Una società di recupero crediti può subentrare, nei rapporti con il debitore, al credito di un’altra società? E se sì, quali sono le regole che condizionano il passaggio di consegne da un’azienda all’altra?
Questo sono, in estrema sintesi, le domande che ci ha posto un nostro lettore, che ci ha scritto quanto segue:
Nel 2007, ho contratto un debito con una banca. Non sono riuscito a pagare e la mia pratica è stata inoltrata ad un recupero crediti. Da pochi giorni sono stato contattato da un altro recupero crediti, che ha, in estrema sintesi, ereditato la mia pratica. Una pratica del genere è fattibile? Un recupero crediti può ereditare una pratica da un altro recupero crediti?
La risposta è affermativa. Una banca o una finanziaria hanno la possibilità di cedere il proprio credito ad un’altra società. Ma vediamo come funziona, nello specifico, questa operazione e quali sono gli obblighi dei soggetti coinvolti.
Recupero crediti: come funziona la cessione
Nel momento in cui una banca od una finanziaria stanno attraversando un momento di crisi economica, una delle operazioni che possono compiere è la cessione delle attività di recupero crediti. Gli istituti di credito possono prendere questa decisione per mettere in sicurezza la propria posizione finanziaria. Nel credit management, la cessione del credito è uno strumento molto utilizzato, più di quanto si possa immaginare.
La cessione delle attività di recupero crediti è, a tutti gli effetti, un istituto giuridico che permette alle aziende o ai professionisti di trasferire il diritto di credito ad un altro soggetto. L’operazione si realizza attraverso la stipula di un contratto, con il quale il cedente provvede a trasferire al cessionario i propri diritti. La cessione delle attività di recupero crediti può avvenire a seguito del pagamento di un corrispettivo – a prevederlo è l’articolo 1260 del Codice Civile – o a titolo gratuito.
Nei confronti del debitore ceduto, questa operazione ha efficacia nel momento in cui ne riceve comunicazione scritta. Questa comunicazione può avvenire in due modi diversi:
- può essere notificata al diretto interessato;
- quando sussistono casi particolari, può essere effettuata attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Quest’ultima possibilità viene concessa direttamente dall’articolo 58 del Testo Unico Bancario, il quale permette alle banche di comunicare l’avvenuta cessione di alcuni crediti, che devono essere individuabili in blocco, attraverso la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
I diritti dei debitori
Per la cessione delle attività di recupero crediti non è necessario il consenso del debitore. Più correttamente: l’operazione di trasferimento del credito di un determinato soggetto non è condizionato dal ricevimento del consenso da parte del debitore. Questo significa che la banca o la finanziaria possono procedere in qualsiasi momento, senza preoccuparsi di ricevere il consenso da parte del debitore. Caso a parte costituisce il credito di natura strettamente personale, dove è necessario il consenso del debitore.
La cessione delle attività di recupero credito si perfeziona, quindi, semplicemente con il consenso della banca e di chi subentra nella gestione del debito. Non è richiesto il consenso del debitore ceduto, perché dal punto di vista giuridico per il debitore è indifferente chi sia il creditore. È necessario, comunque, avvertire il debitore della cessione per un semplice motivo: in caso contrario egli può ritenere di essere ancora obbligato con il creditore originario e potrebbe, in buona fede, continuare ad adempiere ai propri obblighi a favore di quest’ultimo.
Questo significa, in altre parole, che perché la cessione abbia efficacia a tutti gli effetti, è necessario che venga notificata al debitore dal cedente o dal cessionario. Questa formalità non è un elemento costitutivo della cessione, ma è una condizione perché la stessa abbia efficacia nei confronti del debitore.
Trasferimento del recupero crediti: cosa comporta
In estrema sintesi, il trasferimento delle attività di recupero del credito comporta il mutamento del soggetto attivo del rapporto. Non comporta alcun cambiamento del titolo o del contenuto della posizione debitoria. Questo significa, che il debitore ceduto è obbligato ad onorare il proprio debito nei confronti del cessionario, così come lo era nei confronti del cedente.
Il debitore ha la possibilità di far valere i propri diritti e le proprie eccezioni nei confronti del cessionario, così come avrebbe potuto farlo, in precedenza, nei confronti del cedente. Può contestare, ad esempio, la validità del titolo costitutivo del credito, o contestare eventuali modifiche che sono state apportate anteriormente al trasferimento del credito, fino al momento nel quale il debitore abbia accettato il trasferimento del credito o ne abbia avuto conoscenza certa.
L’accettazione o la notificazione della cessione servono inoltre ad attribuirle efficacia nei confronti dei terzi, rispetto ai quali, peraltro, le stesse devono risultare da atto avente data certa.