Il 2 marzo 2026 è la data entro la quale deve essere versata l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche. Ordinariamente l’appuntamento è al 28 febbraio, ma cadendo di sabato il tutto slitta al lunedì successivo.
Questa deadline è particolarmente importante perché deve essere versato l’importo maturato nel corso del 2025. Questa volta tutti devono passare alla cassa, nessuno escluso.
Indice
Quando va applicata l’imposta di bollo
Su alcune fatture elettroniche è necessario applicare l’imposta di bollo, pari a 2,00 euro. L’operazione è obbligatoria quando il documento non prevede l’Iva e il suo importo complessivo supera 77,47 euro.
Ovviamente con la gestione completamente digitale dei documenti contabili non è più possibile applicare materialmente una marca sulla fattura, ma bisogna compilare correttamente il file .xml utilizzando un programma di fatturazione.
Perché l’assolvimento dell’imposta di bollo venga riconosciuto correttamente dall’Agenzia delle Entrate, il contribuente deve compilare correttamente i seguenti campi sotto la sezione Dati Generali Documento, dove trova le seguenti voci:
- bollo virtuale, che dovrà essere impostato sul valore SÌ;
- importo bollo, per il quale deve essere indicato il valore 2,00 euro (alcuni programmi di fatturazione lo potrebbero includere in automatico).
Chi deve pagare il bollo
Da un punto di vista strettamente fiscale, l’obbligo di versare l’obolo coinvolge entrambe le parti (ossia chi emette la fattura e chi la riceve), ma la responsabilità dell’emissione e del versamento ricade sul contribuente che predispone il documento contabile.
Operativamente parlando esistono due opzioni per determinare chi si prenda in carico il costo dell’imposta di bollo:
- a carico del cliente (rivalsa) – in questo caso l’importo da 2,00 euro viene aggiunto al totale da pagare e deve essere inserita una riga specifica nel corpo della fattura con codice Iva N1 (escluso ex art. 15);
- a carico del fornitore, che decide di non addebitare al cliente il costo dell’imposta di bollo – in questo caso sulla fattura comparirà l’indicazione tecnica del bollo virtuale, ma l’importo non verrà sommato al totale dovuto dal cliente.
Come gestire le fatture miste
In alcuni casi, le fatture possono contenere degli importi assoggettati all’Iva ed altri esenti. L’imposta di bollo deve essere applicata nel caso in cui gli importi che non sono soggetti all’Iva superano la soglia dei 77,47 euro.
L’Agenzia delle Entrate calcola l’importo
A effettuare il calcolo dell’importo dell’imposta di bollo da versare è direttamente l’Agenzia delle Entrate, che analizza ogni singola fattura che transita attraverso il Sistema di Interscambio (Sdi). Questo servizio semplifica notevolmente gli adempimenti dei singoli contribuenti ed evita di effettuare dei calcoli complessi.
Per determinare l’importo che deve essere versato l’AdE, ogni trimestre, incrocia i dati e genera due differenti elenchi (che sono consultabili nell’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi):
- elenco A, generato automaticamente dalle fatture;
- elenco B, presunto dall’Agenzia delle Entrate.
Nel primo elenco rientrano tutte le fatture nelle quali il contribuente ha inserito correttamente il flag Bollo Virtuale. Questi dati sono blindati: l’imposta di bollo deve essere versata e non è possibile rimuovere le fatture contenute in questa lista.
Nell’elenco B finiscono i documenti per i quali non è stato flaggato il bollo, ma che secondo l’algoritmo dovrebbero averlo.
Come vanno gestiti i due elenchi
Qui arriviamo alla parte cruciale di tutta l’operazione, quella che evita di far pagare delle imposte a chi in realtà non dovrebbe farlo.
Entro il mese successivo rispetto a quello in cui finisce il trimestre è necessario eliminare le fatture dell’elenco B che non sono soggette all’imposta (perché, per esempio, sono state previste delle esenzioni specifiche).
Allo stesso modo, se delle fatture per le quali è necessario versare l’obolo non rientrano, devono essere aggiunte.
Come effettuare il pagamento
Il pagamento dell’imposta di bollo avviene esclusivamente in modalità telematiche e in modo cumulativo. In alternativa può essere usato il Modello F24.
Prelievo dal conto corrente
La via più semplice per procedere con il versamento è quella diretta, attraverso l’area riservata del portale Fatture e Corrispettivi.
La procedura da seguire è la seguente: all’interno della sezione Consultazione > Fatture elettroniche e altri dati IVA > Pagamento imposta di bollo, il sistema mostra l’importo totale dovuto per il trimestre.
Qui il contribuente ha la possibilità di inserire le proprie coordinate bancarie (Iban) per addebitare l’importo sul proprio conto: cliccando su Invia ordine di pagamento, l’Agenzia delle Entrate preleverà l’importo esatto alla data di scadenza (o immediatamente, se la scadenza è passata).
Il sistema genera in modo automatico la richiesta di addebito.
Utilizzare il Modello F24
In alternativa i contribuenti possono utilizzare un Modello F24 per effettuare i versamenti (dovrà essere presentato tramite l’home banking dell’istituto bancario presso il quale si ha il conto). In questo caso è necessario utilizzare il codice tributo specifico per il trimestre in cui si effettua l’operazione:
- 2521 per il primo trimestre;
- 2522 per il secondo trimestre;
- 2523 per il terzo trimestre;
- 2524 per il quarto trimestre.
In caso di ritardo nel pagamento, è possibile sanare la propria posizione con il ravvedimento operoso utilizzando i seguenti codici::
- 2525 per le sanzioni:
- 2526 per gli interessi.
Sanzioni per ritardi
Nel caso in cui l’Agenzia delle Entrate dovesse rilevare un mancato o parziale versamento, invia una comunicazione di irregolarità (avviso bonario). Se la situazione non viene regolarizzata entro 30 giorni dalla ricezione, la sanzione ordinaria del 30% viene iscritta a ruolo.
La regola del cumulo
Dato che generalmente gli importi da versare sono bassi, il legislatore ha previsto lo slittamento dei pagamenti quando sono inferiori a determinate cifre:
- nel caso in cui l’importo del primo trimestre sia inferiore a 5.000 euro, è possibile pagare entro la scadenza del secondo trimestre (30 settembre);
- se la somma del primo e secondo trimestre risulta essere inferiore a 5.000 euro, il contribuente può versare tutto entro la scadenza del terzo trimestre (30 novembre);
- il quarto trimestre si paga sempre entro il 28 febbraio dell’anno successivo.