Quali sono i beni che il fisco non può pignorare, nel caso in cui un contribuente abbia delle pendenze fiscali? Cosa devono temere i diretti interessati? Prima di rispondere a queste domande, ricordiamo che in Italia l’attività di riscossione delle cartelle esattoriali è in capo all’Agenzia delle Entrate Riscossione: un ente istituito proprio con questo scopo. Quando un qualsiasi soggetto non dovesse pagare imposte e tasse, l’AdER si mette quasi immediatamente in moto per recuperare i crediti fiscali. Nel momento in cui le azioni extra giudiziarie messe in campo non portino il debitore a sanare le proprie pendenze, l’amministrazione tributaria provvede a pignorare i beni.
L’attività di riscossione coattiva messa in azione dall’amministrazione finanziaria risponde a specifiche particolarità, che la differenzia rispetto ai creditori privati, che possono essere, ad esempio, le banche, le finanziarie o i condomini. Alcuni beni non possono essere pignorati dall’Agenzia delle Entrate Riscossione: questa è una vera e propria disposizione di legge, il cui scopo è quello di tutelare in tutto e per tutto la dignità del debitore.
Ma vediamo quali sono i beni tutelati dal legislatore.
Il pignoramento: in cosa consiste
Il pignoramento è disciplinato dagli articoli dal 491 al 497 del Codice di Procedura Civile e consiste nell’atto formale attraverso il quale viene eseguita l’espropriazione forzata di un qualsiasi vendita. Questa operazione porta alla successiva vendita, il cui ricavato viene utilizzato per sanare i debiti del soggetto interessato dall’operazione. Nel momento in cui vengono portati via i beni, il proprietario che ha subìto l’esproprio non li può più utilizzare fino al termina della procedura. Fino a quando non viene saldato l’importo dovuto.
È bene ricordare che il pignoramento costituisce un atto giuridico a tutti gli effetti. Il creditore lo compie con l’ausilio dell’autorità giudiziaria: si devono individuare i beni di proprietà del debitore da pignorare, i quali vengono immobilizzati in modo da soddisfare il debito.
L’atto, in estrema sintesi, rappresenta una delle fasi dell’esecuzione forzata. Il suo scopo è quello di riuscire a garantire al creditore la possibilità di recuperare la cifra che gli spetta, che verrà realizzata attraverso la vendita dei beni pignorati. Possono essere oggetto di pignoramento i seguenti beni:
- mobili, come ad esempio, autoveicoli, gioielli, conti correnti;
- immobili, come possono essere case o terreni.
Il legislatore, però, ha posto delle limitazioni, il cui scopo è quello di proteggere il debitore. Alcuni beni essenziali sono garantiti, in modo da tutelare e proteggere la sopravvivenza del debitore e della sua famiglia. Salvo specifiche eccezioni, la prima casa di abitazione non può essere pignorata.
Le limitazioni all’azione di pignoramento
A spiegare nel dettaglio quando scatta l’azione di pignoramento è direttamente l’Agenzia delle Entrate Riscossioni, la quale spiega che prende il via nel momento in cui manchino dei riscontri all’invio di richiami e avvisi bonari relativi al pagamento di tasse, tributi ed imposte. Entrando un po’ più nel dettaglio:
La procedura esecutiva prende avvio con il pignoramento che può avere a oggetto: somme, beni mobili e beni immobili. L’espropriazione forzata è preceduta dalla notifica dell’avviso di intimazione in tutti i casi in cui la notifica della cartella di pagamento sia avvenuta da più di un anno.
Le operazioni che portano al pignoramento dei beni del debitore seguono una prassi relativamente semplice e strutturata. Il primo passo è costituito dalla notifica delle cartelle esattoriali o degli avvisi bonari. Questi documenti contengono al loro interno l’invito al pagamento entro un determinato termine: nel caso in cui l'inadempimento dovesse continuare, si passa ad ulteriori solleciti fino a quando l’ente riscossore arriva all’azione estrema. Il pignoramento.
I beni contro i quali può agire il fisco
Sono diversi i beni sui quali l’Agenzia delle Entrate può pignorare e che vengono utilizzati in base ai debiti che sono stati contratti. Possono essere attaccati direttamente:
- fino ad un quinto dello stipendio;
- fino ad un quinto della pensione;
- i mobili e gli elettrodomestici di lusso, non ritenuti essenziali;
- con alcune limitazioni le case di proprietà;
- i libretti di risparmio;
- i beni di lusso, tra i quali rientrano, ad esempio, gioielli, yacht ed auto prestigiose;
- l’auto, se non viene utilizzata per svolgere il lavoro;
- il conto corrente. Nel caso in cui sia cointestato può essere pignorato solo il 50%.
Immobili: le soglie di impignorabilità
Per quanto riguarda le proprietà immobiliari, sono in vigore alcune regole. L’Agenzia delle Entrate Riscossione non può pignorare la casa se il debito risulta essere inferiore a 120.000 euro. E se, soprattutto, il valore degli immobili di proprietà risulti essere inferiore a questa soglia.
Non è possibile, inoltre, procedere con il pignoramento della casa - anche quando il debito dovesse superare i 120.000 euro - quando questa dovesse risultare l’unico immobile di proprietà del debitore. Questa regola è valida solo e soltanto quando lo stesso risulti essere un immobile di residenza, che sia accatastato come civile abitazione e non sia di lusso (non deve appartenere alle categorie catastali A/8 e A/9).
Ricordiamo, invece, che nel settore privato il pignoramento della prima casa è possibile: è il caso del mancato pagamento delle rate del mutuo. In questo caso la banca ha la facoltà di pignorare e vendere all’asta l’immobile in caso di insolvenza del mutuatario.
Stipendio e pensione: le soglie di impignorabilità
Soffermandosi, invece, sugli stipendi e sulle pensioni è bene tenere a mente alcune considerazioni:
- l’ultimo stipendio o l’ultima pensione accreditati in banca o alla Posta non possono essere pignorati;
- lo stipendio o la pensione, pignorati direttamente presso il datore di lavoro o l’ente di previdenza, non possono eccedere la quota di un quinto;
- esclusivamente per quanto riguarda la pensione, quando viene pignorata presso l’ente erogatore il quinto deve essere calcolato al netto del minimo vitale pari a 1,5 volte l’assegno sociale, che è pari a 689,745 euro;
- fino alla quota di 1.379,83 euro, non possono essere pignorati i risparmi accreditati in banca prima del pignoramento.
Beni cointestati
Nel caso in cui i beni dovessero essere cointestati, i beni possono essere pignorati nel limite massimo del 50%. Quando oggetto dell’operazione sono delle proprietà immobiliari, l’Agenzia delle Entrate Riscossione mette in esecuzione forzata solo il 50% della proprietà, nel caso in cui questa sia divisibile. In caso contrario il bene viene venduto per intero e metà del ricavato viene restituito al contitolare che risulta non essere debitore.