Non solo lo sblocco della cessione dei crediti fiscali: tra le novità relative al superbonus inserite nell’emendamento di modifica al decreto Aiuti Bis, spunta una nuova norma che inserisce le vetrate panoramiche nella categoria dell’edilizia libera, vale a dire quelle che possono essere eseguite senza alcun titolo abilitativo e specializzazione. Una sorta di mini condono che, se dovesse essere approvato, modifica ancora una volta gli interventi che rientrano nel superbonus.
In attesa dell’approvazione definitiva della norma, vediamo di cosa si tratta e cosa potrebbe cambiare.
Superbonus, mini-condono per le vetrate panoramiche
La nuova norma inserita nell’emendamento al superbonus inserisce l’installazione di vetrate panoramiche amovibili totalmente trasparenti (VEPA) tra gli interventi in regime di edilizia libera.
L’articolo 33-quater che modifica il sblocco della cessione dei crediti fiscali:) spiega che le cosiddette VEPA assolvono funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, mentre migliorano le prestazioni acustiche ed energetiche e riducono le dispersioni termiche.
Con un vincolo: gli interventi possono essere fatti “purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile”.
Le Vepa “devono favorire una naturale micro-areazione che consente la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche”.
I requisiti delle vetrate panoramiche
In sintesi, le VEPA devono rispettare i seguenti requisiti:
- devono avere funzione temporanea di protezione contro gli agenti atmosferici
- devono migliorare le prestazioni energetiche e acustiche
- devono ridurre le dispersioni termiche
- devono impermeabilizzare parzialmente dalle acque che dall’edificio potrebbero entrare in casa
- non devono configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente reazione di volumi e di superfici, come definiti dal Regolamento Edilizio Tipo
- non devono generare nuova volumetria
- non devono cambiare la destinazione d’uso dell’immobile, anche da superficie accessoria a superficie utile.