È valida la notifica di atti tributari tramite posta privata?

Gli atti tributari notificati da corriere privato sono validi solo se l’operatore ha la licenza rilasciata dal MIMIT, in caso contrario la notifica è impugnabile

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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La questione concerne la legittimità della consegna di un atto tributario, ad esempio un avviso di accertamento ex art. 60 D.P.R. n. 600/1973 o un’ingiunzione fiscale, non tramite Poste Italiane ma tramite un operatore privato. La regola oggi è che:

La notifica è valida se effettuata da un soggetto che svolge il servizio di recapito con regolare autorizzazione rilasciata dall’Autorità competente.”

Infatti, l’ordinamento distingue tra operatori postali generici e quelli titolari di abilitazioni ad hoc, in grado di assicurare le stesse garanzie di certezza e tracciabilità che la legge pretende per gli atti della P.A.

Pertanto, ricevere un atto tributario da un corriere privato non significa in automatico trovarsi davanti a un vizio di forma. La validità dipende dal fatto che l’operatore sia o meno incluso negli elenchi degli abilitati e che la procedura di consegna segua le formalità prescritte (rilascio della ricevuta, possibilità di deposito e compiuta giacenza, invio della Comunicazione di Avvenuto Deposito (CAD) con relativo avviso di ricevimento). Un avviso Tari consegnato da un corriere autorizzato come Nexive può considerarsi valido, purché sia possibile ricostruire l’intera di consegna; diverso è il caso di una cartella affidata a un corriere sconosciuto, privo di licenza, che espone l’atto ad un’eccezione di nullità. Se tali requisiti mancano, il contribuente potrà eccepire la notifica e far valere il vizio davanti al giudice tributario.

In ogni caso, spetta sempre all’Ufficio notificatore dimostrare di avere rispettato le forme di legge e di aver usato un operatore abilitato, l’onere della prova grava sull’Amministrazione.”

Qual è la differenza tra notifica nulla e inesistente?

Una notifica nulla è una notifica che presenta vizi formali, ad esempio un errore nell’individuazione del destinatario o l’uso di un operatore non abilitato, ma che resta idonea a produrre effetti se il contribuente riceve comunque l’atto e può difendersi.

La nullità è quindi sanabile, l’art.156 c.p.c. prevede che:

Il vizio non comporti invalidità quando l’atto ha raggiunto lo scopo, cioè quando il destinatario ne ha avuto effettiva conoscenza.”

Diversa è la notifica inesistente. In tal caso, non ci troviamo davanti a un’irregolarità, ma a una mancanza radicale degli elementi minimi che identificano la notificazione. Si pensi a un messo comunale che consegni a mano la busta senza relata e senza l’invio di una raccomandata, qui non c’è alcuna forma di notificazione legalmente riconoscibile. In questa ipotesti non c’è spazio per alcuna sanatoria, l’atto non è idoneo a produrre effetti e la sua invalidità può essere fatta valere in ogni stato e grado del giudizio.

La nullità obbliga il contribuente ad eccepire il vizio alla prima difesa utile ex art. 157, co. 2, c.p.c., mentre l’inesistenza può essere eccepita senza limiti di tempo, proprio perché l’atto non è mai venuto ad esistenza giuridica.

Da quando è valida la notifica tramite corriere privato?

La validità della notifica di atti tributari a mezzo di operatori privati non è sempre stata riconosciuta. Infatti, per molto tempo il legislatore aveva riservato in via esclusiva il servizio di notifica a Poste Italiane, quale gestore del servizio universale. É il motivo per cui per anni gli atti consegnati da corrieri diversi venivano considerati irregolari e impugnati dinanzi ai giudici tributari.

Il primo passo verso l’apertura è avvenuto con il D. lgs. n. 58/2011. Da quella data l’esclusiva di Poste Italiane è rimasta solo per alcuni atti specifici, mentre gli atti tributari sostanziali (come avvisi di accertamento e ingiunzioni fiscali) potevano essere recapitati anche da operatori privati, purché autorizzati e in grado di garantire la prova legale della consegna.

