Quante volte sentiamo parlare di testamento? Moltissime, ma quello che spesso le persone non sanno è che la gran parte delle credenze intorno a quest’istituto giuridico è totalmente sbagliata. Andiamo a vedere in cosa consiste e, soprattutto, quanti tipi di testamento è possibile fare in Italia.
Partiamo innanzitutto dalle basi: cosa vuol dire quando una persona fa testamento? In sintesi è la capacità di decidere dei propri beni anche dopo la morte. Per questo è considerato un atto strettamente personale, e nessuno può dare disposizioni sull’eredità al posto del soggetto interessato. “Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse”: recita l’articolo 587 del Codice civile.
Una delle credenze più diffuse sul testamento è che una persona possa decidere di lasciare i propri beni a chi vuole, nel modo che preferisce. Ciò era vero un tempo – quando ad esempio l’eredità era lasciata dai genitori solo ai figli maschi – ma negli ultimi anni il legislatore è intervenuto per regolamentare quest’istituto. Se una persona non ha familiari prossimi, allora può disporre delle sue proprietà come meglio crede. Se invece li ha, lo può fare ma solo per una parte. Questo perché una fetta deve andare ai parenti più vicini e ogni testamento che indica il contrario può essere impugnato dopo la morte del defunto. A meno che, ovviamente, in vita non siano successe cose così gravi da giustificare la diseredazione dei familiari (come il tentato omicidio).
Esistono vari tipi di testamento: pubblico, olografo, speciale e segreto. Andiamo a vedere nel dettaglio in cosa consistono.
Il testamento pubblico
Una delle forme più conosciute di testamento, è quello pubblico. Con questo s’intende l’atto firmato e redatto in presenza del notaio, dei testimoni e – ovviamente – del testatore. Rimane segreto fino alla morte del legante, ed è chiaramente conservato dal notaio stesso fino al decesso.
I testimoni del legante non possono essere scelti a caso, ma devono rispettare delle qualità ben precise. Non devono avere nessun interesse verso l’atto, devono essere maggiorenni e non avere alcuna parentela con il notaio o il testatore (fino al terzo grado in linea collaterale). Devono poter sottoscrivere il lascito, essere in possesso dei diritti civili, residenti in Italia, non essere ciechi, muti o sordi. Non è ammesso come testimone nemmeno il coniuge del notaio o del legante.
Nonostante esistano altri tipi di testamento, quello pubblico è l’unico a poter essere redatto da chi non sappia o non sia nelle condizioni di scrivere. Tutti gli altri, gli sono preclusi.
Il testamento olografo
Il testamento olografo è la forma di lascito che più è stata usata nel passato, soprattutto perché è la più semplice ed è – quasi – priva di quei meccanismi burocratici che spesso spaventano le persone. Il testamento olografo altro che non è che un atto che racchiude le ultime volontà del legante, scritto interamente di suo pugno. Per la sua validità non servono né testimoni né il deposito presso un notaio, anche se ovviamente – per tutelare chi decide di avvalersi di questo istituto giuridico – deve soddisfare alcuni requisiti. Andiamo a vedere quali.
Innanzitutto, per essere valido, un testamento olografo deve essere redatto interamente a mano dalla persona che ha deciso di disporre così dei suoi beni. Non sono ammesse parti scritte da altri – siano pure amici fidati – oppure a macchina o con il computer. Questo perché la scrittura deve essere riconoscibile e riconducibile al legante. Altrimenti è nullo. Deve essere indicata la data – ma non il luogo – ed è necessaria la firma della persona in questione. Questa può essere sia la classica forma “nome e cognome”, ma anche un soprannome, purché direttamente riconducibile al testatore. Quest’ultimo può aggiungere delle parti in più alle ultime volontà anche in momenti diversi, ma devono sempre rispettare queste caratteristiche.
In genere il testamento olografo si scrive su una carta normale, ma non deve avere per forza delle peculiarità precise. Può essere di qualsiasi forma e colore e redatto su materiali altri, come la stoffa (l’importante è che sia durevole). Certo, ovviamente la maggior parte delle volte si opta per dei semplici fogli: se ne servisse più di uno, vanno preferibilmente numerati e firmati. In ogni caso devono risultare l’uno il continuo dell’altro perché il testamento olografo abbia valenza.
Il testamento olografo può essere tenuto dal testatore stesso a casa, affidato a terzi, oppure a un notaio, che provvederà alla sua pubblicazione dopo la morte del legante.
Il testamento speciale
Il testamento speciale, come dice già il nome, può essere fatto solo in casi eccezionali. A causa di questa caratteristica deve rispettare molti meno vincoli rispetto al pubblico e all’olografo, ma chiaramente sottostà a delle norme molto rigide. Proprio per questa ragione, terminate le condizioni straordinarie che lo hanno reso necessario (il tempo è di tre mesi), l’atto perde tutta la sua validità. Andiamo a vedere i casi in cui è ammesso.
