Riscatto dei contributi previdenziali, Inps dà istruzioni per 5 anni non coperti dal 1996

L'Inps specifica che, ai fini della pensione, è possibile riscattare anche 5 anni non continuativi. Chi può fare domanda e come

Foto di Mauro Di Gregorio

Mauro Di Gregorio

Giornalista politico-economico

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Con la circolare 69 del 29 maggio 2024 l’Inps ha fornito le istruzioni per il riscatto dei periodi non coperti da versamenti contributivi, opportunità indicata dall’ultima Legge di Bilancio. La strada è aperta solo ai contribuenti che abbiano cominciato a versare dal 1996. Questi lavoratori ricadono, dunque, totalmente nel sistema contributivo. L’Inps specifica che la domanda di riscatto dei periodi non coperti da versamenti contributivi può essere fatta per un periodo massimo di 5 anni, anche non continuativi. Il periodo è cumulabile con il riscatto fatto grazie ai commi da 1 a 5 dell’articolo 20 del decreto-legge 4 del 2019.

Riscatto dei contributi, le istruzioni dell’Inps

Possono beneficiare del riscatto solo i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 e non titolari di pensione già all’epoca. Tali lavoratori devono essere iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a partire dall’1 gennaio 1996.

Il pagamento dei contributi per i periodi di vuoto contributivo andrà fatto con le aliquote contributive vigenti nel regime dove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda. Bisogna avere almeno un contributo obbligatorio nella gestione pensionistica in cui è esercitata la facoltà di riscatto, versato in epoca precedente alla data di presentazione della domanda.

I 5 anni di riscatto

Come anticipato, è possibile riscattare un periodo massimo di 5 anni, anche non continuativi. I periodi riscattabili devono essere successivi al 31 dicembre 1995 e precedenti all’1 gennaio 2024, data di entrata in vigore della legge 213 del 2023. Il periodo oggetto di riscatto deve essere compreso tra l’anno del primo e quello dell’ultimo contributo accreditato, che può essere obbligatorio, figurativo o da riscatto. Il periodo oggetto di riscatto, o parte di esso, può essere anche anteriore alla data del primo contributo, o successivo a quella dell’ultimo, purché riferito al medesimo anno del contributo iniziale o finale “sempreché – specifica l’Inps – sia compreso nell’intervallo temporale dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 2023”.

Qualora il soggetto interessato, all’atto della presentazione della domanda, sia titolare di posizioni assicurative in più regimi previdenziali ha la facoltà di esercitare il diritto di riscatto in uno qualsiasi di essi.

Annullamento d’ufficio

L’Inps spiega che chi avesse versato contributi prima dell’1 gennaio 1996 si vedrà annullare d’ufficio il riscatto già effettuato, con restituzione di quanto versato ma senza eventuali maggiorazioni dovute agli interessi.

Si ricorda che sono riscattabili soltanto i periodi non soggetti a obbligo contributivo, quindi il diritto di riscatto non può essere esercitato per recuperare periodi di svolgimento di attività lavorativa con obbligo di versamento contributivo.

Chi può fare domanda

La domanda può essere presentata dall’1  gennaio 2024 al 31 dicembre 2025. L’istanza può essere inviata dall’interessato o dai suoi parenti (entro il secondo grado) previo consenso del soggetto. Per le domande di riscatto presentate dall’1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2025 il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo. Per i lavoratori del settore privato, la domanda di riscatto può essere presentata anche dal datore di lavoro. L’onere versato è deducibile dal reddito d’impresa e da lavoro autonomo.

Come fare domanda

La domanda può essere presentata tramite diversi canali:

  • Caf e patronati;
  • contact center dell’Inps (numero verde gratuito 803164 da telefono fisso e numero 06164164 da mobile con costi differenti in base al proprio piano tariffario);
  • sul portale dell’Inps (per accedere è necessario essere muniti di Spid, Cns o Cie o Pin Inps. Il percorso: Home Page > Pensione e Previdenza > Ricongiunzioni e riscatti > Area tematica Portale dei servizi per la gestione della posizione assicurativa > Riscatti).