La l. n. 124/2017, che ha abrogato l’ultima esclusiva postale sugli atti giudiziari e sul Codice della strada. Da quel momento il mercato si è aperto del tutto, con la precisazione che per poter notificare atti aventi rilievo legale occorre la licenza individuale speciale, rilasciata dal MIMIT nell’ambito della regolazione fissata da AGCom, che garantisce il rispetto di requisiti stringenti di tracciabilità e sicurezza.

Quali atti rientrano: impositivi, riscossione, processuali

Non tutti gli atti fiscali seguono la stessa disciplina quanto a notificazione tramite posta privata. La differenza dipende dalla natura dell’atto e dalle norme speciali che lo regolano.

Atti impositivi

Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di liquidazione (art 60 D.P.R. n. 600/1973), così come gli atti emessi dagli enti locali (avvisi Imu o Tari), rientrano tra gli atti tributari sostanziali. Per questi, la notifica tramite un operatore postale privato autorizzato è oggi ritenuta valida. La Cassazione ha chiarito che anche i tributi comunali possono essere recapitati legittimamente da soggetti diversi da Poste Italiane, purché dotati di licenza (Cass. ord. n.18541/2024).

Atti della riscossione

Diverso è il caso delle cartelle di pagamento e degli atti connessi alla riscossione, qui la legge prevede espressamente che la notifica avvenga tramite ufficiali della riscossione, messi comunali o servizi postali. Nella prassi, Agenzia delle Entrate-Riscossione usa soprattutto la notifica via PEC o tramite Poste Italiane, proprio per garantire la certezza legale della consegna. Pertanto, se un contribuente ricevesse una cartella con un corriere privato, sarebbe opportuno verificare con attenzione la presenza dell’abilitazione.

Atti processuali

Infine ci sono gli atti giudiziari, come i ricorsi o i provvedimenti nell’ambito del processo tributario. Questi seguono le regole della l. n. 890/1982. Prima del 2017 la notifica a mezzo posta privata era considerata invalida; oggi invece è ammessa, ma solo a condizione che l’operatore sia titolare di licenza individuale speciale rilasciata dall’AGCom. La Cassazione a Sezioni Unite, con la sentenza n. 299 del 2020, ha chiarito che le notifiche di atti giudiziari fatte da privati senza abilitazione non sono inesistenti ma nulle, quindi sanabili se il destinatario si costituisce in giudizio.

Cosa fare se ricevi un atto tributario con corriere privato

Il primo consiglio è non sottovalutare la consegna, l’atto, anche se si sospetta un vizio di notifica, produce comunque effetti e fa decorrere i termini per impugnarlo. Ignorarlo significa rischiare che diventi definitivo.

Il contribuente ha 60 giorni di tempo dalla notifica per proporre ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria (art. 21, co. 1, D.lgs.n. 546/1992) . In sede di ricorso potrà eccepire la nullità della notifica, ad esempio dimostrando che l’operatore non era in possesso della licenza o che la procedura non ha rispettato le formalità di legge. È importante conservare la busta, l’avviso di ricevimento e ogni documento che provi chi ha materialmente consegnato l’atto.

Un controllo utile è verificare se l’operatore figura negli elenchi ufficiali degli abilitati pubblicati da AGCom o MIMIT. In mancanza di autorizzazione, la contestazione sulla validità della notifica acquista forza. Invece, se l’atto proviene da un operatore autorizzato e i termini sono scaduti, il ricorso rischia di essere respinto perché la nullità può ritenersi sanata.

Oggi, tuttavia, lo scenario sta cambiando. Sempre più spesso l’Amministrazione sceglie la PEC come canale di notifica, e dal 2023 è operativo il sistema della Piattaforma Notifiche Digitali (SEND/PND), gestito da PagoPA, che garantisce la consegna con piena validità legale. Attraverso la piattaforma cittadini e imprese ricevono atti tributari in formato digitale, con data certa e tracciabilità. Dal 12 marzo 2025 l’Agenzia delle Entrate ha inoltre reso disponibile, nell’area riservata, il servizio per eleggere un domicilio digitale speciale, così da concentrare tutte le notifiche tributarie in un unico indirizzo certificato.