L’Inps, con la pubblicazione della circolare n. 27 del 10 marzo 2023, ha fornito nuove indicazioni sul calcolo degli importi relativi alla pensione anticipata a 62 anni, cd. Quota 103 flessibile, facendo così chiarezza su quanto spetta ai contribuenti e sui limiti reddituali validi per l’anno 2023.
Pensione a 62 anni con Quota 103: come funziona
La legge di Bilancio 2023, ha introdotto, in via sperimentale per il 2023, la facoltà di conseguire il diritto alla “pensione anticipata flessibile”, cd. Quota 103, ai contribuenti che hanno:
- un’età anagrafica di almeno 62 anni (non adeguato agli incrementi alla speranza di vita);
- un’anzianità contributiva minima di 41 anni.
Il trattamento di pensione in esame è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto e tali requisiti devono intendersi perfezionati dagli iscritti all’assicurazione generale obbligatoria (AGO) e alle forme esclusive e sostitutive della medesima gestite dall’INPS, nonché alla Gestione separata, entro il 31 dicembre 2023.
Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo è valutabile la contribuzione a qualsiasi titolo versata o accreditata in favore dell’assicurato (qui come funziona il versamento volontario e quanto costa), fermo restando il contestuale perfezionamento del requisito di 35 anni di contribuzione al netto dei periodi di malattia, disoccupazione e/o prestazioni equivalenti, ove richiesto dalla gestione a carico della quale è liquidato il trattamento pensionistico.
Restano ferme le speciali disposizioni di settore che prevedono requisiti anagrafici e contributivi più favorevoli per l’accesso al pensionamento, anche se dette disposizioni, di settore e speciali, non trovano applicazione ai fini del perfezionamento dei requisiti anagrafico e contributivo prescritti per il conseguimento della pensione.
Il legislatore, inoltre, ha previsto l’incumulabilità della pensione anticipata flessibile con i redditi da lavoro dipendente o autonomo, a eccezione di quelli derivanti da lavoro autonomo occasionale nel limite di 5.000 euro lordi annui. Attenzione però, tale incumulabilità si applica per il periodo intercorrente tra la data di decorrenza della pensione in esame e la data di maturazione del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Pertanto, per le categorie di iscritti per i quali trovano applicazione i requisiti anagrafici per il diritto alla pensione di vecchiaia differenti, il divieto di cumulo cessa al compimento dell’età anagrafica prevista dal Fondo di appartenenza per le pensioni di vecchiaia e non al raggiungimento del requisito anagrafico.
Quota 103: a chi spetta l’assegno pensionistico “pieno”
Andare in pensione prima del tempo comporta, in alcuni casi, la decurtazione dell’assegno spettante. Anticipare i tempi di uscita dal lavoro, quindi, può voler dire anche rinunciare a una parte dell’importo mensile spettante, almeno fino al raggiungimento dell’età e dei requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, ma non sempre.
Nel caso di Quota 103, per esempio, il trattamento di pensione anticipata flessibile è riconosciuto per un valore lordo mensile massimo non superiore a cinque volte il trattamento minimo previsto dalla legislazione vigente, per le mensilità di anticipo del pensionamento rispetto al momento in cui tale diritto maturerebbe a seguito del raggiungimento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico ordinario.
Pertanto, fino alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia (qui per saperne di più), l’importo della pensione anticipata flessibile da porre in pagamento non può, in ogni caso, superare l’importo massimo mensile corrispondente a cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno.
Laddove al momento della liquidazione della pensione anticipata flessibile risulti un importo mensile lordo inferiore a cinque volte il trattamento minimo e, successivamente, per effetto della ricostituzione della pensione, l’importo mensile lordo superi cinque volte il trattamento minimo stabilito per ciascun anno, si porrà in pagamento l’importo mensile lordo pari al c.d. tetto massimo erogabile.
Questo in pratica vuol dire che:
- se la pensione è inferiore a 5 volte il trattamento minimo sempre, l’assegno viene adeguato all’inflazione e non subisce alcuna riduzione;
- se la pensione è inferiore a 5 volte il trattamento minimo nell’anno di decorrenza ma negli anni successivi, per effetto della rivalutazione, supera l’importo stabilito, l’assegno viene erogato ma solo entro tale limite;
- se la pensione è superiore a 5 volte il trattamento minimo già dal primo anno di decorrenza, il limite del tetto massimo erogabile verrà applicato subito, fin dalla prima decorrenza, e pertanto l’assegno mensile verrà ridotto.
Ovviamente, come già accennato sopra, al raggiungimento del requisito anagrafico previsto per la pensione di vecchiaia (qui le regole per il 2023), è posto in pagamento l’intero importo della pensione perequato nel tempo. Ciò si applica anche nelle ipotesi in cui la gestione previdenziale a carico della quale è stata liquidata la pensione anticipata flessibile prevede età pensionabili diverse rispetto a quella indicata dalla normativa vigente.
Va ricordato, a tal proposito, che il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia è di 67 anni di età, da adeguare dal 1° gennaio 2025 alla speranza di vita (tra due anni, quindi, l’età pensionabile potrebbe aumentare).
Pensione anticipata 2023: i lavoratori che hanno accesso a Quota 103
Per quanto riguarda l’accesso a Quota 103 nel 2023, i lavoratori dipendenti da datori di lavoro diversi dalle pubbliche Amministrazioni e i lavoratori autonomi:
- se hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° aprile 2023;
- se invece hanno maturano i requisiti a decorrere dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi tre mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra).
In questi casi, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra (qui qualche dettaglio in più).
Per i lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni:
- se hanno maturato i requisiti entro il 31 dicembre 2022, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico dal 1° agosto 2023;
- se hanno maturano i requisiti dal 1° gennaio 2023, conseguono il diritto alla prima decorrenza utile del trattamento pensionistico trascorsi sei mesi dalla maturazione dei requisiti (c.d. finestra) e, comunque, non prima del 1° agosto 2023.
Con riferimento a questi specifici lavoratori, ove il trattamento pensionistico sia liquidato a carico di una gestione esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno successivo all’apertura della c.d. finestra. Al contrario, nei casi in cui il trattamento pensionistico spettante ai lavoratori dipendenti delle pubbliche Amministrazioni sia liquidato a carico di una gestione diversa da quella esclusiva dell’AGO, la prima decorrenza utile del predetto trattamento è fissata al primo giorno del mese successivo all’apertura della c.d. finestra.