Superbonus 110%, quali lavori si possono fare gratis: esempi pratici

La guida fiscale dell'Agenzia delle Entrate analizza sette esempi pratici in cui viene spiegato se spetta o no il super bonus del 110%

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Emanuela Galbusera

Giornalista di attualità economica

Giornalista pubblicista, ha maturato una solida esperienza nella produzione di news e approfondimenti relativi al mondo dell’economia e del lavoro e all’attualità, con un occhio vigile su innovazione e sostenibilità.

Pubblicato: 28 Luglio 2020 11:16

È online la nuova guida dell’Agenzia delle Entrate al super bonus del 110%, con le istruzioni sulle novità in materia di detrazioni previste dal decreto Rilancio. Dai lavori ammessi, passando per i beneficiari, fino alle due grandi novità: la cessione del credito e lo sconto in fattura.

Non solo: all’interno della guida fiscale si trova una sezione dedicata all’analisi di sette casi pratici, in cui viene spiegato se spetta o meno il bonus del 110%. Vediamoli insieme.

Caso 1: caldaia abbinata a cappotto termico in condominio

Il contribuente vive in un appartamento all’interno di un condominio, che non dispone di un sistema centralizzato di riscaldamento, che sta effettuando degli interventi di efficientamento energetico (ad esempio cappotto termico) che beneficiano del Superbonus, conseguendo il miglioramento delle due classi energetiche. Decide di avviare una ristrutturazione, sostituendo la caldaia e gli infissi e ristrutturando i servizi igienici. Nella situazione prospettata:

  • per la sostituzione della caldaia e delle finestre comprensive degli infissi potrà beneficiare del Superbonus del 110% della spesa sostenuta se la caldaia e le finestre possiedono i requisiti richiesti ai sensi dell’articolo 14 del decreto legge n. 63 del 2013. Pertanto, a fronte di una spesa di 8.000 euro, otterrà una detrazione di 8.800 euro (110%), da utilizzare in 5 anni in
    quote annuali da 1.760 euro;
  • se si interviene sui servizi igienici sostituendo non solo pavimenti e sanitari ma anche con il rifacimento degli impianti, l’intervento nel suo complesso, rientra nella manutenzione straordinaria e, pertanto, le relative spese danno diritto alla detrazione in misura pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima
    48 mila), da ripartire in 10 anni. Pertanto, a fronte di una spesa complessiva di 20 mila euro avrà diritto ad una detrazione pari a 10 mila (50%), con quote annuali di 1.000 euro.

Caso 2: efficientamento energetico e ristrutturazione di una villetta autonoma

Il contribuente abita in una villetta singola e vorrebbe effettuare la ristrutturazione e l’efficientamento energetico della propria abitazione passando dalla classe G alla classe E. Decide di avviare una ristrutturazione mediante:

  • sostituzione della caldaia, degli infissi e rifacimento del cappotto termico, nel rispetto dei requisiti richiesti del Decreto Rilancio. Pertanto, potrà beneficiare del Superbonus. A fronte di spese pari a 25 mila euro (cappotto termico) e 10 mila euro (caldaia e infissi), beneficerà di una detrazione, pari al 110% di 38.500 euro (110%), da ripartire in 5 ed quote annuali da
    7.700 euro;
  • ristrutturazione della villetta (interventi edilizi sui pavimenti, impiantistica e bagni). Se tali interventi possiedono i requisiti richiesti, può beneficiare di una detrazione pari al 50% delle spese sostenute, fino al limite massimo di 96 mila euro complessive (detrazione massima 48 mila), ripartita in 10 anni. Per cui a fronte di spese pari a 55.000 euro avrà diritto ad una
    detrazione pari al 50% delle spese sostenute (27.500 euro) da ripartire in 10 quote annuali di pari importo (2.750 euro).

Caso 3: appartamento in condominio e ristrutturazione seconde case

Il contribuente, che è proprietario di un appartamento in un condominio in città, ha anche una villetta a schiera di proprietà al mare e una in montagna e vuole procedere ad effettuare alcuni lavori di ristrutturazione, usufruendo del Superbonus al 110%. In tale situazione egli potrà contemporaneamente fruire del Superbonus per le spese sostenute per interventi:

  • di riqualificazione energetica realizzati su massimo due delle suddette unità immobiliari, in città (se l’intervento è effettuato congiuntamente ad un intervento sulle parti comuni), al mare e in montagna. Per gli interventi realizzati sulla terza unità immobiliare potrà, eventualmente fruire dell’Ecobonus, secondo le regole “ordinarie”;
  • di riqualificazione energetica ammessi dalla normativa realizzati sulle parti comuni dell’edificio condominiale, antisismici realizzati su tutte le unità abitative, purché esse siano situate nelle zone sismiche 1,2 e 3.

Caso 4: riqualificazione energetica in villetta

Il contribuente abita in qualità di inquilino in una villetta a schiera, funzionalmente indipendente e con accesso autonomo, e vuole effettuare interventi di riqualificazione energetica agevolati dalla norma.

In una situazione come questa, il contribuente potrà fruire del superbonus se effettua gli interventi trainanti e trainati sulla sua unità immobiliare, se con tali interventi si raggiungono i requisiti energetici richiesti certificati dall’attestato di prestazione energetica relativa alla stessa unità.

Caso 5: sostituzione caldaia e finestre

Il contribuente, che vive in una casa unifamiliare, vuole cambiare la sua vecchia caldaia con un modello a condensazione di classe energetica A, e sostituire i vecchi infissi.

La risposta dell’Agenzia delle Entrate a questo dubbio molto diffuso è che il contribuente, e tutti quelli che si trovano in una situazione simile, potranno beneficiare del Superbonus 110% per tutti e due gli interventi sopra descritti, a patto che con gli stessi si consegua un salto di due classi energetiche, certificato da un tecnico mediante APE.

Caso 6: impianto di produzione di acqua sanitaria per il condominio

Un condominio vuole realizzare un impianto centralizzato funzionale esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria per più utenze. Per avere diritto al Superbonus, dovrà dotare l’impianto centralizzato di produzione di acqua calda sanitaria di un generatore di calore autonomo e separato da quello che serve per la climatizzazione invernale, salvo impedimenti di natura tecnica o nel caso che si dimostri che l’adozione di un solo generatore produca un beneficio energetico.

Caso 7: sostituzione infissi in zona sottoposta a vincoli paesaggistici

Il contribuente, che vive in un’unità immobiliare in un edificio ubicato in un’area sottoposta ai vincoli paesaggistici e culturali, vuole sostituire i serramenti.
Vista l’ubicazione della casa, potrà fruire del Superbonus 110% per le spese sostenute per la sostituzione dei serramenti, anche se questo non viene abbinato ad un intervento trainante( (cappotto termico o sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale) sulle pareti del condominio, purché la sostituzione dei serramenti determini il passaggio di due classi energetiche o, se non possibile, il raggiungimento della classe energetica più alta.