Bonus casa, le detrazioni ottenute sono escluse dal calcolo del reddito

L'AIDC fornisce alcuni chiarimenti sulle detrazioni ottenute con i bonus edilizi. Non rientrano ufficialmente nel reddito del contribuente

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

Escluse dal calcolo dell’imponibile delle imposte dirette le detrazioni che sono state ottenute attraverso i bonus edilizi. Le agevolazioni fiscali, in altre parole, non producono alcun tipo di effetto sul valore fiscale delle spese a cui si riferiscono. E non vanno ad impattare nemmeno sull’eventuale valore fiscale dell’immobile di riferimento. A chiarirlo è l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili, attraverso la norma di comportamento n. 224/2024.

L’AIDC, in estrema sintesi, spiega che l’importo deve essere sostanzialmente sottratto dall’imposta lorda e non dall’imponibile. È bene sottolineare, comunque vada, che la gestione contabile delle detrazioni derivanti dai bonus edilizi devono essere gestite in maniera differente, a seconda del bene a cui si riferiscono: un immobile strumentale – e che quindi rientra tra le immobilizzazioni materiali – o un immobile merce.

Per i bonus edilizi le detrazioni sono escluse dal calcolo dell’imponibile

Attraverso la norma di comportamento n. 224, l’Associazione italiana dottori commercialisti ha fatto il punto della situazione sulle detrazioni che derivano dai vari bonus edilizi. Nella massima appena citata viene spiegato che:

Le detrazioni d’imposta concesse all’impresa che sostiene spese per interventi di ristrutturazione, efficientamento energetico e ammodernamento di beni immobili sono escluse dalla base imponibile delle imposte dirette. Ai fini fiscali, è irrilevante sia la destinazione – bene strumentale o bene merce – dell’immobile al quale afferiscono, sia la tecnica adottata per la contabilizzazione delle relative detrazioni d’imposta.

All’interno di questo documento viene chiarito, in estrema sintesi, che le detrazioni d’imposta devono sempre essere escluse dalla base imponibile delle imposte sul reddito d’impresa.

L’importanza della norma di comportamento

La norma di comportamento dell’AIDC risulta essere molto importante, perché ha chiarito quali debbano essere le conseguenze fiscali ed il trattamento contabile che deve essere applicato alle detrazioni che derivano direttamente dai bonus edilizi.

Queste indicazioni interessano direttamente le imprese che sono riuscite a beneficiare delle seguenti agevolazioni:

  • per le ristrutturazioni;
  • per l’efficientamento energetico;
  • per l’ammodernamento del patrimonio edilizio.

Detrazioni edilizie: la rilevanza fiscale

Ma perché gli importi non devono rientrare nel calcolo della base imponibile? La risposta è molto semplice: devono essere sottratti direttamente dall’imposta dovuta.

A prendere una posizione su questo argomento ci aveva già pensato in precedenza l’OIC, ossia l’Organismo Italiano di Contabilità, che, nella Comunicazione del 3 agosto 2021, aveva chiarito che, almeno sotto il profilo patrimoniale, il beneficio fiscale debba essere considerato come un credito tributario. Il discorso cambia, invece, sotto il profilo economico: deve essere considerato come un contributo.

L’AIDC, con la norma di comportamento n. 224, è tornata sull’argomento e ha valutato quali dovessero essere le conseguenze fiscali per i contribuenti interessati dell’iscrizione delle detrazioni d’imposta. Entrando un po’ più nel dettaglio, vengono fornite delle indicazioni che si basano direttamente sulla classificazione dei beni.

Come trattare contabilmente le detrazioni derivanti dai bonus edilizi

Quando si tratta delle detrazioni connesse ai vari bonus edilizi, il trattamento contabile è diverso a seconda del bene in oggetto. L’AIDC ha quindi provveduto a fornire le indicazioni necessarie. Sono tre i casi che si possono verificare.

L’immobile può essere un bene strumentale, classificato dall’impresa tra le immobilizzazioni materiali. In questo si possono presentare due diverse rappresentazioni contabili:

  • metodo diretto. Questa soluzione prevede che il beneficio sia imputato a riduzione del costo di investimento, determinando, in questo modo, una riduzione delle quote di ammortamento economico future;
    metodo indiretto. Viene utilizzata, in questo caso, la tecnica del risconto passivo, che prevede l’imputazione al conto economico del contributo, che dovrà avere, ad ogni modo, la stessa ed identica scansione temporale dell’ammortamento delle spese contabilizzate.

Cambia, invece, la procedura che deve essere seguita per gli immobili merce. Nel momento in cui si viene a verificare questo caso, l’importo deve essere indicato andando a diminuire il costo dello stesso bene.

Per tutti i casi che abbiamo visto, comunque vada, il valore contabile deve essere indicato direttamente al netto del beneficio fiscale.

La natura tributaria

Quanto è stato indicato, comunque vada, non modifica la natura tributaria della detrazione d’imposta. La quale continua ad essere conservata in proprio dall’impresa committente delle opere e che ne potrà fruire annualmente solo e soltanto se l’Ires risulta essere sufficientemente capiente. Le eccedenze, come è previsto dalla normativa, andranno sostanzialmente perdute.

Questo è il ragionamento che porta a determinare l’irrilevanza fiscale della detrazione rispetto alla determinazione dell’imposta.

Il caso preso in esame dall’Agenzia delle Entrate

Il differenziale positivo derivante dalle operazioni di acquisto di credito d’imposta non generano reddito. Ad analizzare le operazioni derivanti dalla cessione del credito relativo ai bonus edilizi ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate attraverso la risposta all’interpello n. 472 del 30 novembre 2023.

In questo caso l’istanza era stata presentata da uno studio di commercialisti, che avevano intenzione di acquistare dei crediti d’imposta relativi ad alcuni bonus edilizi. In questo caso le agevolazioni non derivano dallo svolgimento diretto delle attività svolte dallo stesso studio.

All’interno della risposta l’Agenzia delle Entrate ha provveduto a fornire alcuni chiarimenti, che sono utili a comprendere come debbano essere gestiti i crediti d’imposta.

Volendo sintetizzare al massimo, lo studio associato non è tenuto ad imputare il differenziale positivo in una delle categorie reddituali che sono state previste attraverso il TUIR. Secondo le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate l’operazione non genera ufficialmente del reddito. Lo studio associato che ha presentato l’istanza svolge l’attività di Servizi forniti da dottori commercialisti nella forma giuridica di associazione professionale. Il suddetto contribuente è tenuto, unicamente, ad assoggettare i propri redditi ad imposizione fiscale, tenendo presente quanto viene disposto dal TUIR.

In sintesi

Attraverso una norma comportamentale l’Associazione italiana dottori commercialisti ed esperti contabili ha spiegato che le detrazioni fiscali derivanti dai bonus edilizi non generano reddito. Questa regola, però, si applica unicamente alle imprese che siano proprietari dei seguenti beni:

  • immobili strumentali;
  • immobili merce.

Nel proprio documento AIDC si riferisce unicamente alle imprese e non ha fornito alcune indicazione su come debbano comportarsi i privati.