Contratto stipulato telefonicamente: cosa c’è da sapere e come proteggersi

Ecco come comportarsi per tutelarsi contro i contratti stipulati tramite telefono

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Luca Incoronato

Giornalista

Giornalista pubblicista e copywriter, ha accumulato esperienze in TV, redazioni giornalistiche fisiche e online, così come in TV, come autore, giornalista e copywriter. È esperto in materie economiche.

Si viene spesso bombardati telefonicamente da compagnie che propongono nuove tariffe. L’obiettivo? Fare in modo che il consumatore sottoscriva un’offerta, lasciando l’attuale gestore.

Alcune possono essere vantaggiose, altre meno, ciò non toglie che nel momento in cui si sta valutando se optare o meno per una nuova agevolazione, arrivi una telefonata con una proposta che fa gola. Come comportarsi in questo caso?

Contratto al telefono

Sottoscrivere una proposta commerciale è possibile, ma per farlo è bene tenere a mente alcuni accorgimenti. Innanzitutto bisogna considerare che il consenso prestato via telefono è valido dal punto di vista giuridico, dunque un “sì” vale a tutti gli effetti ai fini dell’attivazione di un contratto. Per questo motivo, se non si è convinti, meglio attendere e richiedere l’offerta per iscritto.

Cosa fare invece, se dopo la stipula di un contratto per telefono, si vuole recedere? In questo caso, viene in aiuto la legge, che prevede la possibilità di recedere entro 14 giorni dalla conclusione dei contratti stipulati via telefonica e senza doverne specificare il motivo. Per farlo è necessario inoltrare una comunicazione per raccomandata oppure compilare un form dedicato sul sito. Tuttavia, è anche vero che le compagnie hanno l’obbligo di effettuare la migrazione degli utenti il prima possibile: per cui, se la migrazione al nuovo operatore è iniziata prima dell’arrivo del recesso, ci si trova in una situazione di stallo.

Grazie alla riforma del Codice del Consumo, il consumatore viene però tutelato e in questo caso sarà vincolato all’offerta solo dopo averla firmata e ricevuta su mezzo durevole (mail, carta), senza contare che l’attivazione durante il periodo di recesso non può avvenire senza una richiesta esplicita del consumatore.

Se il recesso viene ignorato, il consumatore può sporgere un reclamo scrivendo al gestore in questione e richiedendo il ripristino della situazione precedente ed eventualmente, la copertura dei costi per mancato recepimento del recesso nei termini stabiliti.

Contratto truffa

Cosa fare invece se ci si trova con un altro operatore senza aver dato il consenso all’attivazione per mezzo telefono? In generale, l’operatore telefonico che propone una tariffa agevolata o un cambio di gestore, deve presentarsi indicando l’azienda per cui lavora, oltre a essere dettagliato nella descrizione dell’offerta. Se ci si ritrova clienti di un operatore che non ha rispettato questa procedura, è consigliabile inviare un reclamo per iscritto chiedendo, anche in questo caso, il rispristino della situazione precedente e l’eventuale copertura di costi sostenuti. Se l’operatore in questione, entro 45 giorni, non risponde o fornisce una risposta negativa, si può avviare una procedura di conciliazione tramite i CO.RE.COM (Comitati Regionali per le comunicazioni).

Riconoscere i call center truffa

Siamo bersagliati sempre più spesso da telefonate da parte di call center truffa. Come riconoscere quelli inaffidabili? Una soluzione immediata può essere quella di ricercare il numero di telefono su Google, prima di rispondere. Sarà facile trovare recensioni negative. In caso di chiamata persa, invece, con calma si potrà ricercare il numero nel ROC, ovvero Registro degli Operatori di Comunicazione.

Se invece ci si trova impegnati in una telefonata con un call center, per eliminare dei dubbi si possono effettuare delle domande dettagliate. Non c’è da fidarsi nel caso in cui l’operatore abbia questi atteggiamenti:

  • tende a essere evasivo sull’azienda per cui lavora;
  • spiega come un nuovo fornitore sia subentrato nella zona e, dunque, occorre effettuare un cambio contratto;
  • inventa di far parte di un Consorzio Elettrico Nazionale (non esiste);
  • non è in grado di fornire contatti telefonici e e-mail per poter essere ricontattato;
  • rifiuta di inviare documentazione informativa via e-mail.