Auto danneggiata al supermercato, posso chiedere il risarcimento?

Chi paga se l’auto viene rigata o danneggiata al supermercato? Il gestore solo con custodia o colpa grave, altrimenti interviene l’assicurazione (Kasko o RCA) o il responsabile del sinistro

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Giorgia Dumitrascu

Avvocato civilista

Avvocato civilista con passione per la scrittura, rende il diritto accessibile attraverso pubblicazioni mirate e consulenze chiare e personalizzate.

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La scena è comune: si lascia l’auto nel parcheggio del supermercato per fare la spesa e, al ritorno, si trova la carrozzeria rigata o una fiancata ammaccata. In questi casi si apre sempre una questione di responsabilità, chi deve risarcire, il gestore o un altro soggetto?

Auto graffiata al supermercato: chi paga il risarcimento?

Il parcheggio gratuito del supermercato rientra nella figura della locazione d’area (Cass. ord. n. 9883/2021). Il cliente non consegna il veicolo al supermercato ma ottiene solo l’uso temporaneo di uno spazio. Il supermercato non assume obblighi di custodia e quindi non risponde dei danni provocati da terzi, come atti vandalici o urti da parte di altri automobilisti. Con il cartello “parcheggio gratuito” il supermercato offre un vantaggio per attirare clientela, ma senza farsi carico della vigilanza sulle auto.

Invece, se il parcheggio è a pagamento, la presenza di ticket d’ingresso, sbarre automatiche etc. indica che il supermercato non si limita a concedere uno spazio, ma organizza un servizio con caratteristiche di custodia. In questo caso, se un’auto viene danneggiata all’interno di un parcheggio a pagamento, il supermercato può essere chiamato a rispondere, salvo che provi un evento eccezionale e imprevedibile, il c.d. caso fortuito, ad esempio, un’azione dolosa di terzi del tutto inevitabile.

Clausole “parcheggio incustodito”: valgono ?

Molti supermercati affiggono cartelli con la dicitura “Parcheggio incustodito, la direzione non risponde di eventuali danni”. Ma queste formule hanno un’efficacia relativa.

Infatti, l’art. 1229 c.c. stabilisce che:

E’ nullo qualsiasi patto che esclude la responsabilità per dolo o colpa grave.”

Quindi, anche in presenza del cartello, il supermercato è responsabile se il danno deriva da una grave negligenza, ad esempio mancata manutenzione delle barriere automatiche, carrelli lasciati in zone esposte al vento, buche note mai riparate.

In particolare, nei parcheggi a pagamento, le clausole di esonero stampate sul ticket o affisse nei locali sono clausole vessatorie: vincolano il cliente solo se specificamente approvate per iscritto (art. 1341 c.c.). In ogni caso restano inefficaci per dolo o colpa grave (art. 1229 c.c.)

Il Codice della Strada vale anche nei parcheggi privati aperti al pubblico

Un aspetto spesso trascurato è che il Codice della Strada si applica anche nei parcheggi privati aperti al pubblico. Le regole di precedenza, di velocità e di manovra valgono anche tra le corsie di un supermercato.

Se l’auto viene urtata da un altro veicolo durante una manovra errata, la responsabilità va valutata secondo gli stessi criteri che regolano la circolazione stradale. Pertanto, in presenza di un urto tra veicoli, il risarcimento segue le regole RCA e può attivarsi la procedura di indennizzo diretto.

Quando scatta la responsabilità del supermercato?

L’art. 2051 c.c. sancisce:

La responsabilità del custode per i danni causati dalla cosa che ha in custodia, salvo prova del caso fortuito.”

Ciò significa che, se l’auto viene danneggiata non da un altro automobilista ma da elementi strutturali o oggetti presenti nel parcheggio, il supermercato può essere chiamato a risarcire:

  • un carrello lasciato incustodito che, spinto dal vento, colpisce la carrozzeria;
  • una buca o una rampa difettosa che provoca danni meccanici all’auto;
  • una barriera automatica malfunzionante che graffia la carrozzeria in entrata o in uscita.

In questi casi il cliente deve solo dimostrare il nesso tra il danno subito e la “cosa” custodita dal supermercato. Sarà quest’ultimo a dover provare che il fatto è dipeso da un caso fortuito, cioè da un evento imprevedibile e inevitabile, come il comportamento abnorme di un terzo.

Molti supermercati stipulano delle polizze con clausole di manleva: in caso di condanna al risarcimento, il gestore può rivalersi sulla compagnia assicurativa che lo tiene indenne dalle somme pagate. Per il cliente, però, questo non significa poter agire direttamente contro l’assicurazione (come avviene per la RC Auto), la richiesta deve sempre essere indirizzata al supermercato, che sarà poi a sua volta coperto dalla polizza.

Nessun testimone e nessun biglietto: come posso provare il danno?

Spesso l’auto viene trovata danneggiata al ritorno dalla spesa, senza un biglietto sul parabrezza né qualcuno che abbia assistito. In primo luogo occorre verificare se l’area è dotata di telecamere. I sistemi di videosorveglianza cancellano le immagini in tempi brevissimi: in via generale 24 ore, prorogabili fino a 48 o 72 ore.

Molti automobilisti installano dash-cam a bordo. Queste registrazioni sono considerate prove atipiche in giudizio:

Il giudice può valutarle liberamente, e se la controparte non le contesta, assumono pieno valore probatorio.”

Anche le foto scattate immediatamente dopo l’accaduto hanno grande importanza. Riprendere la posizione dell’auto, i graffi, eventuali carrelli o ostacoli nelle vicinanze permette di fissare la dinamica del danno.

