Il legislatore ha introdotto delle regole precise e ben dettagliate per l’adesione al concordato preventivo biennale. Allo stesso tempo, però, ha anche definito in maniera precisa e ben dettagliata i motivi per i quali i singoli contribuenti possono decadere dall’accordo sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate.
Gli effetti del concordato preventivo biennale possono decadere, per esempio, nel momento in cui il reddito si riduce drasticamente: nel caso in cui il contribuente dovesse essere in possesso di una serie di requisiti può uscire dall’accordo sottoscritto con l’Agenzia delle Entrate.
Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire in quali casi si verifica questa situazione.
Indice
Concordato preventivo biennale, i casi di cessazione
Il Ministero dell’Economia e delle Finanze, attraverso il Decreto Ministeriale del 14 giugno 2024 rubricato Approvazione della metodologia relativa al concordato preventivo biennale, ha fornito le istruzioni grazie alle quali l’Agenzia delle Entrate può formulare la proposta di concordato preventivo biennale ai contribuenti. Le istruzioni, nel dettaglio, coinvolgono i soggetti che devono applicare gli Isa, ossia gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale per il periodo d’imposta 2023. Oltre a queste istruzioni, il decreto fornisce anche le istruzioni che conducono:
- alla cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale;
- alla riduzione del reddito e del valore della produzione contenuti all’interno della proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate.
Le cause che portano alla cessazione
A determinare la fuoriuscita dal concordato preventivo biennale sono una serie di cause ben precise. Gli effetti del loro verificarsi ricadono direttamente nell’anno in cui la suddetta causa si viene a verificare. Entrando un po’ più nello specifico siamo davanti a degli eventi connessi:
- alla variazione dell’attività esercitata. Se ad essere coinvolti in questa situazione sono i soggetti che applicano gli Indici Sintetici di Affidabilità fiscale, il cambiamento deve comportare un diverso modello Isa rispetto a quello che è stato utilizzato nel momento della sottoscrizione dell’accordo;
- all’applicazione di una diversa percentuale di forfetizzazione dei ricavi o dei compensi per i contribuenti che hanno aderito al regime forfettario;
- nel momento in cui l’attività cessa definitivamente.
L’articolo 19, comma 2, e l’articolo 30, comma 2 del Dlgs n. 13/2024, prevede che il concordato preventivo biennale cessi di produrre gli effetti direttamente dal periodo d’imposta nel quale si realizza un reddito inferiore o si registrino dei minori valori della produzione netta effettivi nella misura del 50% rispetto a quanto concordato con l’Agenzia delle Entrate.
Concordato preventivo biennale, cause della decadenza
Il legislatore ha previsto che il concordato preventivo biennale decada nel caso in cui si verifichino alcuni casi ben precisi, che sono elencati all’interno del decreto Mef del 14 giugno 2024. Il motivo più grave che può portare alla decadenza dell’accordo sono degli eventi calamitosi, per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza ai sensi dell’articolo 7 del Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018. Gli eventi calamitosi devono aver comportato:
- dei danni ai locali, che vengono utilizzati per svolgere l’attività d’impresa o di lavoro autonomo, tali da renderli in parte o completamente inagibili e non idonei al loro impiego;
- dei danni alle scorte di magazzino che determinino la sospensione del ciclo produttivo;
- l’impossibilità ad accedere ai locali che vengono utilizzati per svolgere l’attività;
- la sospensione dell’attività, nel caso in cui il principale o unico cliente sia un soggetto colpito da un evento calamitoso che ne abbia interrotta l’attività.
Tra le altre cause che determinano la sospensione del concordato preventivo biennale ci sono:
- l’eventuale liquidazione ordinaria, coatta amministrativa o giudiziale;
- la cessazione in affitto dell’unica azienda;
- la decisione di sospendere l’attività ai fini amministrativi dopo averne data comunicazione alla Camera di commercio competente;
- la sospensione dell’attività professionale dopo averne dato comunicazione all’ordine professionale di appartenenza.
Quelle elencate sono delle situazioni eccezionali che non rientrano tra quelle di un normale svolgimento dell’attività. Nel caso in cui si dovessero verificare determinano la cessazione degli effetti del concordato a partire dal periodo d’imposta nel quale si concretizzano. Oltre alle cause che abbiamo appena visto si deve venire a verificare uno scostamento tra il reddito effettivo e quello concordato superiore al 50%.
Quando è possibile ridurre il reddito concordato
L’articolo 5 del citato decreto del Mef prevede una serie di situazione che possono permettere di ridurre il reddito proposto con il concordato preventivo biennale. Queste si vengono a verificare nel momento in cui ci sia una riduzione del reddito e del valore della produzione limitatamente per il periodo d’imposta 2024. Nello specifico questo avviene nel momento in cui:
- avvengano degli eventi straordinari che comportino la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 30 giorni e 60 giorni. Il reddito viene ridotto del 10%;
- avvengano degli eventi straordinari che comportino la sospensione dell’attività per un periodo compreso tra 60 giorni e 120 giorni. Il reddito viene ridotto del 20%;
- avvengano degli eventi straordinari che comportino la sospensione dell’attività per un periodo superiore a 120 giorni. Il reddito viene ridotto del 30%;
Anche in questo caso è necessario trovarsi davanti a degli eventi straordinari che siano riconducibili a delle situazioni eccezionali che si siano verificati nel periodo d’imposta che si conclude il 31 dicembre 2024. E, in ogni casa, in data antecedente all’adesione al concordato preventivo biennale.
È bene specificare che per poter beneficiare dell’ipotesi di cassazione del concordato preventivo biennale è necessario che gli eventi si verifichino dopo che il contribuente ha aderito al concordato preventivo biennale. Le ipotesi di riduzione del reddito, invece, si riferiscono a situazioni che si sono verificate prima dell’adesione.
In sintesi
Nel caso in cui si dovessero verificare dei casi estremi il contribuente che ha aderito al concordato preventivo biennale può decidere di non utilizzare più lo strumento. O, in alternativa, vedersi ridotto il reddito su cui pagare le imposte.
Per accedere alle due possibilità si devono verificare dei casi ben precisi.