Piano Transizione 5.0, pronta la bozza. Tutte le novità disponibili

Bozza pronta per l'attesissimo decreto Transizione 5.0: incentivi, definizioni, limiti di spesa per pannelli e sistemi di accumulo, nuovi certificatori

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Francesca Secci

Giornalista

Giornalista pubblicista con esperienza in redazioni rilevanti, è specializzata in economia, finanza e geopolitica.

Il decreto con gli incentivi del piano Transizione 5.0 è in procinto di essere pubblicato, rispondendo alle richieste insistenti degli industriali. Il lavoro tecnico del Ministero del Made in Italy è concluso e la bozza del provvedimento è stata inviata al Ministero dell’Economia per l’approvazione. La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale è prevista entro la fine del mese o nei primi giorni di luglio.

La bozza contiene 23 articoli e 3 allegati. Il testo al momento non è ancora definitivo e potrebbe subire modifiche.

Date per l’avvio dei progetti

Il piano è valido dal 1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. Gli investimenti dovranno essere completati entro la fine del prossimo anno, ma saranno validi anche quelli avviati a partire dal 1 gennaio 2024. Il credito di imposta sarà concesso per l’acquisto di beni e macchinari che consentano un risparmio energetico.

Maggiore è l’efficienza energetica dell’investimento, maggiore sarà l’incentivo, ma la percentuale dell’aiuto diminuisce con l’aumento dell’investimento.

Una sola pratica attiva alla volta per ogni impresa

Un’altra novità rilevante è che ogni impresa potrà avere una sola pratica attiva alla volta. Se un progetto coinvolge più processi, l’intera struttura produttiva sarà il riferimento. Solo dopo la chiusura di una pratica, l’azienda potrà aprirne una nuova.

Il plafond annuale e fondi disponibili

Il limite di 50 milioni è annuale. Per sfruttare al massimo il doppio plafond per il biennio, le pratiche concluse entro il 30 aprile 2025 potranno essere considerate chiuse al 31 dicembre 2024, se entro quella data sarà stato versato un acconto del 50% degli investimenti.

Il Piano Transizione 5.0 dispone di 13 miliardi di euro, recuperati grazie alla rimodulazione del Pnrr. Recentemente, il neo presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, ha sollecitato la pubblicazione del decreto. L’attesa del provvedimento ha causato il congelamento degli investimenti da parte di molte aziende, influendo sulla produzione industriale del Paese. Il decreto rappresenta la continuazione ideale del piano Industria 4.0, che ha contribuito alla modernizzazione e digitalizzazione delle imprese italiane, risultando in buoni risultati economici negli ultimi anni.

Impresa di nuova costituzione

Questa tipologia di impresa, per la misurazione del risparmio energetico, potrà riferirsi a uno scenario controfattuale anziché ai consumi registrati l’anno precedente. La definizione include non solo le nuove imprese, ma anche quelle che hanno variato sostanzialmente prodotti e servizi da meno di sei mesi.

Struttura produttiva e processo interessato

I risparmi devono essere calcolati con aliquote differenti a seconda che si tratti della struttura produttiva o del solo processo interessato dall’investimento. La struttura produttiva è definita come un sito con unità locali o stabilimenti su particelle catastali contigue, finalizzato alla produzione di beni o servizi con autonomia tecnica, funzionale e organizzativa. Il processo produttivo comprende attività correlate nella catena del valore, trasformando risorse in prodotti o servizi.

Calcolo del risparmio energetico

Il risparmio energetico si calcola confrontando i consumi stimati conseguibili tramite gli investimenti con quelli registrati nell’anno precedente, riferiti alla struttura produttiva o al processo interessato. Se non sono disponibili dati energetici registrati, si effettua una stima basata sull’analisi dei carichi energetici.

Per le nuove imprese, senza uno scenario reale di riferimento, si considera uno scenario controfattuale basato su tre beni alternativi disponibili sul mercato negli ultimi cinque anni. Il risparmio è calcolato confrontando i consumi medi annui dei beni alternativi con quelli dell’investimento reale.

Rinnovabili e formazione

Il decreto include spese per moduli fotovoltaici, sistemi di stoccaggio e trasformatori tra le spese ammissibili. Le strutture devono essere allacciate alla rete dei produttori entro un anno dalla data di completamento del progetto.

Per la formazione, sono definite attività inerenti alla transizione green e digitale. I progetti formativi devono avere una durata minima di 12 ore e includere moduli su specifiche materie energetiche e digitali.

Estensione dei soggetti abilitati alla certificazione

Il decreto amplia le categorie di soggetti abilitati alla certificazione tecnica includendo vari organismi di valutazione e ingegneri con determinati diplomi di laurea. Tutti devono dichiarare indipendenza e assenza di conflitti di interesse.

Il Gse effettuerà verifiche documentali e controlli in loco a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva. I controlli potranno essere avviati già dopo la prenotazione per verificare il calcolo del risparmio stimato.