Come difendersi dalla concorrenza sleale di un dipendente o socio

La concorrenza sleale consiste in una serie di atti scorretti nei confronti di un competitor. Le indicazioni per difendersi

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Claudio Garau

Editor esperto in materie giuridiche

Laureato in Giurisprudenza, con esperienza legale, ora redattore web per giornali online. Ha una passione per la scrittura e la tecnologia, con un focus particolare sull'informazione giuridica.

La concorrenza è la competizione tra aziende che operano all’interno dello stesso mercato. Quali sono però le condizioni della cosiddetta concorrenza sleale? Vediamole insieme.

Che cos’è la concorrenza sleale

Gli imprenditori possono esercitare le loro strategie di marketing per acquisire clienti e ritagliarsi una fetta di mercato entro certi limiti, e pur sempre in maniera trasparente.

La concorrenza sleale è il compimento di una serie di atti scorretti nei confronti degli altri venditori e dei consumatori. L’articolo 2598 del Codice Civile li elenca e classifica.

Differenza tra atti tipici e atti atipici di concorrenza sleale

Tra gli atti tipici:

  • atti di confusione, l’uso indebito di segni distintivi (nomi, insegne, loghi) di altro imprenditore che generano inganno nei consumatori, lo sfruttamento illegittimo della loro rinomanza o l’imitazione pedissequa dei prodotti del concorrente
  • atti di denigrazione o vanteria, ossia la diffusione di notizie e apprezzamenti riguardo l’attività e i prodotti di un concorrente, nel primo caso per gettare discredito, nel secondo, per appropriarsi delle qualità degli stessi. Tra gli esempi: le diffide prive di fondamento e le pubblicità comparative superlative, in cui ci si attribuisce in modo esclusivo determinati pregi, negandoli dunque implicitamente agli altri venditori concorrenti.

Tra gli atti atipici abbiamo invece tutti quegli atti di concorrenza sleale, esclusi quelli già citati, che non sono conformi ai principi di correttezza professionale e che danneggiano le aziende altrui.

Ci sono diversi esempi, uno è quello del dumping dei prezzi, cioè la vendita dei propri prodotti ad un prezzo più basso per eliminare i concorrenti. Un altro è lo storno dei dipendenti, con il quale ci si assicura la prestazione lavorativa di un professionista di un’azienda rivale, con il fine di acquisire il modus operandi del concorrente e attirare anche la sua clientela, arrecando quindi effettivamente un danno.

Tra gli altri, c’è poi lo spionaggio industriale, con il quale si diffondono segreti aziendali che dovrebbero rimanere riservati, e il patto di non concorrenza che vieta ad un ex dipendente di svolgere un’attività che faccia concorrenza al proprio datore di lavoro, per un determinato periodo di tempo.

In linea generale la finalità dell’art. 2598 Codice Civile, inerente gli atti di concorrenza sleale, è quella di imporre alle imprese operanti nel mercato regole di correttezza e di lealtà, affinché nessuna si avvantaggi, nella diffusione e collocazione dei propri prodotti, tramite strumenti e tecniche contrarie all’etica commerciale e alla sana concorrenza.

Concorrenza sleale da parte di un dipendente e obbligo di fedeltà

Il Codice Civile prevede una tutela ad hoc per il datore di lavoro, ma vige soltanto durante il periodo in cui intercorre il rapporto di lavoro tra questi e il lavoratore subordinato. Questi infatti, in questa finestra temporale, deve attenersi all’obbligo di fedeltà.

Leggiamo nell’articolo 2105 del Codice:

Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio.

Come si può agevolmente notare, si tratta di una disposizione che spiega chiaramente a quali obblighi in materia di concorrenza, è sottoposto il lavoratore.

Stipula del patto di non concorrenza

L’imprenditore può però tutelare ulteriormente la propria attività, stipulando un patto di non concorrenza con il dipendente. In questo modo si obbliga il lavoratore a non trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’ex datore di lavoro, per un lasso di tempo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro. Questo avviene dietro un compenso economico riconosciuto al lavoratore, che si impegna a rispettare tale patto.

Per trovare un equilibrio tra la tutela dell’imprenditore e la libertà economica del dipendente, ci sono alcuni requisiti di validità che il patto deve rispettare.

