Controlli fiscali su spese mediche, tessera sanitaria controllata dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate potrà consultare il dettaglio delle spese sanitarie e veterinarie dei contribuenti nell'ambito di controlli sulle dichiarazioni dei redditi

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Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

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Molto presto il Fisco potrà accedere direttamente alle spese sanitarie e veterinarie indicate dai contribuenti nelle dichiarazioni dei redditi per effettuare i controlli del caso.

È quanto prevede il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 ottobre 2025, che introduce un nuovo comma 4-bis all’articolo 4 del decreto del 19 ottobre 2020, recependo quanto anticipato dal provvedimento 281068/2025 dell’Agenzia delle Entrate.

Spese sanitarie e veterinarie, Fisco verso l’accesso diretto

L’obiettivo del governo Meloni è rafforzare l’efficacia dei controlli sulle spese detraibili e rendere più solida la prova del sostenimento dei costi sanitari caricati nella precompilata. Ma c’è anche un effetto collaterale: la semplificazione per la vita dei cittadini.

In sintesi, i funzionari delle Entrate potranno consultare il dettaglio delle spese registrate sul Sistema Ts (Tessera Sanitaria) senza la necessità che il contribuente produca la documentazione cartacea.

Il nuovo meccanismo non comporta un monitoraggio generalizzato dei dati sanitari dei cittadini: l’accesso sarà infatti consentito solo per il Modello 730 o il modello Redditi selezionato in via centralizzata ai sensi dell’articolo 36-ter del Dpr 600/73. Per ciascun contribuente sotto verifica, gli addetti dell’ufficio territorialmente competente potranno consultare online il dettaglio dei documenti di spesa relativi al dichiarante e ai familiari fiscalmente a carico.

Spese sanitarie, i dati oggetto di verifica fiscale

I dati sottoposti a controllo dell’Agenzia delle Entrate comprendono:

  • il codice fiscale del contribuente o del familiare;
  • il codice fiscale o la partita Iva del soggetto che ha erogato la prestazione;
  • la data e la tipologia del documento (farmaci, ticket, dispositivi medici, prestazioni sanitarie, spese veterinarie, ecc.);
  • l’importo della spesa o del rimborso;
  • la data del pagamento;
  • la presenza di pagamento tracciabile.

Restano esclusi dalla consultazione i dati per i quali il contribuente ha esercitato opposizione all’utilizzo ai fini fiscali, come previsto dalle regole del Sistema Ts.

Si va così a rafforzare la prassi già riconosciuta dall’Agenzia delle Entrate nella Faq del 17 luglio 2025, secondo cui la prova del sostenimento delle spese può essere fornita tramite il prospetto scaricato dal Sistema Ts, autocertificato conforme.

Fino a oggi, infatti, Caf e professionisti potevano apporre il visto di conformità basandosi sui dati caricati dal Sistema Ts, ma in caso di controllo il contribuente doveva comunque esibire gli scontrini o le fatture originali.

D’ora in avanti, l’Agenzia potrà verificare direttamente online ogni documento di spesa, confermando o meno la detrazione, senza chiedere copia cartacea.

Eccezioni: opposizione e spese non tracciate dal sistema

Restano però alcune eccezioni. I contribuenti, infatti, dovranno continuare a conservare le fatture e gli scontrini relativi a:

  • spese per le quali è stata manifestata opposizione all’invio al Sistema Ts;
  • spese non trasmesse per natura o per errore (ad esempio cure all’estero, acquisti online o presso supermercati).

In questi casi, il Fisco non avrà accesso ai dati e potrà richiederli al contribuente in caso di controllo.

Per i cittadini, abituati a conservare per anni scontrini e fatture nei cassetti, si tratta di una novità. Ma è una novità anche per i Caf e i professionisti fiscali, perché si va tendenzialmente a ridurre l’onere di archiviazione e verifica documentale, al netto delle eccezioni citate.