Avviso di accertamento non impugnabile con la sottoscrizione dell’atto di adesione

L'avviso di accertamento diventa non impugnabile nel momento in cui si sottoscrive l'atto di adesione. Il contribuente non ha la possibilità di cambiare idea

Pubblicato: 22 Ottobre 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

L’avviso di accertamento originario non può più essere impugnato una volta che è stato sottoscritto l’atto di adesione. Un’eventuale contestazione, infatti, determinerebbe la revoca unilaterale da parte del contribuente dell’accordo che ha sottoscritto: una procedura che non è permessa dall’ordinamento attualmente in vigore.

I rapporti che intercorrono tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate sono regolamentati, in maniera definitiva, dall’avviso di accertamento con adesione. Nel caso in cui il contribuente, che abbia regolarmente sottoscritto il documento, non provveda a versare nei termini previsti l’importo dovuto, le pendenze dovranno essere regolarizzate seguendo l’atto impositivo originario. A prendere posizione in questo senso è stata la Corte di Cassazione attraverso la sentenza n. 26618 del 14 ottobre 2024.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire cosa prevede la normativa in questo particolare caso.

Avviso di accertamento, l’atto di adesione

La Corte di Cassazione è intervenuta in un caso specifico relativo ad un avviso di accertamento relativo a maggiori imposte Ires ed Irap accertate in capo ad una società, che è stata estinta. La contestazione è relativa ad una plusvalenza realizzata a seguito dell’assegnazione di un immobile ad un socio.

L’avviso di accertamento, sostanzialmente, è stato notificato al contribuente in qualità di ex socio responsabile ai sensi dell’articolo 36 del Dpr n. 602/1973. Quest’ultimo aveva presentato un’istanza di accertamento con adesione ai sensi dell’articolo 6 del Dlgs 218/1997. Ed aveva provveduto a sottoscrivere il relativo verbale.

In un secondo momento il contribuente ha deciso di non versare le somme liquidate a suo debito e che risultavano dall’accertamento con adesione. Ma non solo: decide di impugnare l’avviso di accertamento che l’ufficio tributario aveva notificato.

La pratica, a questo punto, finisce in mano alla Ctp, la quale, accogliendo l’eccezione presentata dall’amministrazione finanziaria, ritiene il ricorso avverso inammissibile. I giudici, infatti, affermano che la sottoscrizione dell’avviso originario – al cui interno è contenuta la proposta di accertamento con la relativa adesione – dovesse essere ritenuto efficace, in modo da garantire l’integrale versamento nei confronti dell’erario delle somme che risultavano dall’accertamento con adesione. La sottoscrizione del verbale, proprio per questo, diventa a tutti gli effetti irretrattabile.

A confermare la sentenza di primo grado è stata successivamente la Ctr, che si è mossa a seguito di un’appello del contribuente.

La presa di posizione della Corte di Cassazione

Non soddisfatto il contribuente decide di proporre un ricorso alla sentenza d’appello presso la Corte di Cassazione, lamentandosi della violazione degli articoli 2, 6, commi 4, 8 e 9 del Dlgs. n. 218/1997. Il ricorrente ritiene che l’accertamento con adesione si perfeziona a seguito del pagamento della somma concordata. In assenza del suddetto adempimento, l’avviso di accertamento originario rimane valido ed efficace. E come tale può essere successivamente impugnato.

Al contrario di quanto sostenuto dal contribuente, la Corte di Cassazione ha ritenuto infondato il motivo in base al principio per il quale, dopo che è stato sottoscritto l’atto di accertamento con adesione da parte del contribuente e dell’ufficio finanziario, non sia più possibile impugnare l’avviso di accertamento che era stato notificato originariamente.

Cosa prevedono le norme

Andando ad analizzare le norme che disciplinano l’avviso di accertamento con adesione e i procedimenti che da questo scaturiscono, si comprende che il contribuente – una volta che abbia sottoscritto l’atto di accertamento con adesione – non ha alcun ius poenitendi: non ha, in altre parole, la possibilità di recedere unilateralmente dal contratto che ha sottoscritto.

Questo significa che decidere di non versare quanto dovuto e impugnare l’atto impositivo originario equivarrebbe ad esercitare un diritto di recesso dall’avviso di accertamento con adesione. O, in altre parole, revocare un’adesione che è stata già formalizzata e che al momento il sistema tributario italiano non prevede.

La normativa, ricordiamo, sospende il termine per impugnare l’avviso di accertamento per novanta giorni – a prevederlo è l’articolo 6, comma 3, del DLgs. n. 218 del 1997 – nel caso in cui il contribuente dovesse decidere di presentare un’istanza di accertamento con adesione. Questa opzione, però, induce a far ritenere che la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione e l’impugnazione dell’avviso di accertamento siano due opzioni alternative tra di loro e incompatibili.

Impugnare un atto impositivo dopo che è stata presentata l’istanza di accertamento con adesione, sostanzialmente, spazza via il procedimento in itinere che dovrebbe portare all’atto di accertamento con adesione. L’operazione, ad ogni modo, non comporta la rinuncia all’istanza, nel momento in cui il procedimento è stato concluso con la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione.

Cosa comporta optare per l’atto di adesione

Il raggiungimento dell’accordo tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, si va a perfezionare con l’adesione. Rinunciare all’istanza dopo dopo la sottoscrizione dell’atto di accertamento con adesione servirebbe, di fatto, a svilire l’accordo che il fisco e il contribuente hanno sottoscritto, facendo in modo che il procedimento torni allo stadio anteriore alla conclusione dell’accordo. Permettendo al contribuente di revocare un atto bilaterale senza che le norme prevedano espressamente questa possibilità.

Versare gli importi dovuti in base all’atto di accertamento con adesione è una condizione unilaterale che fa in modo che la pratica venga conclusa, nel solo interesse dell’amministrazione finanziaria.

Il rapporto che intercorre tra il contribuente e l’Agenzia delle Entrate, in altre parole, è regolato in maniera definitiva dall’atto di accertamento con adesione. Nel caso in cui il contribuente che lo abbia sottoscritto non dovesse procedere con il versamento dell’importo dovuto nei termini, verrà regolamentato basandosi sull’atto impositivo originario.

In sintesi

L’avviso di accertamento non può essere impugnato dal contribuente nel momento in cui abbia deciso di sottoscrivere l’atto di adesione. Le due opzioni – impugnare o aderire – sono alternative una all’altra. Nel caso in cui il diretto interessato non dovesse procedere con il versamento di quanto dovuto nei tempi e nei modi previsti dall’accordo, l’atto originario ha valore e l’Agenzia delle Entrate può far valere quel documento.