L’introduzione dell’assicurazione obbligatoria per i monopattini elettrici, proposta dal D.l.n.121/2021 e introdotta dalla legge n. 177/2024, sta sollevando numerose questioni applicative e giuridiche. In particolare, la mancata adozione del Decreto Ministeriale che dovrebbe disciplinare il contrassegno identificativo, il cosiddetto “targhino”, sta generando incertezza sia tra gli utenti privati sia tra le società di sharing, principali attori nel settore della micromobilità.
Questa lacuna normativa pone non pochi dubbi sulla legittimità delle sanzioni comminate per la mancata stipula di una polizza assicurativa obbligatoria, in quanto, senza il “targhino”, risulta impossibile identificare il mezzo e associarlo a una copertura RC Auto.
La questione non si limita agli utenti. Anche le imprese di sharing sono gravate da costi rilevanti per l’adeguamento ai nuovi obblighi normativi, che comprendono, oltre all’assicurazione, la gestione logistica del casco obbligatorio. Inoltre, l’impatto sulle vendite di monopattini, stimato in un calo del 30-50%, evidenzia la difficoltà del legislatore di bilanciare la necessità di sicurezza stradale con l’obiettivo di promuovere la micromobilità sostenibile.
Indice
Le multe per chi non ha l’assicurazione sono impugnabili?
Chi ha ricevuto una multa per mancata assicurazione potrebbe legittimamente impugnarla, evidenziando il difetto normativo che rende impraticabile la piena applicazione dell’obbligo.
La questione principale riguarda l’assenza del targhino, la cui disciplina attuativa è ancora sospesa in attesa del Decreto Ministeriale di attuazione. Infatti, senza un sistema di identificazione univoco del mezzo, risulta impossibile per le compagnie assicurative associare una polizza RC Auto a un determinato monopattino.
La mancanza del targhino solleva dubbi sulla legittimità delle multe ai monopattini elettrici già fatte per il mancato rispetto dell’obbligo assicurativo. In questo, l’art. 1 della legge 241/1990 in materia di principi generali del diritto amministrativo richiede che le disposizioni di legge che impongono obblighi o prevedono sanzioni siano sufficientemente dettagliate e supportate da tutti gli strumenti necessari per la loro attuazione. Va inoltre sottolineato che, senza il targhino, non esiste un collegamento diretto con la banca dati veicoli assicurati (P.R.A.– Pubblico Registro Automobilistico), rendendo problematico sia il controllo dell’assicurazione sia l’effettiva iscrizione del mezzo tra quelli coperti dalla polizza.
A complicare il quadro vi è l’interpretazione data da alcuni organi di Polizia Municipale, come nel caso della circolare della Polizia Locale di Milano, che ha suggerito la possibilità di usare polizze di RC personale come misura provvisoria. Tale soluzione non è conforme alla normativa in vigore, che prescrive espressamente la polizza di RC Auto, per la tutela di terzi in caso di sinistro e regolamentata dal Codice delle Assicurazioni.
Chi è stato multato cosa può fare?
Per coloro che hanno ricevuto una multa per mancata assicurazione del monopattino elettrico, è fondamentale sapere che esistono strumenti giuridici per impugnare la sanzione.
Valutazione della legittimità del verbale
Prima di procedere, occorre esaminare con attenzione il verbale di accertamento, verificando se contiene tutti gli elementi essenziali richiesti dall’art. 383 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada. In particolare:
- la motivazione della sanzione: il verbale deve indicare chiaramente la norma violata e gli elementi di fatto che giustificano la contestazione.
- la corretta identificazione del mezzo: senza il contrassegno identificativo previsto dalla legge, l’accertamento può essere carente dal punto di vista probatorio.
- l’eventuale riferimento a normative inattuate: l’assenza del Decreto Ministeriale rende fortemente discutibile la possibilità di applicare l’obbligo assicurativo in maniera vincolante.
Se uno di questi elementi è mancante o impreciso, il verbale potrebbe essere affetto da vizi di legittimità, rendendolo annullabile.
Strumenti di impugnazione
Esistono due principali vie di ricorso:
- Ricorso al Prefetto che deve essere presentato entro 60 giorni dalla notifica del verbale. Il ricorso deve evidenziare i vizi formali e sostanziali del verbale, come la mancata attuazione del contrassegno identificativo o la non applicabilità dell’obbligo assicurativo per difetti normativi. Il Prefetto è tenuto a pronunciarsi entro 120 giorni; in caso contrario, il ricorso si considera accolto per “silenzio assenso”. Tale tipo di ricorso comporta costi diretti per il ricorrente.
- Ricorso al Giudice di Pace che deve essere presentata entro 30 giorni dalla notifica del verbale (o 60 giorni, se il ricorrente risiede all’estero). Consente una valutazione più approfondita delle questioni giuridiche, tra cui l’incompletezza normativa legata al targhino e l’impossibilità di applicare l’assicurazione RC Auto. È possibile richiedere l’annullamento del verbale anche per eventuali errori procedurali da parte degli agenti accertatori. Il ricorso al Giudice di Pace prevede il pagamento di un contributo unificato, variabile in base all’importo della sanzione.
La situazione normativa europea e confronti con altri veicoli
Il quadro normativo italiano sull’obbligo assicurativo per i monopattini elettrici appare particolarmente rigido se confrontato con la disciplina europea e con quella di altri veicoli “sostenibili” come le biciclette elettriche. Queste discrepanze sollevano interrogativi sia sulla coerenza legislativa interna sia sulla conformità rispetto agli orientamenti comunitari.
La normativa europea
Mentre l’UE promuove la mobilità sostenibile, l’Italia ha adottato una normativa più rigida, sollevando critiche e dubbi. La Direttiva UE 2118/2021, recepita in Italia, stabilisce i principi volti a regolamentare l’uso dei veicoli elettrici leggeri. In particolare, la direttiva:
- promuove l’uso della micromobilità come strumento di riduzione dell’impatto ambientale e del traffico urbano.
- non impone l’obbligo assicurativo di RC Auto per veicoli che non superino specifiche soglie di peso e velocità (es. velocità massima di 25 km/h e peso contenuto).
L’obbligo di RC Auto per i monopattini previsto dalla legge italiana, che generalmente non superano i limiti di velocità e peso stabiliti dalla direttiva, può essere considerata una scelta discrezionale che, sebbene non vietata, appare in contrasto con lo spirito del legislatore comunitario.
Confronto con le biciclette elettriche
Un confronto immediato e significativo riguarda le biciclette elettriche, che condividono con i monopattini molte caratteristiche tecniche e funzionali: entrambi i veicoli possono raggiungere velocità simili (entro i 25 km/h) e hanno un peso contenuto. Tuttavia, le biciclette elettriche non sono soggette ad alcun obbligo assicurativo, anche quando utilizzate su strade urbane. Questa disparità normativa solleva dubbi di razionalità e coerenza legislativa, soprattutto considerando che le biciclette elettriche possono, in taluni casi, comportare rischi comparabili o persino superiori a quelli dei monopattini, ad esempio per la maggiore stabilità e velocità consentita dai modelli più avanzati.