Superbonus e sismabonus, prorogato al 30 novembre l’invio della comunicazione antifrode

Prorogata di un mese la deadline per la trasmissione della comunicazione antifrode legata al superbonus, al sismabonus e al supersismabonus

Pubblicato: 1 Novembre 2024 06:00

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Pierpaolo Molinengo

Giornalista economico-finanziario

Giornalista specializzato in fisco, tasse ed economia. Muove i primi passi nel mondo immobiliare, nel occupandosi di norme e tributi, per poi appassionarsi di fisco, diritto, economia e finanza.

I contribuenti avranno tempo fino al 30 novembre 2024 per inviare la comunicazione antifrode relativa alle spese sostenute nel 2024 e per quelle che presuppongono di sostenere nel 2025 legate ai lavori agevolati con il superbonus, il sismabonus e il supersismabonus.

La scadenza, almeno in origine, era prevista al 31 ottobre 2024 (quindi sarebbe scaduta ieri) per i Sal – ossia lo Stato di Avanzamento Lavori – che sono stati approvati entro il 1° ottobre 2024. Il rinvio è stato introdotto attraverso un Dpcm approvato dal Consiglio dei Ministri.

Cosa significa tutto questo? In altre parole i diretti interessati avranno un mese si tempo in più per la trasmissione attraverso l’Enea o il Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche delle informazioni che si riferiscono ad eventuali interventi che sono stati effettuati per ridurre il rischio sismico.

Ma entriamo nel dettaglio e cerchiamo di capire come si debbano muovere i diretti interessati alle prese con la comunicazione antifrode relativa al superbonus, al sismabonus e al supersismabonus.

Cos’è la comunicazione antifrode

Ad introdurre l’obbligo di inviare la comunicazione antifrode per i lavori edili agevolati con il superbonus e il sismabonus è stato il Decreto Legge n. 39/2024, il quale – ponendosi sulla scia del Decreto Legge n. 212/2013 – impone a l’obbligo di comunicare alcuni dati. I soggetti che abbiano presentato un’istanza per un titolo abilitativo o una Cilas legati al Superbonus entro il 31 dicembre 2023 e per quelle inviate dopo il 1° gennaio 2024 devono trasmettere alcune informazioni che servono a monitorare le spese sostenute in relazione alle agevolazioni.

La comunicazione deve essere effettuata:

  • ad Enea, nel caso in cui gli interventi fossero di riqualificazione energetica;
  • al Portale Nazionale delle Classificazioni Sismiche (Pncs) – il quale viene gestito direttamente dal Dipartimento Casa Italia della Presidenza del Consiglio dei ministri – per gli interventi che hanno determinato la riqualificazione sismica dell’immobile.

Sismabonus e superbonus, la comunicazione antifrode

In un certo senso la comunicazione antifrode per i lavori agevolati con il superbonus, il sismabonus e il supersismabonus è partita con il freno a mano alzato. In teoria la deadline per effettuare la comunicazione – almeno quella relativa ai costi sostenuti nel 2024 e di quelli che si ritiene di sostenere nel 2025 – doveva essere ieri 31 ottobre 2024.

I diretti interessati avrebbero dovuto inviare la comunicazione nel caso di approvazione dello Stato Avanzamento Lavori entro il 1° ottobre 2024. Il termine, però è stato spostato al 30 novembre 2024.

Le regole da seguire per effettuare la comunicazione sono quelle stabilite dal Dpcm del 17 settembre 2024. Per eventuali interventi antisismici la comunicazione dovrà essere inviata al Pncs, il Portale nazionale delle classificazioni sismiche.

Nel caso in cui lo Stato di Avanzamento dei Lavori sia stato approvato dopo il 1° ottobre, la comunicazione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di approvazione. Ovviamente a partire dalla nuova data del 30 novembre 2024.

Ad essere interessati dallo spostamento in avanti della scadenza dell’obbligo di effettuare la comunicazione antifrode coinvolge la prima delle scadenze, quella che è stata introdotta con il Decreto n. 39/2024, che è stato attuato dal Dpcm del 17 settembre 2024.

Comunicazione antifrode: i dati da comunicare

Sono diversi i soggetti che sono interessati dalla comunicazione antifrode. Sono tenuti ad assolvere a questo adempimento i soggetti che:

  • non siano riusciti a concludere i lavori del superbonus o del supersismabonus entro il 31 dicembre 2023. Questi soggetti devono aver presentato la Cilas o l’istanza di acquisizione del titolo abilitativo previsto per la demolizione e la ricostruzione dell’edificio entro la stessa data;
  • abbiano provveduto a presentare la Cilas o la richiesta di un qualsiasi altro titolo abilitativo per gli interventi di demolizione e ricostruzione dopo il 1° gennaio 2024.

I diretti interessati sono tenuti a trasmettere le seguenti informazioni:

  • i dati catastali che si riferiscono all’immobile oggetto degli interventi di recupero edilizio;
  • l’ammontare complessivo delle spese sostenute nel 2024 aggiornate al 30 marzo 2024;
  • le percentuali delle detrazioni che spettano in relazione alle spese che sono state indicate.

A livello pratico spetta ai tecnici abilitati e ai professionisti effettuare la trasmissione. Le figure coinvolte nell’operazione, ad ogni modo, variano a seconda degli interventi che vengono effettuati negli immobili. Le sanzioni, in caso di mancato adempimento, sono molto pesanti e dipendono dalla presentazione dei titoli, che permettono di effettuare i lavori:

  • è prevista una sanzione amministrativa pari a 10.000 euro nel caso in cui dovessero essere effettuati degli interventi per i quali la Cilas o il diverso titolo abilitativo sono stati presentati entro il 29 marzo 2024;
  • è prevista la perdita delle agevolazioni fiscali nel caso in cui gli interventi per i quali la Cilas o il diverso titolo abilitativo sono stati presentati oltre il 29 marzo 2024.

Gli obblighi in capo ai tecnici abilitati

Nel momento in cui i tecnici abilitati sottoscrivono e trasmettono le asseverazioni superbonus, devono inviare all’Enea una serie di informazioni aggiuntive. La comunicazione antifrode viene effettuata attraverso l’invio dell’asseverazione e fa parte della stessa asseverazione.

Le asseverazioni che si riferiscono allo stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori che sono state trasmesse hanno al loro interno una sezione aggiuntiva, la cui compilazione è obbligatoria, che è conforme all’allegato 1 del Dpcm 17/09/2024. La sezione aggiuntiva non deve essere compilata per le asseverazioni relative allo stato d’avanzamento dei lavori e per fine dei lavori che siano state trasmesse prima della data di pubblicazione del Dpcm 17/09/2024 e relative a interventi soggetti all’obbligo della comunicazione.

In sintesi

Per la comunicazione antifrode relativa ai lavori agevolati con il superbonus, il sismabonus o il supersismabonus c’è tempo fino al 30 novembre 2024. L’operazione non deve essere effettuata direttamente dai contribuenti, ma dai professionisti abilitati. È importante, ad ogni modo, verificare che la pratica venga evasa nei tempi e nei modi corretti, in modo da evitare le sanzioni previste.