Innanzitutto, il dipendente deve essere assunto con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato e inoltre, deve avere determinati requisiti:

  • stipulato in forma scritta, come atto autonomo o all’interno del contratto stesso
  • il corrispettivo deve essere proporzionato alla posizione professionale, alla retribuzione percepita, alla durata e all’estensione territoriale. Si deve anche tener conto del minor guadagno che il divieto può causare al dipendente. Può essere corrisposto alla cessazione del rapporto di lavoro o durante lo stesso
  • l’oggetto cioè la restrizione che il datore di lavoro può arrivare ad imporre, deve limitarsi solo ad alcune attività, cioè quelle potenzialmente dannose ai propri interessi
  • la durata. In questo caso si distingue in 5 anni per i dirigenti e 3 per gli altri lavoratori.
  • l’estensione territoriale che deve essere specificata (città, regione, nazione) e proporzionata alle dimensione e al raggio d’azione che l’impresa può arrivare a coprire

Clausole accessorie ed integrative

Per scongiurare la concorrenza sleale dell’ex dipendente all’interno del patto di non concorrenza possono essere inseriti anche:

  • una clausola penale in caso di violazione e inadempimento del patto da parte del lavoratore. Anche in questo caso, viene pattuita una somma proporzionata sia alle eventuali lesioni causate dalla concorrenza sia considerando gli interessi imprenditoriali
  • diritto di opzione, grazie al quale l’azienda si riserverà di valutare se servirsi effettivamente del patto, entro un certo limite di tempo
  • un obbligo di comunicazione, in modo che il precedente datore di lavoro possa assicurarsi sin da subito che la nuova attività dell’ex dipendente non violi il patto

Concorrenza sleale socio Srl

Per quanto riguarda invece la concorrenza sleale di un socio Srl, la questione è più spinosa perché non c’è nessuna specifica norma. Il Codice Civile art. 2476, permette inoltre a qualsiasi socio di consultare l’intera documentazione e quindi accedere ad ogni dato sensibile.

L’unica soluzione sembra essere un’apposita clausola da inserire nell’atto costitutivo della srl, che prevede l’esclusione del socio qualora non rispetti la decisione di non far concorrenza sottoscritta precedentemente.

Tra i casi tipici di concorrenza sleale del socio Srl (scopri come funziona la liquidazione di questo tipo di società) abbiamo la fuga di notizie, le informazioni circa il lancio di nuovi prodotti, formule segrete o progetti riservati ma anche il danneggiamento dell’immagine dell’azienda. Non sempre è facile smascherare il socio Srl che fa concorrenza sleale, proprio per le specifiche norme che regolano questa società e, per questo, è sempre auspicabile eseguire indagini aziendali a tappeto per scoprire il responsabile o i responsabili.

Sanzioni e risarcimenti per la concorrenza sleale

L’articolo 2599 del Codice Civile afferma:

la sentenza che accerta atti di concorrenza sleale ne inibisce la continuazione e dà gli opportuni provvedimenti affinché ne vengano eliminati gli effetti.

Concretamente, le sanzioni consistono nell’ordine di cessazione dell’attività in corso e nel successivo divieto di svolgere nuovamente quello stesso tipo di attività. A stabilirne l’effettiva portata sarà dunque un provvedimento del giudice.

Ma attenzione perché non c’è solo la via del tribunale: è possibile anche muoversi tramite l’Autorità Garante per la Concorrenza e il Mercato (Antitrust). Si presenta una denuncia e si cerca di arrivare ad una sorta di compromesso o accordo, ma laddove non sia possibile si procede per via giudiziaria.

Per quanto riguarda i risarcimenti, l’art. 2600 del Codice Civile afferma:

Se gli atti di concorrenza sleale sono compiuti con dolo o con colpa, l’autore è tenuto al risarcimento dei danni.

Una volta accertato il reato occorre comprendere se si tratta di dolo quindi volontà di danneggiare qualcuno, o della meno grave colpa.

Inoltre, la violazione del patto di non concorrenza con l’ex dipendente prevede la restituzione del corrispettivo pagato, più il risarcimento dei danni subiti. Ma il datore di lavoro può altresì fare richiesta di adempimento al patto di non concorrenza, attraverso una procedura cautelare d’urgenza in modo che il giudice ordini la cessazione dell’attività concorrenziale.

Come difendersi dalla concorrenza sleale

Per evitare di rimanere vittima di concorrenza sleale da parte di un dipendente e rischiare che possa sfruttare il know how o i dati sensibili dell’azienda al fine di sviare la clientela, occorre conoscere la legge italiana e avvalersi dell’istituzione pubblica dell’Antitrust. (leggi anche delle recenti notizie secondo cui quest’autorità ha minacciato rimborsi per un miliardo). Si possono anche pianificare indagini di controllo con agenzie private, in grado di fare investigazioni professionali. Talvolta infatti smascherare i responsabili non è affatto semplice. Basti pensare ai casi di concorrenza sleale in una Srl, ad esempio.

Ricordiamo infine che, con gli interessi economici che sono talvolta in gioco, non deve stupire che la concorrenza sleale sia abbastanza diffusa – e non solo tra i giganti del mercato. Se non si è delle grandi aziende o multinazionali, spesso non si ha la disponibilità economica per affrontare una causa, pur nella consapevolezza di dover puntare sempre sulla qualità e sulla certificazione della propria attività. D’altro canto, il compratore dovrebbe sviluppare una maggiore consapevolezza volta ad un acquisto etico.