Superbonus 110%: la detrazione vale anche per gli ascensori

Tra le novità della legge di Bilancio c'è anche la detrazione del 110% per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, con ascensori e montacarichi

Foto di Emanuela Galbusera

Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

Pubblicato: 7 Gennaio 2021 10:52

Tra le novità della legge di Bilancio 2021 c’è la possibilità di richiedere il superbonus 110% anche per l’installazione di ascensori e montacarichi.

La nuova Manovra, in vigore dal 1° gennaio 2021, apre alle spese per la rimozione delle barriere architettoniche nel rispetto di determinati requisiti. Rientrano nell’agevolazione, quindi, le spese per l’installazione di strumenti che favoriscono la mobilità di persone con disabilità, in base a quanto riportato nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.

Sono inoltre ricompresi i lavori di rimozione delle barriere architettoniche, effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni.

Superbonus 110%, novità in legge di Bilancio 2021

La legge di Bilancio 2021 allarga l’ambito degli interventi ammessi al superbonus 110%. Vengono dunque inclusi:

  • gli interventi per la coibentazione del tetto;
  • l’eliminazione delle barriere architettoniche (anche se effettuati in favore di ultrasessantacinquenni);
  • l’istallazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.

Tra questi, di particolare importanza sono i lavori finalizzati all’eliminazione di barriere architettoniche, che finora erano inseriti dal legislatore tra quelli ammessi al bonus ristrutturazione (art. 16-bis TUIR lett. e). Ora tra i lavori ammessi al superbonus 110% rientrano anche gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche (anche se come interventi “trainati”), aventi ad oggetto:

  • ascensori e montacarichi;
  • la realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992.

Quando può essere utilizzato il superbonus

E’ possibile usufruire della detrazione del 110% per l’installazione di ascensori in condominio, a patto che questi interventi vengano realizzati congiuntamente a un intervento trainante di efficientamento energetico. Le spese sostenute per gli interventi trainanti dovranno essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese per gli interventi “trainati” dovranno essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e fine dei lavori. Il tetto massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è pari a 96.000 euro, perciò la detrazione non può essere superiore a 105.600 euro. Sarà possibile usufruire sia della cessione del credito che dello sconto in fattura.

Superbonus 110% per ascensori e montacarichi, chi può utilizzarlo

Possono installare un ascensore gratuitamente, usufruendo del superbonus 110%, solo alcune determinate categorie. Dal momento che rientrano nell’agevolazione le spese per l’installazione di strumenti che favoriscono la mobilità di persone con disabilità, gli interventi in questione danno diritto alla detrazione se effettuati in favore di persone con handicap grave in linea con quanto riportato nell’articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992.
Ne hanno diritto anche persone di età superiore a 65 anni.