Quando si riceve una fattura da un soggetto non residente, il contribuente italiano passivo Iva deve regolarizzare il documento che gli è arrivato. L’obbligo insiste sulle operazioni relative alla cessione di beni e prestazioni – in questa sede ci riferiamo unicamente alle operazioni B2B, ossia tra operatori commerciali e non tra privati – e deve essere assolto attraverso queste due operazioni:
- nel caso in cui il cedente sia un soggetto passivo extra-Ue deve essere emessa un’autofattura;
- nel caso in cui il soggetto passivo sia comunitario, la fattura deve essere integrata.
A prevedere queste disposizioni è l’articolo 17, comma 2, del Dpr n. 633/72.
Indice
Quando è necessario regolarizzare una fattura
I contribuenti sono tenuti a regolarizzare le fatture emesse dai soggetti non residenti in Italia nel caso in cui il cedente non sia titolare di una partita Iva italiana. Questa situazione si realizza nel momento in cui (le due opzioni sono alternative, non si concretizzano simultaneamente):
- è stato nominato un rappresentante italiano ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del Dpr n. 633/72;
- viene effettuata l’identificazione diretta in Italia come previsto dall’articolo 35-ter del Dpr n. 633/72.
Quando si dovesse venire a verificare la seconda situazione, potrebbe accadere che il soggetto non residente attraverso la propria partita Iva italiana in modo errato effettui la rivalsa Iva per un’operazione rilevante nel nostro paese (la situazione viene ampiamente descritta all’interno della risoluzione n. 21/E/15 dell’Agenzia delle Entrate).
Il soggetto, che riceve la fattura con l’Iva esposta, in questo caso, si trova in una situazione di irregolarità. Onde evitare l’applicazione di sanzioni previste non si deve procedere con un’indebita detrazione dell’imposta. Siamo di fronte ad una situazione delicata, che deve essere gestita correttamente per non avere problemi fiscali.
Le sanzioni previste in caso di errore
La fattura emessa da un soggetto non residente può trarre in inganno, perché prevede l’assolvimento dell’Iva. Questo avviene quando il cessionario utilizza la propria partita Iva italiana: la normativa in materia prevede che, nel caso in cui l’imposta sul valore aggiunto sia territorialmente rilevante nel paese del committente devono essere applicate le norme previste dal reverse charge.
Quali sono gli accorgimenti che devono essere adottati nel momento in cui si dovesse ricevere una fattura contenente questo tipo di errore?
Prima di addentrarci nella risposta a questa domanda è necessario sottolineare che l’Iva viene esposta in fattura perché il soggetto estero ha effettuato un’identificazione diretta o ha nominato un rappresentante fiscale nel nostro Paese. Quando si concretizza praticamente questa situazione, la territorialità delle operazioni B2B deve essere effettuata applicando l’Iva italiana, ma deve essere utilizzato il meccanismo dell’inversione contabile, operazione che deve essere gestita direttamente dal committente. Ossia da soggetto che riceve la fattura.
Questo è il motivo per il quale quando si riceve per errore una fattura contenente l’Iva italiana è necessario gestire la pratica correttamente, in modo da non effettuare delle operazioni irregolari. Nel caso in cui il cessionario dovesse registrare e detrarre l’Iva che è stata esposta in fattura, detrae irregolarmente l’imposta, operazione che prevede una sanzione che oscilla tra 500 euro e 10.000 euro ai sensi dell’articolo 6, comma 9-bis del Dlgs n. 471/97.
Le soluzioni per evitare delle sanzioni
Come devono comportarsi quanti ricevono delle fatture errate per evitare le sanzioni? Purtroppo, al momento, non ci sono dei documenti ufficiali attraverso i quali vengano fornite delle soluzioni utili in questo senso. Non si è a conoscenza di quale sia l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate, che non ha fornito delle indicazioni su quale debba essere il comportamento del cessionario per evitare di ricevere delle sanzioni.
Le sanzioni vengono emesse per un motivo: il cessionario che detrae l’Iva esposta in fattura effettua un’operazione irregolare. In linea strettamente teorica il comportamento corretto da tenere, a questo punto, sembrerebbe quello di comunicare al cedente non residente l’irregolarità e chiedere che:
- venga emessa una nota di credito della fattura errata;
- venga emessa una nuova fattura nella quale non sia esposta l’Iva, applicando la disciplina del reverse charge.
A fronte di questa richiesta, però, ci si potrebbe scontrare con l’indisponibilità del soggetto passivo Iva non residente a rettificare l’operazione come abbiamo visto. Onde evitare problemi, a questo punto il cessionario italiano può effettuare una delle seguenti operazioni:
- emettere un’autofattura ed indetraibilità dell’Iva;
- emettere un’autofattura per il solo importo dell’imponibile.
Autofattura indetraibilità Iva
Il committente, per evitare delle sanzioni per irregolare assolvimento dell’Iva da parte del cessionario non residente, può regolarizzare l’operazione come segue:
- non detrae l’Iva erroneamente addebitata in rivalsa da parte del soggetto non residente;
- presenta all’Agenzia delle Entrate un documento integrativo in duplice esemplare – attraverso un’autofattura – nel quale viene indicato l’imponibile, l’imposta e l’aliquota. Il documento può essere essere elaborato in formato elettronico e trasmesso al SdI (sull’argomento l’Agenzia delle entrate ha fornito una serie di indicazioni attraverso il provvedimento n. 89757 del 30 aprile 2018);
- l’autofattura deve essere annotata nel registro delle vendite e nel registro degli acquisti;
- l’imposta deve essere liquidata seguendo le regole ordinarie.
Nel caso in cui il committente segua la procedura, che abbiamo appena descritto, entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura nella quale l’Iva è stata esposta irregolarmente, la sanzione è prevista nella misura di 250 euro. L’importo può essere ridotto avvalendosi dell’istituto del ravvedimento operoso. Nel caso in cui l’autofattura venga trasmessa telematicamente entro 90 giorni, la sanzione scende a 27,80 euro.
Emettere un’autofattura con il solo imponibile
In alternativa alla procedura, che abbiamo analizzato fino a questo momento, il cessionario o committente, entro il termine massimo di 30 giorni, può agire come segue:
- corrisponde al cedente o prestatore non residente l’Iva esposta in fattura;
- annota nel registro Iva degli acquisti il documento;
- detrae l’imposta in via ordinaria;
- regolarizza l’operazione inviando telematicamente un’autofattura, utilizzando il codice Tipo Documento TF29.
Per questo tipo di operazioni si possono consultare le informazioni contenute all’interno delle circolari n. 16/2017 e 11/2019 dell’Agenzia delle Entrate.