Modifiche al Superbonus e ai bonus edilizi: nuova circolare AE

L'Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti su bonus edilizi e Superbonus a seguito delle nuove misure anti frode e le modifiche introdotte dal governo

Con la circolare N. 19/E del 27 maggio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti su Bonus edilizi e Superbonus a seguito delle nuove misure anti frode e le modifiche introdotte dal governo in materia di cessione del credito, prezzi e visto di conformità.

Vediamo, di seguito, i principali interventi.

Novità in materia di Superbonus e Bonus edilizi

La legge di bilancio 2022 ha modificato l’articolo 119 del d.l. n. 34 del 2020 concernente “incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”, prevedendo l’obbligo del visto di conformità per l’utilizzo del Superbonus nella dichiarazione dei redditi e, inoltre, specificando i prezzari da adottare per l’asseverazione/attestazione di congruità della spesa, ai fini dell’esercizio dello sconto in fattura o della cessione del credito.

L’obbligo del visto di conformità che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta è però escluso in caso di dichiarazione precompilata (qui le novità 2022).

Il Governo, con la Manovra 2022, ha modificato anche la disciplina dell’articolo 121 del d.l. n. 34 del 2020 in materia di “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle detrazioni fiscali“. Nello specifico, è stato disposto:

  • anche per le spese sostenute negli anni 2022, 2023 e 2024, la possibilità di fruire delle detrazioni spettanti mediante sconto in fattura o cessione del credito, che la legislazione previgente limitava a quelle sostenute negli anni 2020 e 2021;
  • per gli interventi rientranti nel Superbonus, la facoltà di optare per lo sconto in fattura o la cessione del credito, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, venga estesa agli interventi effettuati fino al 31 dicembre 2025.

Secondo quanto previsto, inoltre, rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità sulla base dell’aliquota di detrazione prevista per ciascuna tipologia di intervento e nei relativi limiti di spesa. Tali spese possono formare oggetto di opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito, al pari delle altre spese detraibili sostenute per gli interventi agevolabili.

Attenzione però, qualora l’apposizione del visto di conformità sia assorbita da quella relativa al visto sull’intera dichiarazione, ai fini della fruizione della detrazione, è necessario che le spese concernenti l’apposizione del visto relativo ai Bonus diversi dal Superbonus siano separatamente evidenziate nel documento giustificativo, poiché solo queste ultime sono detraibili. Occorre, inoltre, suddividere le spese per il visto in relazione alle diverse tipologie di intervento, in quanto tali spese rientrano nei massimali specifici per ogni intervento.

Superbonus e bonus edilizi: cosa si intende per “congruità della spesa”

Tra le novità introdotte dal legislatore, inoltre, il compito riconosciuto ai tecnici abilitati di poter attestare la congruità dei prezzi, secondo le disposizioni della legge di bilancio 2022, facendo riferimento – oltre ai prezzari individuati dal d.m. 6 agosto del 2020 – anche ai valori massimi stabiliti, per talune categorie di beni, dal decreto del Ministero della transizione ecologica del 14 febbraio.

Le spese per il rilascio di tali attestazioni rientrano nei massimali specifici per ogni intervento. Ne consegue che nell’ipotesi di realizzazione di diversi interventi (miglioramento sismico, cappotto, finestre, caldaia, etc.) il costo sostenuto per le prestazioni professionali e per altre spese funzionali all’esecuzione dell’intervento deve essere imputato ad ogni singolo intervento (la cui riconducibilità deve essere attestata dal competente tecnico) in relazione alla prestazione svolta.

Quando non è richiesto il visto di conformità in caso di Superbonus e bonus edilizi

Come ha chiarito l’Agenzia delle Entrate, fatta eccezione per gli interventi relativi al c.d. Bonus facciate di cui alla legge di bilancio 2020, a prescindere dal relativo importo – non sussiste l’obbligo del rilascio del visto di conformità e delle attestazioni di congruità della spesa, ai fini della fruizione dello sconto in fattura o della cessione del credito:

  • per le opere già classificate come “attività di edilizia libera”, ai sensi della normativa di settore sopra richiamata;
  • per gli interventi, diversi da quelli di edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell’edificio.

Sebbene tra gli interventi previsti siano inclusi anche quelli ammessi al Superbonus, l’esonero dal visto di conformità e dall’attestazione di congruità della spesa riguarda esclusivamente gli interventi ammessi alle detrazioni “cedibili o scontabili” diversi dal Superbonus.

L’esonero riguarda, quindi, gli interventi “minori” di edilizia libera, a prescindere dal relativo importo, e tutti gli altri interventi, non in edilizia libera, di importo complessivo non superiore a 10.000 euro. Fanno eccezione, per espressa previsione normativa, gli interventi rientranti nel Bonus facciate di cui alla legge di bilancio 2020, per i quali è sempre previsto l’obbligo dell’attestazione di congruità della spesa in caso di cessione del credito o di sconto in fattura, a nulla rilevando che si tratti di un intervento di edilizia libera o di un intervento di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

È stato, quindi, ribadito che i nuovi obblighi riguardavano le opzioni per la cessione e per lo sconto riferite ai Bonus diversi dal Superbonus. Inoltre, nelle ipotesi di esonero sopra descritte, l’invio della comunicazione dell’opzione relativa allo sconto in fattura (qui come è cambiato nel 2022) o alla cessione del credito, priva di visto di conformità e dell’attestazione della congruità della spesa, può essere effettuato direttamente dal contribuente o da un intermediario delegato. Con la sottoscrizione della comunicazione, il contribuente attesta che gli interventi rientrano fra quelli di edilizia libera ovvero che sono di importo complessivo non superiore a 10.000 euro.

Va precisato, a tal proposito, che ai fini della verifica del limite di importo di 10.000 euro, occorre considerare tutte le spese agevolabili riferite agli interventi oggetto del titolo abilitativo, in relazione alla medesima unità immobiliare, a prescindere da quanti sono i beneficiari della detrazione. Se nell’ambito dei suddetti interventi sono effettuati anche quelli di edilizia libera necessari per il completamento dello stesso, occorre avere riguardo anche al valore di tali interventi, atteso che gli stessi sono oggetto di agevolazione.

Cosa è cambiato con il decreto Frodi

Al fine di coniugare l’esigenza di consentire la cessione di crediti, seppure in numero ridotto, con quella di evitare o contrastare le frodi fiscali, l’articolo 28 del decreto Sostegni-ter, riproducendo l’articolo 1, comma 2, del decreto Frodi, ha previsto il divieto di cessione ulteriore alla prima con riferimento al Superbonus, ai Bonus diversi dal Superbonus e ai Bonus anti-COVID, fatta salva la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all’albo.

In altri termini, in considerazione del susseguirsi di tali modifiche normative, di cui sono fatti salvi gli effetti medio tempore prodotti, a partire dal 26 febbraio 2022 (data di entrata in vigore del decreto Frodi) la cessione del credito può essere effettuata tre volte: la prima a favore di chiunque e le due ulteriori a favore di determinati soggetti “qualificati” (ossia banche e intermediari finanziari, società appartenenti a un gruppo bancario, nonché imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia).