Dal 6 luglio sarà possibile consultare l’Indice Nazionale dei Domicili Digitali (INAD). E’ già possibile registrare il proprio domicilio digitale, per ricevere tutte le comunicazioni ufficiali da parte della Pubblica Amministrazione. Scopriamo insieme cosa fare.
Indice
Cos’è l’INAD
L’INAD è l’elenco pubblico contenente i domicili digitali eletti, destinati alle comunicazioni aventi valore legale con la PA.
L’INAD nasce dalla collaborazione fra Agid, il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio e Infocamere, la società delle Camere di commercio per l’innovazione digitale, che ha realizzato la piattaforma.
Agid, l’Agenzia per l’Italia Digitale, consente già a tutti i cittadini di registrare il proprio domicilio digitale, come un proprio indirizzo PEC, dove poter ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione, su INAD, l’Indice Nazionale dei Domicili digitali delle persone fisiche, istituito ai sensi dell’art. 6-quater c. 1 del CAD di cui al D.lgs.7 marzo 2005, n. 82 , che sarà, però, consultabile dal 6 luglio.
L’INAD è disponibile tutto l’anno, per 23 ore giornaliere su 24. Le sue funzionalità sono sospese nella fascia oraria dalle 00.00 alle 01.00, al fine di consentire l’aggiornamento del sistema. Per garantire le attività di manutenzione dell’infrastruttura, in ogni caso, possono essere fissati periodi di interruzione programmata, oggetto di tempestiva comunicazione.
I vantaggi sono molteplici, sia per il cittadino, che avrà a disposizione un unico luogo per ricevere tutte le comunicazioni in tempo reale dalla Pubblica Amministrazione, sia per la Pubblica Amministrazione, con un notevole impatto anche sull’ambiente.
Attivazione semplice e gratuita
Per eleggere il proprio domicilio digitale è necessario accedere al portale https://domiciliodigitale.gov.it
Una volta aperta la pagina web sarà possibile cliccare su “ATTIVA IL TUO DOMICILIO”. La nuova pagina, che si apre, consente di scegliere la modalità di accesso che si preferisce.
Per accedere al Domicilio digitale è possibile iniziare la registrazione tramite SPID, oppure con la Carta Nazionale dei Servizi (CNS) o con la Carta di Identità elettronica (CIE).
Noi proseguiamo il percorso di attivazione tramite SPID.
Dopo aver effettuato il login, preso visione dell’informativa privacy ed indicato un indirizzo di e-mail ordinaria dove ricevere eventuali comunicazioni, sarà possibile indicare il proprio domicilio digitale personale o, nel caso di professionisti già presenti in INI-PEC, verificare quello acquisito in automatico.
Una volta effettuata la registrazione, il sistema chiederà di inserire il proprio indirizzo PEC da eleggere come domicilio digitale.
Completata la registrazione sarà possibile utilizzare le funzionalità rese disponibili dall’INAD per:
- eleggere il domicilio digitale, mediante indicazione di un indirizzo di PEC o di recapito certificato qualificato del quale si è titolari;
- modificare il domicilio digitale eletto;
- cessare il domicilio digitale eletto. La cessazione volontaria non è consentita a coloro che risultano contemporaneamente iscritti nell’INI-PEC in qualità di professionisti;
- visualizzare il domicilio digitale eletto;
- modificare l’indirizzo e-mail di contatto;
- modificare o eliminare l’attività professionale esercitata
- inserire e revocare la delega eventualmente conferita dal legale rappresentante dell’Ente alla gestione del domicilio digitale a uno o più soggetti;
- visualizzare i dati acquisiti dall’INAD nel processo di registrazione;
- visualizzare le informazioni relative al proprio utilizzo dell’INAD;
- visualizzare le informazioni storiche relative all’elezione, modifica e cessazione del proprio domicilio digitale.
Un indirizzo PEC o di recapito certificato qualificato non può essere contemporaneamente domicilio digitale di due o più codici fiscali.
Per quanto concerne l’elezione del domicilio digitale, solo i Professionisti hanno facoltà di eleggere nell’INAD sia un domicilio digitale professionale sia un domicilio digitale personale.
L’INAD è aggiornato quotidianamente mediante la pubblicazione, entro le ore 01:00, di tutte le Informazioni relative alle richieste telematiche validate entro le ore 23:59 del giorno precedente.
Durante la fase di aggiornamento, l’INAD non è utilmente consultabile.
Dal 6 luglio 2023, il domicilio digitale eletto sarà attivo e consultabile.
Chi può eleggere il proprio domicilio digitale
Il proprio domicilio digitale può essere eletto da:
- persone fisiche che hanno compiuto 18 anni
- professionisti che svolgono una professione non organizzata in ordini, albi o collegi ai sensi della legge n. 4/2013
- enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione nell’INI-PEC.
Il Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) prevede che il domicilio digitale dei professionisti iscritti in INI-PEC, l’indice nazionale degli Indirizzi PEC delle imprese e dei professionisti, venga importato automaticamente su INAD in qualità di persona fisica, restando salva la possibilità di modificarlo, indicando un altro indirizzo PEC.
I professionisti iscritti in ordini, albi o collegi, quindi, potranno indicare, fino al 6 luglio, un domicilio digitale personale, diverso da quello professionale indicato in INI-PEC.
Accedendo all’INAD troveranno indicata la propria PEC professionale già presente nell’INI-PEC e da questo automaticamente acquisita in INAD ai sensi dell’art. 6-quater c. 2 del CAD e delle Linee guida Agid.
Fino al 6 luglio potranno modificare la propria PEC inserendo un diverso domicilio digitale personale con cancellazione del primo.
Dal 6 luglio, la casella PEC professionale se non modificata o quella nuova personale eventualmente inserita sarà liberamente consultabile per comunicazioni o notifiche da parte delle Pubblica Amministrazioni o degli avvocati. Potrà essere modificata successivamente in qualunque momento.
Cosa succede dal 6 luglio
Dal 6 luglio 2023 le Pubbliche Amministrazioni utilizzeranno, se presente nell’elenco, il domicilio digitale per tutte le comunicazioni con valenza legale e, a partire dalla stessa data, chiunque potrà consultarlo liberamente dall’area pubblica del sito, senza necessità di autenticazione, inserendo semplicemente il codice fiscale della persona di cui si vuol conoscere il domicilio digitale.
Ogni Pubblica Amministrazione, pertanto, potrà inviare agli indirizzi indicati qualsiasi comunicazione ufficiale, sia rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta che accertamenti, verbali di sanzioni amministrative.
Ogni comunicazione inviata sarà considerata consegnata indipendentemente dalla lettura. Sarà, quindi, necessario monitorarla con attenzione.
Dal 6 luglio sarà possibile la consultazione dei domicili digitali registrati.
Sarà sufficiente collegarsi all’indirizzo https://domiciliodigitale.gov.it e in home page, gratuitamente e senza accesso riservato, nell’apposita area “CERCA UN DOMICILIO DIGITALE” sarà possibile digitare il codice fiscale nell’apposito campo e, superato il consueto controllo di sicurezza tramite captcha per evitare abusi, si potrà semplicemente cliccare sull’apposito pulsante di ricerca.
L’inserimento del codice fiscale consente di ottenere il domicilio digitale ad esso corrispondente al momento della consultazione e, in caso di domicilio digitale eletto in qualità di Professionista, anche l’attività professionale esercitata, in una scheda di dettaglio.
La consultazione dell’INAD sul web è consentita a chiunque senza necessità di autenticazione.
Oltre alla classica “RICERCA” sarà possibile, sempre nella già menzionata area, procedere a “VERIFICA STORICO”, inserendo domicilio digitale, codice fiscale e data. In questo casa sarà possibile verificare se, alla data indicata, il domicilio digitale era associato al codice fiscale indicato.
Sicurezza dei dati
La gestione della sicurezza è effettuata dal Gestore INAD per il tramite di InfoCamere S.c.p.A., mediante procedure atte a garantire la sicurezza fisica, logica e organizzativa dei sistemi informatici, nonché mediante misure tecniche e organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza dei dati personali adeguato al rischio, ai sensi dell’articolo 32 del GDPR.
La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati personali è messa a disposizione di InfoCamere S.c.p.A., che il Gestore INAD nomina responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti dell’articolo 28 del GDPR.
Secondo quanto disposto dall’articolo 60 del CAD e coerentemente con il Piano Triennale per l’informatica nella Pubblica Amministrazione, AGID ha inserito l’INAD nelle basi di dati di interesse nazionale e, pertanto, ne garantisce il pieno utilizzo secondo standard e criteri di sicurezza e di gestione adeguati.
I vantaggi dell’INAD
Grazie a INAD, tutte le comunicazioni della Pubblica Amministrazione con valore legale, come ad esempio rimborsi fiscali e detrazioni d’imposta, accertamenti, verbali di sanzioni amministrative e così via, vengono inviate direttamente nella casella di posta indicata dal cittadino, che può gestire in autonomia il proprio domicilio digitale.
Dopo aver registrato il proprio domicilio digitale su INAD, le notifiche arriveranno in tempo reale, senza ritardi o problemi relativi al mancato recapito, con notevoli risparmi legati al minore utilizzo della carta e all’azzeramento dei costi di invio tramite servizi postali.
Inoltre, il cittadino avrà immediatamente a disposizione la documentazione, senza l’incombenza di spostarsi fisicamente per recuperarla, mentre la Pubblica Amministrazione avrà un sistema di comunicazione centralizzato più efficiente, automatizzato e sicuro.
In particolare, i vantaggi possono essere così riassunti:
- Tempestiva ricezione. L’ente che invierà comunicazioni tramite Domicilio digitale potrà avvalersi della conferma immediata di ricezione da parte del cittadino
- Taglio completo ai costi di postalizzazione. Digitalizzando e sostituendo interamente la raccomandata, l’ente risparmia così costi cartacei e di invio
- Notifiche automatizzate. L’utente può disporre di un sistema di notifiche completamente automatizzato, grazie all’indice di tutti i Domicili digitali disponibili
- Risparmio di tempo. Il Domicilio digitale favorisce l’intero flusso di comunicazione, facendo risparmiare molto tempo ad entrambe le parti
- Indice nazionale. La norma prevede la realizzazione di un indice nazionale pubblico dei Domicili digitali delle persone fisiche, nel quale possano essere consultati i domicili digitali validi per tutte le comunicazioni aventi valore legale nei confronti dei cittadini aderenti.
API pubbliche
Il Domicilio digitale è facilmente integrabile ad ogni infrastruttura tramite le API pubbliche di estrazione.
Le “Specifiche tecniche API estrazione dei domicili digitali” riportate nel repository attuano quanto previsto al paragrafo 2.5. Estrazione dei dati delle Linee Guida dell’Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all’iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese (INAD).
L’OpenAPI, riportato in inad_api_extraxtion.yaml, definisce le modalità tecniche con cui e’ possibile accedere ai domicili digitali eletti nell’INAD.
Le specifiche tecniche sono definite in coerenza con il quadro normativo in materia di interoperabilità dei sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni, e nello specifico delle:
- Linee Guida sull’interoperabilità tecnica delle Pubbliche Amministrazioni, adottate dal AgID ai sensi dell’articolo 73, comma 3-ter, lettera b) del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82
- Linee Guida Tecnologie e standard per la sicurezza dell’interoperabilità tramite API dei sistemi informatici, adottate dal AgID ai sensi dell’articolo 73, comma 3-ter, lettera b) e dell’articolo 51 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
La costruzione del trust tra INAD e i sistemi ICT delle PA è realizzato per il tramite della infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità ai sensi delle Linee Guida sull’infrastruttura tecnologica della Piattaforma Digitale Nazionale Dati per l’interoperabilità dei sistemi informativi e delle basi di dati, adottate dal AgID ai sensi dell’articolo 50-ter, comma 2 del Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.