti sono iscritti ad un albo ma non alla relativa cassa sono obbligati ad iscriversi alla gestione separata Inps. Indipendentemente dal motivo per il quale è stata effettuata questa scelta.
Cosa succede a chi non si è mai iscritto alla gestione separata Inps
Quali conseguenze devono mettere in conto i liberi professionisti che non si sono mai iscritti alla gestione separata Inps? Ovviamente ci stiamo riferendo a quelli tenuti a farlo. La Corte Costituzionale, sempre nella sentenza n. 104/2022, ha precisato che quanti si dovessero trovare in questa situazione non dovranno pagare delle sanzioni civili per il mancato versamento dei contributi antecedenti al 2011. Questo principio è stato richiamato anche da una sentenza più recente: la n. 55 dell’8 aprile 2024, che si riferiva ad ingegneri ed architetti.
I giudici della Corte costituzionale sostanzialmente hanno dichiarato costituzionalmente illegittimo quanto contenuto all’interno dell’articolo 18, comma 12, del Decreto Legge n. 98/2011. A finire sotto la lente d’ingrandimento è la parte che prevede che i suddetti professionisti siano esonerati dal pagamento di sanzioni civili nel caso in cui si iscrivano alla gestione separata Inps. Gli ingegneri e gli architetti che sono ufficialmente iscritti presso delle altre gestioni previdenziali obbligatorie sono esentati dal pagamenti delle sanzioni civili, dal momento in cui è entrata in vigore la norma interpretativa.
Per quanto riguarda gli altri liberi professionisti che non si fossero iscritti alla gestione separata Inps il termine di prescrizione dei contributi arriva nell’arco di cinque anni. Questo termine scatta dal momento in cui il pagamento è previsto dalla legge o determinato da eventuali proroghe introdotte in un secondo momento.
In sintesi
I liberi professionisti che non versano i contributi in una cassa previdenziale sono tenuti ad iscriversi alla gestione separata Inps. A questo obbligo, in estrema sintesi, devono sottostare i contribuenti privi di un albo o quelli che, pur avendone uno, non sono iscritti ad una cassa previdenziale, perché non hanno i requisiti per farlo o perché questa non esiste.
Scatta anche l’obbligo, per i diretti interessati, di effettuare i versamenti dei contributi degli ultimi cinque anni. oltre questo periodo i versamenti sono andati in prescrizione.