Oblio oncologico: mi chiedono le cartelle cliniche per il mutuo, posso rifiutarmi?

Se sei guarito da un tumore da oltre 10 anni non devi consegnare cartelle cliniche per il mutuo perché la banca non può chiedere dati coperti dall’oblio oncologico.

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

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Un mutuo non si paga con la propria cartella clinica. La legge sull’oblio oncologico, art. 2, l. n. 193/2023, lo stabilisce senza margini di dubbio:

Trascorsi dieci anni dalla conclusione dei trattamenti senza recidive, ovvero cinque se la diagnosi è avvenuta prima del compimento del ventunesimo anno di età, i dati relativi a patologie oncologiche non possono essere richiesti né utilizzati”

In pratica, se rientri in questi termini, puoi rifiutarti di consegnare le cartelle cliniche o referti alla banca. Il divieto non riguarda solo la richiesta diretta, la norma esclude anche le indagini indirette, come i questionari sanitari e proibisce di imporre visite mediche preventive per la concessione del mutuo o della polizza vita collegata. Le clausole contrattuali che pretendono informazioni ormai coperte dall’oblio sono nulle nella parte difforme, ma la nullità è parziale: il contratto continua a produrre effetti e l’istituto di credito non può negare l’erogazione solo perché il cliente esercita il proprio diritto.

Dopo quanti anni scatta l’oblio oncologico per mutui e polizze?

Con il D.M. 22 marzo 2024 il Ministero della Salute ha introdotto l’Allegato I con le patologie per cui l’oblio matura in tempi più rapidi. La ratio è clinica, alcune neoplasie presentano un rischio di recidiva statisticamente basso dopo pochi anni, e il legislatore ha scelto di allineare la tutela giuridica all’evidenza clinica. Pertanto, minore rischio di recidiva, maggiore tutela giuridica in minor tempo. L’elenco è aggiornabile ogni anno: per questo è opportuno verificare l’ultima versione dell’Allegato prima di presentare domanda di mutuo o polizza.

Sul piano contrattuale, come visto le clausole difformi sono affette da nullità parziale. Quindi, il resto del contratto resta valido ed efficace. Da qui discende l’obbligo per banche e assicurazioni di aggiornare informative e questionari, non basta evitare la domanda diretta, occorre rivedere l’intera modulistica per impedire che emerga, anche in modo indiretto, la storia oncologica ormai coperta dall’oblio.

In questo senso, la legge non tutela solo il diritto all’uguaglianza sostanziale del cliente, ma impone agli intermediari un dovere attivo di adeguamento, i vecchi schemi contrattuali non possono essere riutilizzati senza correzioni, pena l’inefficacia delle clausole e la possibile responsabilità per pratiche discriminatorie.

Come posso ottenere il certificato di oblio oncologico?

Il certificato è lo strumento che rende effettivo il diritto all’oblio dinanzi a banche e assicurazioni.

Può rilasciarlo:

  • la struttura pubblica o privata accreditata che ha seguito il paziente;
  • uno specialista del SSN (ad es. oncologo, ematologo);
  • il Medico di Medicina Generale (MMG) o il Pediatra di Libera Scelta (PLS), se dispongono della documentazione necessaria.

L’istanza segue il modello previsto dall’ Allegato I, dati anagrafici, patologia trattata, data di conclusione dei trattamenti, assenza di recidive nel periodo di riferimento. La struttura verifica gli atti clinici e certifica il decorso del termine.
Il rilascio è previsto entro 30 giorni dalla richiesta, senza alcun costo per l’interessato. Una volta rilasciato, può essere usato più volte, ad esempio per ottenere un mutuo, stipulare una polizza vita collegata o rinnovare un contratto assicurativo.

Polizza vita e mutuo: questionario salute e consenso

Chi sottoscrive un mutuo spesso deve stipulare anche una polizza vita obbligatoria. Le compagnie, per valutare il rischio, chiedono di compilare un questionario sanitario, è qui che interviene la tutela dell’oblio oncologico. La l. n. 193/2023 si applica infatti anche alle polizze collegate al mutuo, e gli strumenti assicurativi devono adeguarsi. L’IVASS, con la consultazione avviata nel 2024, ha annunciato modifiche ai Regolamenti n. 40 e 41/2018 per inserire un richiamo espresso al divieto di utilizzare informazioni oncologiche ormai irrilevanti.

È importante prestare attenzione anche al consenso. Non basta spuntare una casella per rendere lecito ciò che la legge vieta. Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali nelle FAQ del 2024, il consenso non costituisce base giuridica valida se riguarda dati sanitari che, per effetto dell’oblio, non possono essere trattati. Quindi, neppure la firma del cliente può legittimare una domanda vietata.

Cosa succede se la banca insiste o rifiuta?

Può accadere che, nonostante la legge, la banca continui a chiedere cartelle cliniche o addirittura respinga la domanda di mutuo per mancanza di dati sanitari. In questi casi la tutela passa da passaggi obbligati.

Il primo è il reclamo scritto all’intermediario, la normativa bancaria impone una risposta entro 60 giorni, che scendono a 15 se la questione riguarda servizi di pagamento. Se la banca non risponde, o lo fa in modo insoddisfacente, la controversia può essere portata davanti all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) con ricorso entro 12 mesi dall’invio del reclamo. L’ABF è un organismo indipendente gestito da Banca d’Italia che decide in tempi rapidi, senza formalità e con decisioni che non sono formalmente vincolanti, ma che nella maggior parte dei casi vengono rispettate dagli intermediari. In caso contrario, l’inadempienza è resa pubblica sul sito dell’ABF.

Se il problema riguarda la polizza vita collegata al mutuo, l’interlocutore è diverso, è possibile presentare un esposto all’IVASS, l’Autorità che vigila sulle assicurazioni. L’IVASS ha già avviato una revisione dei moduli precontrattuali proprio per allinearli alla legge sull’oblio oncologico, e la tua segnalazione contribuisce a far emergere pratiche scorrette.

Quando invece la violazione attiene alla privacy dei dati sanitari, il canale competente è il Garante per la protezione dei dati personali. Anche una semplice segnalazione può avviare un’istruttoria, con la possibilità di sanzioni pesanti per l’intermediario che abbia trattato informazioni sanitarie in violazione del divieto.

In ultima istanza resta la via giudiziaria. Puoi valutare un’azione civile per far dichiarare la nullità delle clausole difformi o per ottenere il risarcimento dei danni da discriminazione, facendo leva sull’art. 3 Cost. e e sulle regole di correttezza contrattuale.