L’assicurazione copre i danni subiti in parcheggio?

In molti casi l’unica tutela arriva dall’assicurazione dell’automobilista. La copertura, però, dipende dal tipo di polizza sottoscritta.

La Kasko è la forma di tutela più ampia, copre i danni al veicolo dell’assicurato a prescindere dalla colpa. Quindi, se l’auto viene urtata da un altro veicolo che poi fugge senza lasciare traccia, la compagnia indennizza comunque i danni, nei limiti del massimale e delle franchigie previste.

Diverso è il discorso per la garanzia atti vandalici. Questa clausola copre i danni causati da terzi con comportamenti dolosi, come rigare la carrozzeria con una chiave o rompere lo specchietto retrovisore. Tuttavia, la maggior parte delle compagnie richiede di allegare alla denuncia di sinistro una querela contro ignoti presentata entro 90 giorni.

Fondo Vittime della Strada: perché non rimborsa i soli danni all’auto

Molti automobilisti pensano che, se non si trova il responsabile, possa intervenire il Fondo di Garanzia per le Vittime della Strada gestito da Consap. In realtà, il Fondo non rimborsa i soli danni materiali subiti dall’auto quando il veicolo che li ha causati resta ignoto.

Tuttavia, la legge prevede un’eccezione:

Se dal sinistro derivano gravi lesioni alla persona, con un’invalidità permanente superiore al 9%, il Fondo copre anche i danni alle cose. In questo caso, però, si applica una franchigia di 500 euro.”

In pratica, se trovi l’auto ammaccata nel parcheggio senza che ci siano feriti, non puoi rivolgerti al Fondo. La strada percorribile resta quella dell’assicurazione privata, se coperto da Kasko o atti vandalici, oppure l’individuazione dell’autore del danno.

Se è un altro veicolo ad avermi urtato: cosa devo fare?

Il caso più frequente non è il vandalismo, ma l’urto tra veicoli, un’auto che esce dalla corsia laterale e striscia la portiera o una manovra sbagliata in retromarcia. Qui la responsabilità non dipende dal supermercato, ma dall’altro conducente. Per ottenere il risarcimento bisogna attivare la procedura assicurativa ordinaria.

Se il responsabile è noto e non si è dileguato, si può compilare il modulo di constatazione amichevole di incidente (CAI), che fotografa la dinamica del sinistro. Con il CAI firmato da entrambi si attiva la procedura di risarcimento diretto (CARD) prevista dall’art. 149 CdA e dal D.P.R. 254/2006, si applica quando l’incidente coinvolge due veicoli identificati e assicurati e consente al danneggiato di rivolgersi direttamente alla propria compagnia, che liquida il danno e poi si rivale sull’assicurazione del responsabile.

Invece, se il conducente fugge o non si raggiunge un accordo sulla dinamica, conviene chiamare le forze dell’ordine. Il verbale di Polizia o Carabinieri fissa subito la situazione e diventa una prova utile per l’assicurazione e, se necessario, in giudizio.

Termini e prescrizione: entro quanto tempo chiedere il risarcimento

Il diritto al risarcimento non è illimitato nel tempo. La legge prevede termini diversi a seconda della natura del danno e del rapporto da cui deriva.

Tipo di danno

termine di prescrizione

riferimento normativo

note

Danni da circolazione stradale (urti tra veicoli, anche in parcheggio privato aperto al pubblico) 2 anni dal giorno del fatto art. 2947, co. 2, c.c. vale per incidenti tra veicoli.
Danni da vandalismo o altri illeciti non da circolazione 5 anni art. 2947, co. 1, c.c. auto rigata con chiave, specchietto rotto, atti dolosi: più tempo per agire, ma sempre con prove.
Diritti contrattuali verso l’assicurazione (es. Kasko, garanzia atti vandalici) 2 anni art. 2952 c.c. termine per azioni contro la compagnia assicurativa; decorre dal fatto o dal rifiuto di liquidazione.

I consigli dell’avvocata: come conviene agire contro il supermercato?

Prima di intraprendere un’azione legale occorre valutare se conviene portare il supermercato in giudizio. Nel caso in cui si ritenga responsabile il supermercato, occorre inviare una lettera di messa in mora: una raccomandata o una PEC che descriva i fatti, quantifichi i danni e richieda il risarcimento. Tale atto ha due funzioni: interrompe la prescrizione e costituisce formalmente inadempiente la controparte.

Nella prassi, però, l’avvocato valuta se convenga aprire un contenzioso. Se il danno ammonta a poche centinaia di euro, avviare una causa civile può risultare antieconomico rispetto a tempi e costi di giudizio. In questi casi, la via più ragionevole è sfruttare l’assicurazione privata (Kasko o atti vandalici) o tentare una transazione stragiudiziale con il gestore.

Invece, se il danno è rilevante e ben documentato: qui l’azione giudiziaria può essere vincente, specie se il supermercato ha ignorato segnalazioni pregresse su difetti dell’area o se esistono prove evidenti di negligenza grave. In ogni caso, qualsiasi pretesa di risarcimento deve poggiare su un solido apparato probatorio:

  • un preventivo o una perizia tecnica sul costo della riparazione;
  • eventuali referti medici, se dal danno materiale sono derivati anche piccoli traumi fisici;
  • segnalazioni scritte e comunicazioni protocollate al supermercato.

Una relazione tecnica di un carrozziere o di un perito costituisce un supporto importante sia in fase di trattativa che in giudizio.