Il 1° gennaio 2024 sarà una data molto importante per i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario: per tutti scatta l’obbligo di aderire alla fatturazione elettronica. Ricordiamo, infatti, che dallo scorso 1° luglio 2022 sono obbligati a questo adempimento unicamente i soggetti che hanno conseguito dei compensi o dei ricavi per un importo superiore a 25.000 euro nel corso del 2021. Quanti, invece, non rientrano in questa particolare casistica hanno la possibilità di attendere fino al prossimo anno per passare alla fatturazione elettronica.
A tornare su questi aspetti e a chiarire come debbano comportarsi i diretti interessati ci ha pensato l’Agenzia delle Entrate, attraverso la FAQ n. 150 pubblicata lo scorso 22 dicembre 2022. Gli uffici tributari hanno spiegato quali siano gli ambiti di applicazione dell’articolo 18 del Decreto Legge n. 36/2022, con il quale è stato esteso anche ai forfettari l’obbligo della fatturazione elettronica.
Indice
Fatturazione elettronica: il calendario aggiornato
L’obbligo a passare alla fattura elettronica per i contribuenti forfettari può essere calendarizzato in questo modo:
- dal 1° luglio 2022 sono tenuti al nuovo adempimento i soggetti che nel corso del 2021 hanno percepito compensi o conseguito ricavi superiori a 25.000 euro;
- dal 1° gennaio 2024 sono obbligati ad aderirvi tutti gli altri soggetti.
A dare queste indicazioni è direttamente all’interno del comma 3 dell’articolo 18, al cui interno si legge che per i restanti soggetti l’obbligo avrà efficacia dal 1° gennaio 2024. L’Agenzia delle Entrate, con la FAQ 150 pubblicata lo scorso 22 dicembre 2022, è intervenuta espressamente per chiarire i dubbi interpretativi di questo nuovo obbligo.
Cosa cambia per i forfettari
La fatturazione elettronica per i contribuenti che hanno optato per il regime forfettario funziona, in estrema sintesi, come per gli altri contribuenti. Questi soggetti, infatti, per la sua emissione devono utilizzare uno dei seguenti canali:
- SDI, ossia il Sistema di Interscambio, attraverso il quale possono essere inviate le fatture elettroniche. Per farlo è possibile utilizzare un qualsiasi software di fatturazione;
- portale Fatture e Corrispettivi, grazie al quale è possibile caricare le fatture elettroniche in formato XML;
- servizio telematico Fatture e Corrispettivi, al quale è possibile accedere attraverso la piattaforma dell’Agenzia delle Entrate.
A seguito dell’invio della fattura elettronica al sistema di interscambio (SDI), quest’ultimo provvederà ad inviarla al destinatario, che potrà consultarla e conservarla in formato elettronico.
Ricordiamo che la fattura elettronica permette a tutti i contribuenti, quindi anche a quanti hanno optato per il regime forfettario, di emettere un documento contabile che è valido a tutti gli effetti dal punto di vista fiscale. L’e-fattura viene inviata contemporaneamente al cliente finale e all’Agenzia delle Entrate: in questo modo gli uffici tributari hanno la possibilità di verificare che tutte le informazioni siano corrette. Ma soprattutto tutti i movimenti sono tracciabili e permettono di verificare il pagamento delle imposte.
Cosa è necessario indicare in fattura
La fattura elettronica deve essere compilata utilizzando il tracciato XML e seguendo le regole previste dall’articolo 21 del DPR n. 633/72. All’interno del tracciato XML è necessario indicare l’applicazione del regime forfettario.
Nel momento in cui viene utilizzato un qualsiasi programma di fatturazione elettronica, questi adempimenti sono assolti direttamente dal software: ovviamente è necessario impostarlo correttamente nella fase di configurazione.
Come funzionano le operazioni attive
Nel momento in cui si effettuano delle operazioni attive, la fatturazione elettronica prevede l’applicazione del regime di non imponibilità Iva, ex art. 8, co. 1, lett. a) e b) del DPR n. 633/72. L’operazione in oggetto può essere documentata anche attraverso una fattura analogica o elettronica, andando ad utilizzare il codice natura N2.2 (altri casi delle operazioni non soggette).
Nel momento, invece, in cui vengono effettuate delle prestazioni di servizi generiche ad un cliente estero, soggetto passivo d’imposta, devono essere applicate ai forfettari le disposizioni contenute all’interno dell’articolo 7-ter del DPR n. 633/72. Questo comporta l’emissione di una fattura senza l’addebito dell’imposta. Quando si verificano queste situazioni l’e-fattura dovrà contenere le seguenti indicazioni:
- per committenti Ue: inversione contabile;
- per i committenti extra Ue: operazione non soggetta.
In entrambi i casi deve essere utilizzato in codice natura N2.1 (operazioni non soggette a Iva ai sensi degli artt. da 7 a 7-septies del DPR n. 633/72).
Quando, invece, si effettuano delle operazioni verso dei privati, queste risultano essere assimilate a delle operazioni interne. Non deve essere esercitata la rivalsa dell’imposta e nella fattura deve essere indicato: operazione fuori campo Iva. Deve essere utilizzato il codice natura N2.2.
Quando le operazioni attive vengono effettuate verso soggetti che non sono stabili in Italia è necessario inserire il codice destinatario: “XXXXXXX”.
Come gestire le operazioni passive
Come si devono comportare i contribuenti forfettari con le operazioni passive? È bene ricordare che nel caso in cui il soggetto riceva una qualsiasi prestazione da parte di un soggetto che ha sede in uno dei vari paesi aderenti all’Unione europea deve integrare la fattura ricevuta. Questo deve essere effettuato nel caso in cui il prestatore sia un soggetto passivo dell’Unione europea.
In questo caso è necessario procedere con un’autofatturazione. Il contribuente, inoltre, è chiamato a versare la relativa Iva entro il 16 del mese successivo rispetto a quello in cui è stata effettuata l’operazione. L’operazione dovrà essere effettuata utilizzando un Modello F24, mentre il codice tributo da utilizzare è il 6099. Deve essere indicato il mese nel quale è stata effettuata l’operazione.
Riduzione di due anni dei termini di accertamento
Uno dei vantaggi della fatturazione elettronica è la riduzione di due anni dei termini di decadenza per l’accertamento ai fini delle imposte dirette. Ad introdurre questa agevolazione è l’articolo 3 del D. Lgs n. 127/2015: per ottenere questa ulteriore agevolazione, il contribuente deve garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi alle operazioni con un ammontare superiore a 500 euro.
Questi pagamenti possono essere effettuati attraverso:
- un bonifico bancario o postale;
- la carta di debito;
- la carta di credito;
- un assegno bancario, circolare o postale recante clausola di non trasferibilità.