Il testamento speciale è permesso nei casi in cui una persona si trovi in imminente pericolo di vita, e non sia in grado di andare da un notaio o scrivere un atto di suo pugno. È previsto nei casi di malattie contagiose, calamità pubbliche o infortuni, o quando il soggetto si trovi a bordo di una nave, di un aereo o sia un militare.
Malattie contagiose, calamità pubbliche e infortuni
Il primo caso in cui è previsto il testamento speciale, è quando una persona si trova in una zona dove c’è una malattia contagiosa, una calamità naturale (uragano, tsunami, terremoto), o quando subisce un gravissimo infortunio. In quest’ultimo caso, non è accettato il normale ricovero in ospedale. Il testamento speciale è valido se è ricevuto da un notaio, dal giudice di pace, dal sindaco o da un ministro di culto. Devono essere presenti due testimoni che abbiano compiuto almeno sedici anni, e deve essere firmato da quest’ultimi e dal legante. L’atto è scritto da chi lo riceve, pena la sua nullità.
Testamento speciale a bordo di nave
Il testamento speciale è ammesso anche sulla nave. L’atto deve essere ricevuto dal comandante – mentre se è lui a volerlo fare, deve consegnarlo al suo diretto subalterno. Può essere fatto da chiunque sia a bordo, sia esso un passeggero non pagante, sia un clandestino. A differenza del primo caso (malattie contagiose, infortuni e calamità naturali), qui i testimoni devono essere maggiorenni. Chi riceve il testamento con le ultime volontà deve redigerlo in due originali e firmarlo, altrimenti l’atto è considerato nullo. Una volta sceso a terra, il comandante della nave deve consegnare il testamento speciale al Consolato italiano (se approda in un paese straniero) o all’Autorità marittima locale.
Testamento speciale a bordo di aereo
Il testamento speciale si può fare anche a bordo di un aereo. Le modalità sono uguali a quelle ammesse sulla nave, ma in questo caso è richiesta la presenza anche di un solo testimone e l’autorità competente è chiaramente quella aeronautica.
Testamento speciale per militari e persone a seguito delle forze armate
Il testamento speciale è ammesso anche per i militari e le persone al seguito delle forze armate, che si trovano in zone di guerra, prigioniere o dove non c’è comunicazione. L’atto può essere comunicato a un ufficiale (anche della Croce Rossa) o a un cappellano militare davanti a due testimoni. Chi riceve il testamento speciale deve scriverlo e firmarlo, altrimenti è nullo. Deve essere mandato al quartier generale e poi al ministero competente.
Il testamento segreto
Il testamento segreto è quello meno diffuso. È consegnato al notaio chiuso – alla presenza di due testimoni – e viene sigillato o prima o alla consegna. Nessuno, a parte il legante, conosce il suo contenuto. Per questo tipo di lascito servono due documenti: uno è il testamento vero e proprio, mentre l’altro è l’atto di ricevimento. A differenza dell’olografo può essere scritto a mano, a macchina, al computer o da terzi. Nel caso sia stato redatto con mezzi meccanici, deve essere non solo firmato alla fine di ogni pagina, ma anche a metà foglio. Se la persona non può sottoscrivere il proprio testamento, lo deve comunicare al notaio nel momento in cui gli è consegnato. Non è importante che ci sia la data, perché fa fede quella di ricevimento.
Se vengono a mancare alcuni di questi presupposti, il testamento è considerato nullo, a meno che non possa valere come olografo. Può essere revocato in ogni momento e sostituito con un altro, ma sempre alla presenza di due testimoni.
Se il testamento segreto ha dei difetti, può essere impugnato da chiunque ne abbia interesse entro cinque anni dalla sua apertura ed essere annullato.
Testamento biologico
Con testamento biologico si intende un documento che indica in maniera anticipata le proprie volontà in materia di trattamento medico sanitario in circostanze particolari. Si fa riferimento al caso in cui, in futuro, il testatore possa perdere la capacità di autodeterminazione, a causa di una malattia acuta o degenerativa invalidante, così come di un grave incidente.
In Italia la legge sul testamento biologico è stata approvata nel 2017. Ciò ha introdotto nel nostro Paese il diritto a indicare i trattamenti sanitari cui si è disposti a sottostare, e quelli cui si intende rinunciare liberamente. Ciò allo scopo d’essere salvati dall’accanimento terapeutico.
Ogni persona maggiorenne, in grado di intendere e di volere, può esprimere le proprie Disposizioni anticipate di trattamento (Dat), indicando una persona fidata che possa farle rispettare. La legge ha introdotto una speciale figura, quella dell’amministratore di sostegno, che può ricostruire la volontà del soggetto dinanzi a un giudice, qualora non abbia compilato il proprio testamento biologico.